Bonus assunzioni: istruzioni operative dall’INPS

Con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013, l’INPS ha fornito precisazioni normative e importanti indicazioni operative per fruire del bonus introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2013 per coloro che assumono lavoratori over 50 e donne disoccupate da oltre 12 mesi.

Bonus assunzioni. Dal 1 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, L. 28 giugno 2012, n. 92 cd. Riforma del lavoro , è entrato in vigore l’incentivo alle assunzioni di determinate categorie di lavoratori. L’incentivo in parola consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro ed è riconosciuto per le assunzioni - a tempo indeterminato - a tempo determinato - per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Il bonus assunzioni spetta anche in caso di part-time ed è inoltre previsto anche per l’assunzione a scopo di somministrazione. L’INPS, con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013, fornisce le istruzioni operative ai datori di lavoro che intendono avvalersi di tali incentivi all’assunzione di personale. In particolare, nella Circolare è precisato che i datori di lavoro interessati al bonus devono presentare apposita comunicazione all’INPS avvalendosi del modulo di istanza on-line 92-2012 , a breve disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, sul sito internet www.inps.it. Lavoratori interessati. Il bonus assunzioni interessa le seguenti categorie di lavoratori - uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi - donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi - donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi - donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Requisiti richiesti. La concessione degli incentivi è subordinata alla regolarità di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006, relativa - l’adempimento degli obblighi contributivi - l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro - il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - all’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15, L. n. 92/2012 - alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli artt. 1 e 40 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. fonte www.fiscopiu.it

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