Ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dall’articolo 34, l. numero 859/1965 a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, istituito presso l’INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1° gennaio 1980, a norma dell’articolo 2, comma 503, l. numero 244/2007, non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione numero 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere del “Comitato amministratore”, ma anche i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988 in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS.
Devono invece escludersi, dal novero dei “coefficienti di capitalizzazione in uso” richiamati dall’articolo 34, i coefficienti previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla legge numero 1338 del 1962, articolo 13, comma 6, come pure quelli previsti dalle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922 numero 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella che all’epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. È quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia numero 11907 del 28 maggio 2014. Il caso. Una dipendente dell’Alitalia, iscritta al Fondo volo, citava in giudizio l’INPS al fine di ottenere un’integrazione della quota di pensione in capitale alla stessa liquidata ai sensi dell’articolo 34 della l. numero 859/1965. In particolare, l’attrice contestava le modalità di calcolo della suddetta quota, che, ai sensi del cit. articolo 34, deve essere calcolata in base ai “coefficienti in uso presso l’INPS”. Tali coefficienti – a giudizio dell’attrice – dovevano essere quelli di cui al D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi dell’articolo 13 l. numero 1338/1992, atteso che tale decreto era l’unico in uso nelle forme pensionistiche obbligatorie per ottenere i valori capitali della riserva matematica. Di contro l’INPS aveva utilizzato coefficienti diversi e inferiori. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado, sicché l’attrice proponeva ricorso in Cassazione. I referenti normativi. Il ricorso ha ad oggetto l’individuazione dei coefficienti di calcolo della quota capitalizzata della pensione di anzianità a carico del Fondo Volo ai sensi dell’articolo 34 l. numero 859/1965 successivamente abrogato, ma applicabile ratione temporis al caso di specie . Detta norma stabiliva che l’iscritto che avesse raggiunto i requisiti previsti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità aveva la facoltà di chiedere che gli fosse corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai “coefficienti in uso presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale”. Sulla norma è intervenuta in primo luogo la legge numero 480/1988 articolo 11, comma 2 , escludendo i nuovi iscritti al Fondo dalla possibilità di usufruire di tale beneficio. Successivamente, il d.lgs. 24 aprile 1997, numero 164 ha previsto articolo 3, comma 6 che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, sarebbero state determinate le tariffe di capitalizzazione delle rendite, sulla base di aggiornati criteri attuariali. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2003 ha poi fissato le tariffe specifiche per il Fondo volo, le quali però potevano trovare applicazione solo con riferimento alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ossia il 1 luglio 1997 . Da ultimo, l’articolo 2, comma 503, l. numero 244/2007 legge finanziaria 2008 ha stabilito che, per la determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo Volo, antecedentemente all’entrata in vigore della l. numero 480/1988 articolo 11, comma 2 , avrebbero dovuto applicarsi i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo volo. La prima pronuncia delle Sezioni Unite sui criteri di capitalizzazione. In relazione alla fattispecie in esame era sorto un dibattito giurisprudenziale in merito all’individuazione dei coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo ex articolo 2, comma 503, cit. Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione Cass. S.U. 20 ottobre 2009 nnumero 22154, 22155, 22156 e 22157 , le quali, sul presupposto che il cit. articolo 2, comma 503, avesse regolato retroattivamente la determinazione dei coefficienti di capitalizzazione, hanno affermato che il potere dell’Istituto previdenziale di determinare le tabelle di capitalizzazione, che non era previsto dalla legge istitutiva numero 859/1965, aveva trovato la sua base legale nella disposizione del 2007. A giudizio delle SS.UU., però, la norma sopravvenuta valeva a sanare solo i coefficienti di capitalizzazione stabiliti con delibera 4 agosto 2005 numero 302 del Consiglio di amministrazione dell’INPS e non anche la determinazione dei coefficienti di capitalizzazione per la liquidazione in capitale delle quote di pensione decorrenti dal 1 gennaio 1980 fatta con deliberazione in data 8 marzo 1988 del Comitato di vigilanza, al quale l’articolo 6 l. 859/1965 demanda di sovraintendere all’amministrazione del Fondo Volo. Per il periodo precedente la menzionata delibera numero 302/2005, le Sezioni Unite hanno ritenuto più coerente l’utilizzazione delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922 numero 1403, concernenti il calcolo delle rendite vitalizie degli iscritti alle assicurazioni facoltative. I rilievi critici. La soluzione sopra delineata ha suscitato una serie di perplessità. Ed invero, il legislatore, con l’articolo 2, comma 503, l. 244/2007, è intervenuto in un contesto nel quale, in un primo momento l. 31 ottobre 1988 numero 480 , il beneficio di cui all’articolo 34 cit. era stato “bloccato”, escludendo i nuovi iscritti al Fondo dalla fruibilità dello stesso, e, successivamente, il beneficio era venuto meno, atteso che il d.l. 5 ottobre 2004, numero 249 aveva sancito l’abrogazione dell’articolo 34 l. numero 859/1965. Pertanto, il legislatore, lungi dal disciplinare ex nunc la materia, ha inteso invece regolamentare il beneficio in esame in tutte le ipotesi in cui lo stesso era stato richiesto dagli aventi diritto fino al 31 dicembre 2004. È dunque evidente che la voluntas legis sottesa all’articolo 2, comma 503, cit. sia stata quella di sanare retroattivamente l’operato dell’INPS, al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario del Fondo, destinato innanzitutto a corrispondere il trattamento pensionistico per tutta la vita del pensionato e, solo in via di ulteriore trattamento di miglior favore e per un periodo di tempo ormai superato, anche ad erogare una tantum una quota capitalizzata dello stesso. Pertanto, al di là delle imperfezioni della formulazione testuale della norma – la quale prevede un modulo procedimentale di completamento della fattispecie collocato a livello di atto amministrativo generale che non ha un’esatta corrispondenza nell’operato dell’INPS o del Fondo –, è chiara la volontà del legislatore di sanare nel senso di offrire ex post una base legale l’operato dell’INPS e del Fondo volo da esso gestito, legittimando l’autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione ossia legittimando che fosse lo stesso Fondo volo a valutare, sulla base del proprio bilancio, quali coefficienti fossero compatibili con l’equilibrio finanziario del Fondo stesso. Il nuovo orientamento delle Sezioni Unite. Sulla scorta di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno dunque ritenuto corretto interpretare la citata disposizione della legge numero 244/2007 nel senso che essa esprima la volontà del legislatore di sanare tutti i coefficienti autodeterminati dall’INPS e dal Fondo volo e quindi non solo – come già ritenuto da Cass. S.U. numero 22156/2009 – quelli di cui alla delibera numero 302/2005 del Consiglio di amministrazione dell’INPS, ma anche quelli di cui alla deliberazione dell’8 marzo 1988 del Comitato di vigilanza del Fondo. Questi ultimi infatti sono stati comunque richiamati nella citata delibera numero 302 del 2005, che li ha “aggiornati” e quindi li ha fatti propri, recependoli. Tali conclusioni rettificano, in parte qua, la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1997, ossia quelli ai quali non si applicano i coefficienti aggiornati con la delibera numero 302/2005. Secondo tale soluzione, infatti, per i suddetti trattamenti pensionistici occorrerebbe far riferimento unicamente alla normativa previgente, con la conseguenza che la sanatoria voluta dal legislatore avrebbe raggiunto solo in parte il suo scopo perché riguarderebbe unicamente alcune erogazioni di quote di capitale di pensione quelle relative ai trattamenti pensionistici successivi al 1 luglio 1997 . Vi sarebbe pertanto una distinzione basata su un criterio temporale. Siffatta distinzione lascerebbe inalterata la normativa vigente prima dello ius superveniens, che non autorizzava l’autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione con la conseguenza che i “coefficienti in uso” andavano ricercati in una fonte eteronoma, ossia tra quelli che all’epoca erano “vigenti” in quanto previsti dalla normativa primaria o regolamentare. La soluzione accolta prevede invece che la successiva norma di sanatoria operi “a tutto campo” sovrapponendosi alla disciplina previgente e rendendola irrilevante nella materia in esame.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 17 dicembre 2013 - 28 maggio 2014, numero 11907 Presidente Miani Canevari – Relatore Di Cerbo Svolgimento del processo 1. Con ricorso al Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del lavoro M.E. ha dedotto che era stata dipendente della compagnia aerea Alitalia s.p.a. e che era titolare, dal mese di giugno 1996, di trattamento pensionistico che aveva inoltrato all’INPS domanda per ottenere dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea di seguito Fondo volo , al quale era iscritta, la liquidazione di una quota di pensione in capitale, ai sensi dell'articolo 34 legge numero 859 del 1965 che l'INPS, nell'effettuare il relativo calcolo, aveva erroneamente determinato il coefficiente di capitalizzazione avendo utilizzato non già la tabella allegata al D.M. 19 febbraio 1981, bensì coefficienti diversi e inferiori, in violazione del citato articolo 34, a norma del quale il valore capitale della quota di pensione deve essere calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'INPS che detti coefficienti dovevano essere quelli di cui al D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi dell'articolo 13 della legge numero 1338 del 1992, atteso che tale decreto era l'unico in uso nelle forme pensionistiche obbligatorie per ottenere i valori capitali della riserva matematica. Ciò premesso la ricorrente ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento in suo favore della somma di Euro 137.431,53 oltre accessori quale differenza fra quanto ricevuto e quanto le sarebbe spettato in base all'utilizzazione dei coefficienti previsti dal D.M. 18 febbraio 1981. 2. Si è costituito in giudizio l'INPS eccependo preliminarmente l'improcedibilità e l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. numero 639 del 1970 e sostenendo, nel merito, che il richiamo dei coefficienti in uso presso l'INPS non poteva riguardare le tabelle di cui al D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi della legge numero 1338 del 1962 che disciplina una fattispecie, affatto diversa, concernente la costituzione di una rendita vitalizia corrispondente alla riserva matematica da versare all'INPS in caso di contribuzione effettivamente dovuta ma non accreditarle per intervenuta prescrizione ad avviso dell'Istituto occorreva fare riferimento, invece, ai coefficienti elaborati specificamente per il calcolo della quota capitale della pensione di anzianità erogata dal Fondo volo. 3. Con sentenza in data 9 marzo 2006 il Tribunale adito, respinte le eccezioni di improcedibilità per mancanza del previo ricorso amministrativo e di inammissibilità dell'azione per intervenuta decadenza ai sensi del citato articolo 47 D.P.R. numero 639 del 1970, ha rigettato nel merito la domanda. 4. Tale sentenza è stata impugnata dalla originaria ricorrente che ha riproposto le tesi svolte in prime cure, lamentando l'erronea interpretazione della normativa che regola la fattispecie l'INPS ha riproposto l'eccezione di decadenza e nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto. 5. Con sentenza depositata il 27 aprile 2010 la Corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame dichiarando esplicitamente di conformarsi alla decisione delle Sezioni Unite medio tempore intervenuta Cass. S.U. 20 ottobre 2009 numero 22154 . 6. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione M.E. affidato a due motivi l'INPS resiste con controricorso illustrato da memoria ex articolo 378 cod. proc. civ 7. La causa è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro numero 1847 del 28 gennaio 2013 che ha fatto rinvio, per l'esplicitazione dei termini della questione, alla precedente ordinanza interlocutoria della stessa Sezione Lavoro numero 14072 del 11 giugno 2010. Le Sezioni Unite non hanno esaminato l'identica rispetto a quella oggi in esame questione alle stesse sottoposta dall'ordinanza interlocutoria da ultimo citata avendo rimesso la causa dinanzi alla Sezione Lavoro per l'esame della preliminare questione della decadenza ex articolo 47 del D.P.R. numero 639 del 1970, sulla quale è poi intervenuto il legislatore con l'articolo 38, commi 1, lett. d , e 4 del d.l. numero 98 del 2011 convertito nella legge numero Ili del 2011. La questione della decadenza non si pone nell'attuale giudizio di legittimità atteso che l'INPS ha prestato acquiescenza alla statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la decadenza . Motivi della decisione 8. Con il ricorso, articolato in due motivi, la ricorrente denuncia falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, della legge numero 1338 del 1962, del D.M. 19 febbraio 1981, dell'articolo 2, comma 503, della legge numero 244 del 2007 e del R.D. numero 1403 del 1922. Denuncia inoltre vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 9. Il ricorso - i cui due motivi sono strettamente connessi e devono essere pertanto esaminati congiuntamente - riguarda la vexata quaestio dell'individuazione dei coefficienti di calcolo della quota capitalizzata della pensione di anzianità a carico del Fondo volo ai sensi dell'articolo 34 legge numero 859 del 1965 successivamente abrogato, ma applicabile ratione temporis al caso di specie ed investe specificamente l'interpretazione dell'articolo 2, comma 503 della legge numero 244 del 2007 legge finanziaria 2008 . La ricorrente, rilevato che la sentenza impugnata ha applicato i principi enunciati da Cass. S.U. 20 ottobre 2009 numero 22154, contesta la soluzione adottata dalle Sezioni Unite ed invita la Suprema Corte ad una revisione della complessa fattispecie giuridica ed al conseguente superamento della soluzione in precedenza adottata. 10. La legge numero 859 del 1965, numero 859, recante norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea ed istitutiva del Fondo di previdenza per tale personale, ha previsto, all'articolo 34, nella sua originaria formulazione, la possibilità, a richiesta dell'iscritto al Fondo, della liquidazione in capitale di una parte della pensione spettante. L'articolo 34 cit. applicabile al caso di specie ratione temporis stabiliva che l'iscritto che avesse raggiunto i requisiti previsti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità aveva la facoltà di chiedere che gli fosse corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettategli, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il capitale liquidabile non poteva superare né la metà del valore capitale della pensione spettante articolo 34, comma 2, lett. a , né la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo. In sostanza l'iscritto al Fondo poteva chiedere di riscuotere anche subito all'atto del pensionamento , come importo capitalizzato, il quid pluris che il Fondo, come trattamento pensionistico integrativo di miglior favore , garantiva rispetto al trattamento pensionistico ordinario nell'assicurazione obbligatoria. La determinazione della quota suddetta è mutata nel tempo per effetto della normativa successiva. 11. Su tale beneficio è intervenuta in primo luogo la legge 31 ottobre 1988 numero 480 recante modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che ha stabilito articolo 11, comma 2 che l'articolo 34 della legge numero 859 del 1965 non si applica agli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Successivamente il d.lgs. 24 aprile 1997 numero 164 ha previsto articolo 3, comma 6 che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs., sarebbero state determinate le tariffe di capitalizzazione delle rendite, sulla base di aggiornati criteri attuariali, specifici del Fondo, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto. Tale meccanismo di determinazione dei coefficienti poteva peraltro trovare applicazione solo con riferimento alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. In applicazione di tale ultima disposizione il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2003 in Gazz. Uff., 14 marzo 2003 numero 61 ha poi fissato le tariffe specifiche per il Fondo volo, prevedendo nel suo articolo unico che esse erano determinate sulla base delle analitiche tabelle riportate in allegato al decreto medesimo. Coerentemente con quanto stabilito nel citato articolo 3, comma 6, del d.lgs. numero 164 del 1997, le suddette tariffe operavano unicamente per le domande degli iscritti al Fondo volo presentate successivamente al 1 luglio 1997. 13. L'articolo 2, comma 503, della legge 24 dicembre 2007 numero 244 legge finanziaria per il 2008 prevede che ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1988, numero 480, articolo 11, comma 2, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. 14. Come evidenziato dalla già citata ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro numero 14072 del 11 giugno 2010, le questioni interpretative che sono emerse in relazione alla fattispecie in esame sono due e riguardano rispettivamente a cosa debba intendersi per coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ex articolo 34 cit. b quali siano i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo ex articolo 2, comma 503, cit 15. Sulla prima questione, concernente l'interpretazione dell'articolo 34 cit. nel regime precedente l'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 503, cit., questa Corte di legittimità si era già pronunciata Cass. 23 marzo 2007 numero 7132 affermando che per le domande presentate anteriormente al 1 luglio 1997 gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea avevano diritto alla liquidazione in somma capitale di una quota della pensione, con i limiti quantitativi previsti dall'articolo 34 legge numero 859 del 1965 e dall'articolo 11 comma 1 della legge numero 480 del 1988, sulla base dei coefficienti di capitalizzazione stabiliti dal D.M. 19 febbraio 1981 in Suppl. G.U. numero 129 del 12 maggio 1981 , in attuazione dell'articolo 13, comma 6, legge numero 1338 del 1962. Su tale assetto giurisprudenziale, favorevole ai pensionati e contrario alla tesi dell'INPS, è intervenuto lo ius superveniens costituito dal citato articolo 2, comma 503, della legge numero 244 del 2007 i cui effetti vengono di seguito esaminati. 16. L'individuazione dei coefficienti di capitalizzazione determinati ex articolo 2, comma 503, cit. che costituisce la seconda delle questioni prima elencate ha trovato in origine due proposte di soluzioni interpretative contrapposte quella dell'INPS secondo cui il legislatore del 2007 avrebbe inteso, con norma di interpretazione autentica o comunque con norma di sanatoria, legittimare l'operato dell'Istituto quella della difesa dei pensionati tra cui l'odierna ricorrente secondo cui in realtà lo ius superveniens non imporrebbe una soluzione diversa da quella finora accolta dalla giurisprudenza di questa Corte sopra citata . 17. Inizialmente, come evidenziato dalla già citata ordinanza interlocutoria numero 14072 del 11 giugno 2010, la Sezione Lavoro della Corte Cass. 2 settembre 2008 numero 22049 si era pronunciata in senso sostanzialmente contrario alla tesi dell'INPS avendo affermato che il principio per cui, in relazione alle domande presentate anteriormente al 1 luglio 1997, gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea hanno diritto alla liquidazione in somma capitale di una quota della pensione, con i limiti quantitativi previsti dall'articolo 34 della legge numero 859 del 1965 e dall'articolo 11 della legge numero 480 del 1988, sulla base dei coefficienti di capitalizzazione stabiliti dal decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13, sesto comma, legge numero 1338 del 1962, trova applicazione anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 503, della legge numero 244 del 2007, finanziaria del 2008 atteso che la disciplina configurata da quest'ultima disposizione non è operativa, per non essere concretamente intervenuta alcuna determinazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, né reca alcun riferimento ai coefficienti di capitalizzazione già deliberati al momento della sua entrata in vigore. In sostanza, secondo tale soluzione interpretativa, l'articolo 2, comma 503, cit. non ha il contenuto di una norma di interpretazione autentica né di sanatoria, bensì costituisce una disposizione innovativa che consente la possibilità che i coefficienti di capitalizzazione siano oggetto di una nuova delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del Comitato di vigilanza del Fondo. 18. Con distinte ordinanze la Sezione Lavoro Cass. 12 dicembre 2008 nnumero 29255 e 29256 Cass. 23 dicembre 2008 nnumero 30103 e 30104 ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, dubitando della persuasività dell'orientamento giurisprudenziale di cui alla citata Cass. 2 settembre 2008 numero 22049. In particolare ha osservato che la norma posta dal citato ius superveniens non poteva che essere diretta a regolare rapporti giuridici pregressi, atteso che la disposizione oggetto di apparente interpretazione autentica - e quindi il beneficio, da essa previsto, della liquidazione in capitale di una quota della pensione erogata dal Fondo volo - era stata abrogata. Ha rilevato altresì, in chiave problematica, che la questione dell'interpretazione dello ius superveniens articolo 2, comma 503, cit. - non quella dell'articolo 34 cit. - vedeva fronteggiarsi l'esigenza di rispetto della voluntas legis che avrebbe portato ad un revirement della precedente giurisprudenza Cass. numero 7132 del 2007 e l'ostacolo di una formulazione normativa imperfetta che invece avrebbe condotto, nella sostanza, alla conferma di tale giurisprudenza così Cass. numero 22049 del 2008 . Di qui la rimessione alle Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza. 19. Le Sezioni Unite sono quindi intervenute su tale questione con una serie di sentenze gemelle emesse alla medesima udienza Cass. S.U. 20 ottobre 2009 nnumero 22154, 22155, 22156 e 22157 . Con tali sentenze le Sezioni Unite hanno in sostanza disatteso l'orientamento espresso da Cass. numero 22049 del 2008 prima citata, senza peraltro aderire alla tesi opposta, essendo invece pervenute ad una interpretazione intermedia. Esse infatti, sul presupposto che il più volte citato articolo 2, comma 503, regoli retroattivamente la determinazione dei coefficienti di capitalizzazione, hanno in particolare affermato che il potere dell'Istituto previdenziale di determinare le tabelle di capitalizzazione, che non era previsto dalla legge istitutiva numero 859 del 1965, trova adesso la sua base legale nella disposizione del 2007 la norma sopravvenuta però vale a sanare solo i coefficienti di capitalizzazione stabiliti con delibera 4 agosto 2005 numero 302 del Consiglio di amministrazione dell'INPS che ha approvato i nuovi coefficienti di capitalizzazione per le pensioni aventi decorrenza dal 1 luglio 1997 fino al dicembre 2004 e non anche la determinazione dei coefficienti di capitalizzazione per la liquidazione in capitale delle quote di pensione decorrenti dal 1 gennaio 1980 fatta con deliberazione in data 8 marzo 1988 del Comitato di vigilanza, al quale l'articolo 6 della legge numero 859 del 1965 demanda di sovraintendere all'amministrazione del Fondo volo. Per il periodo precedente la menzionata delibera 4 agosto 2005 numero 302 le Sezioni Unite cfr. in particolare Cass. S.U. numero 22154 del 2009 cit. hanno ritenuto più coerente l'utilizzazione delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922 numero 1403, concernenti il calcolo delle rendite vitalizie degli iscritti alle assicurazioni facoltative. In sostanza, come evidenziato nella più volte citata ordinanza interlocutoria numero 14072 del 11 giugno 2010, le Sezioni Unite sono pervenute alla conclusione che è errata sia la tesi della difesa dei pensionati secondo cui occorre far riferimento ai coefficienti di cui al D.M. 19 febbraio 1981 , sia quella della difesa dell'INPS secondo cui occorre far riferimento ai coefficienti di cui alla deliberazione dell'8 marzo 1988 del Comitato di vigilanza del Fondo volo . Con la conseguenza che non solo i pensionati prima del 1 luglio 1997 non hanno diritto all'integrazione della quota di pensione capitalizzata alla quale ritengono di aver diritto, ma che essi hanno percepito una quota addirittura maggiore di quella loro spettante. 20. La soluzione sopra delineata ha suscitato una serie di perplessità che hanno indotto la Sezione Lavoro della Corte di cassazione Cass. 11 giugno 2010 numero 14072 a rimettere nuovamente alle Sezioni Unite la questione dell'interpretazione dello ius superveniens articolo 2, comma 503, legge numero 244 del 2007 - legge finanziaria per il 2008 . Per le ragioni esposte in narrativa le Sezioni Unite non hanno potuto pronunciarsi sulle questioni sollevate dall'ordinanza interlocutoria sopra citata ma le stesse questioni sono state rimesse a queste Sezioni Unite da una nuova ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro Cass. 28 gennaio 2013 numero 1847 che ha fatto integrale riferimento alla precedente non essendo mutato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento sottolineando altresì che la medesima questione interpretativa si pone in numerosi altri processi pendenti presso la sezione . 21. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite da Cass. 11 giugno 2010 numero 14072 è stato formulato nei termini che seguono se l'articolo 2, comma 503, della legge numero 244 del 2007, quale norma di interpretazione autentica o di sanatoria dell'autodeterminazione, ad opera dell'INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo, si riferisca solo - come ritenuto da Cass., sez. unumero , 20 ottobre 2009, numero 22156 - ai coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con deliberazione numero 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere del Comitato amministratore per i trattamenti pensionistici con decorrenza dall'1.7.1997 , oppure anche - come è indotta a pensare questa Sezione Lavoro - ai coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988 per i trattamenti pensionistici con decorrenza dall'1.1.1980 in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS. Ove però lo ius superveniens fosse interpretato come norma di interpretazione autentica o di sanatoria solo dei coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con delibera 14 agosto 2005, numero 302 e quindi operasse limitatamente ai trattamenti pensionistici successivi al 1 luglio 1997 e non anche per quelli precedenti a tale data come quello di cui si controverte in causa , deve rimettersi alle Sezioni Unite anche la questione dell'interpretazione dell'articolo 34 della legge numero 859 del 1965, nei termini sopra indicati e sintetizzabili nel quesito se i coefficienti di capitalizzazione in uso , richiamati dalla norma citata, siano quelli previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla legge, numero 1338 del 1962, articolo 13, comma 6, ovvero quelli previsti delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922, numero 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella che all'epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. 22. Queste Sezioni Unite ritengono di dover condividere le perplessità manifestate dalla Sezione Lavoro con le citate ordinanze e di dover pertanto riconsiderare il proprio precedente orientamento, manifestato con le sentenze del 2009 prima citate, anche alla luce delle considerazioni sviluppate nella più volte citata ordinanza di rimessione numero 14072 del 2010. 23. Deve in primo luogo osservarsi che con l'articolo 2, comma 503, della legge finanziaria del 2008 il legislatore è intervenuto in un contesto nel quale, in un primo momento legge 31 ottobre 1988 numero 480 , il beneficio di cui all'articolo 34 cit. era stato bloccato escludendo i nuovi iscritti al Fondo dalla fruibilità dello stesso, e, successivamente, a partire dal 1 gennaio 2005, il beneficio era venuto meno il decreto legge 5 ottobre 2004 numero 249, articolo 1 quater, comma 3, disposizione aggiunta in sede della conversione in legge 3 dicembre 2004 numero 291, aveva infatti sancito l'abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2005, dell'articolo 34 della legge 13 luglio 1965 numero 859 . Appare pertanto evidente che si tratta di norma con efficacia retroattiva atteso che la stessa riguarda esclusivamente vecchi trattamenti pensionistici, già maturati in precedenza in sostanza il legislatore, lungi dal disciplinare ex nunc la materia, ha inteso invece regolamentare, ora per allora, il beneficio in esame in tutte le ipotesi in cui lo stesso era stato richiesto dagli aventi diritto fino al 31 dicembre 2004 data di abrogazione del beneficio stesso . 24. Appare quindi difficilmente revocabile in dubbio che la voluntas legis sottesa all'articolo 2, comma 503, cit. sia stata quella di sanare retroattivamente l'operato dell'INPS. Ciò emerge chiaramente dai lavori preparatori. Si legge nella Relazione di accompagnamento al Disegno di legge di approvazione della legge finanziaria per il 2008 atto Senato numero 1817 L'articolo 60 del testo approvato dalla Camera dei Deputati poi divenuto articolo 2, comma 503, del testo definitivo prevede l'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo presso l'INPS antecedentemente all'entrata in vigore della L numero 480 del 1998 recte 1988 . La disposizione conferma le modalità applicative per la determinazione della predetta quota di pensione finora seguite dall'INPS”. A sua volta nella Relazione tecnica allegata al suddetto d.d.l. si legge che la disposizione conferma le modalità applicative per la determinazione della predetta quota di pensione finora seguite dall'INPS in particolare nella citata relazione vengono richiamati sia i coefficienti determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo per i trattamenti pensionistici con decorrenza dall'1.1.1980 , sia le tabelle approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con delibera 4 agosto 2005 numero 302 per i trattamenti pensionistici con decorrenza dall'1.7.1997 . 25. La finalità di questa sanatoria risulta chiaramente essere, pertanto, quella di salvaguardare l'equilibrio finanziario del Fondo, destinato innanzi tutto a corrispondere il trattamento pensionistico per tutta la vita del pensionato con reversibilità ai superstiti aventi diritto e, solo in via di ulteriore trattamento di miglior favore e per un periodo di tempo ormai superato, anche ad erogare una tantum una quota capitalizzata dello stesso. La Relazione tecnica prima citata quantifica anche l'onere economico per il Fondo a normativa vigente , ossia senza la norma di sanatoria. 26. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, anche a voler escludere la natura di norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 503, in esame - sull'assunto che la disposizione, in relazione alla sua formulazione, non sia raccordabile, per come è formulata, ad alcuna delle interpretazioni plausibili della disposizione ipoteticamente interpretata ossia l'articolo 34 cit. - e a voler ritenere che si tratti in realtà di norma di sanatoria, si è comunque in presenza di una fattispecie normativa legittima secondo il sistema delle fonti del diritto atteso che, come condivisibilmente osservato da Cass. numero 14072 del 2010, la giurisprudenza della Corte costituzionale ex plurimis C. cost. numero 14 del 1999 ha avuto più volte occasione di chiarire che le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio ma che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente rigoroso in relazione soprattutto al principio di eguaglianza e a quello dell'affidamento nella normativa vigente. Aggiungendo altresì che l'intervento legislativo in sanatoria può essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarità del caso sentenza numero 94 del 1995 , così da doversi escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale - originariamente applicabile - con quella eccezionale successivamente emanata sentenza numero 100 del 1987 cfr. anche sentenze numero 402 del 1993, numero 346 del 1991 e 474 del 1988, oltre alla già citata numero 94 del 1995 . Nella fattispecie in esame la finalità di questa sanatoria non può certamente essere considerata arbitraria ma appare anzi ragionevolmente giustificata in relazione all'intento di salvaguardare l'equilibrio finanziario del Fondo, destinato innanzi tutto a corrispondere con la normale periodicità il trattamento pensionistico per tutta la vita del pensionato con reversibilità ai superstiti aventi diritto e, solo in via di ulteriore trattamento di miglior favore e per un periodo di tempo ormai superato, anche ad erogare una tantum quote capitalizzate degli stessi. 27. Deve considerarsi peraltro che, nel caso di specie, l'applicazione dello ius superveniens, costituito dall'articolo 2, comma 503, cit., deve tener conto del fatto che, se da una parte la voluntas legis e la finalità perseguita dal legislatore appaiono chiare, la formulazione testuale della norma è, a prima lettura, imperfetta perché prevede un modulo procedimentale di completamento della fattispecie collocato a livello di atto amministrativo generale delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del Comitato amministratore del Fondo che non ha un'esatta corrispondenza nell'operato dell'INPS o del Fondo perché in un caso i coefficienti di capitalizzazione sono stati determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione dell'8 marzo 1988 per i trattamenti pensionistici con decorrenza dall'1.1.1980 nell'altro sono stati approvati sì dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con delibera 4 agosto 2005 numero 302 ma senza il parere vincolante del Comitato amministratore per i trattamenti pensionistici con decorrenza dall'1.7.1997 . 28. Ma, al di là delle imperfezioni della formulazione testuale della norma di sanatoria, il principio che si ricava appare essere sufficientemente delineato il legislatore ha voluto sanare nel senso di offrire ex post una base legale l'operato dell'INPS e del Fondo volo da esso gestito, legittimando - e prescrivendo - l'autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione ossia legittimando che fosse lo stesso Fondo volo a valutare, sulla base del proprio bilancio, quali coefficienti di capitalizzazione di quote di pensione fossero compatibili con l'equilibrio finanziario del Fondo stesso che doveva assicurare innanzi tutto l'erogazione delle pensioni e, compatibilmente con ciò, anche l'erogazione di somme capitali. Il pensionato, che conosceva - o poteva conoscere - i coefficienti di capitalizzazione di fatto in uso presso il Fondo volo, poteva scegliere se avere l'intero trattamento pensionistico erogato nei modi ordinari, più favorevole del trattamento in regime di a.g.o. assicurazione generale obbligatoria perché comprensivo del trattamento integrativo, ovvero convertire una quota dello stesso, non superiore al differenziale rispetto al trattamento in a.g.o., per ricevere immediatamente una somma capitale e per il resto un minor trattamento pensionistico, comunque non inferiore a quello spettante nell'ordinario regime dell'assicurazione obbligatoria. Questo è ciò che il legislatore della legge finanziaria del 2008 ha inteso sanare perché la normativa previgente in realtà non legittimava affatto questa autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione di ciò lo stesso legislatore era pienamente consapevole dal momento che nella Relazione tecnica allegata al citato disegno di legge c'è il calcolo del costo del differenziale della quota di capitalizzazione delle pensioni a normativa vigente . D'altra parte il testo dell'articolo 2, comma 503, cit. prevede esplicitamente che i coefficienti di capitalizzazione sono ora da intendersi quelli determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo questa regola - quale che sia il perfezionamento del procedimento amministrativo di formazione dell'atto di determinazione dei coefficienti di capitalizzazione - comunque esclude, con una prescrizione netta e chiara, tutti gli eventuali coefficienti di capitalizzazione che non siano determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo e tali non sono né quelli di cui al D.M. 19 febbraio 1981, né quelli di cui alle tabelle allegate al R.D. numero 1403 del 1922. In altre parole il legislatore del 2007 ha voluto coefficienti di capitalizzazione non solo specifici ossia determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo , e non già mutuati da tabelle già esistenti per altre finalità, ma anche autodefiniti dall'INPS stesso che, per essere presso di sé allocato il Fondo volo, era in condizione di fissare i criteri attuariali specifici , liberi poi gli assicurati pensionati di scegliere di convertire, o meno, una quota della pensione in capitale. 29. In definitiva appare corretto interpretare la citata disposizione della legge finanziaria per il 2008 nel senso che essa esprime la chiara volontà del legislatore di sanare tutti i coefficienti autodeterminati dall'INPS e dal Fondo volo e quindi non solo - come già ritenuto da Cass. S.U. 20 ottobre 2009 numero 22156, cit. - quelli di cui alla delibera numero 302 del 4 agosto 2005 del Consiglio di amministrazione dell'INPS che maggiormente si avvicinano alla fattispecie dell'articolo 2, comma 503, pur non facendo riferimento ad alcun parere del Comitato amministratore del Fondo volo, ma solo alla avvenuta predisposizione dei nuovi coefficienti di capitalizzazione , a una relazione predisposta sull'argomento e alla proposta del Direttore generale , ma anche quelli di cui alla deliberazione dell'8 marzo 1988 del Comitato di vigilanza del Fondo. Questi ultimi infatti sono stati comunque richiamati nella citata delibera numero 302 del 2005 che li ha aggiornati e quindi li ha fatto propri, recependoli sicché anche essi vi sono compresi, essendo riferibili al Consiglio di amministrazione dell'Istituto sia l'aggiornamento dei coefficienti di capitalizzazione sia ex post la determinazione di questi stessi, sui quali è stato computato l'aggiornamento. 30. Né ciò significa riconoscere, ora per allora, un potere tariffario all'INPS, che questa Corte, anche in passato con riferimento ad altra vicenda di capitalizzazione , quella dei benefici combattentistici Cass. 30 marzo 1990 numero 2605 , ha escluso. Nella fattispecie in esame, infatti, si tratta soltanto della determinazione di una modalità di erogazione della pensione determinata per legge nell'on e nel quantum a carico del Fondo volo modalità questa che è alternativa a quella ordinaria ossia pagamento di una somma capitale una tantum unitamente ad un minor rateo periodico di pensione in alternativa al pagamento dell'ordinario integrale rateo periodico di pensione e che è su base volontaria nel senso che è il pensionato che valuta la convenienza, o meno, di chiedere che una parte della pensione spettante gli sia versata in quota capitale . Manca quindi del tutto quella connotazione autoritativa propria del potere tariffario che implicherebbe il riconoscimento di un potere di normazione subprimaria o amministrativo. 31. Tali conclusioni rettificano, in parte qua, la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con le pronunce prima ricordate segnatamente Cass. S.U. 20 ottobre 2009 nnumero 22154, 22155 e 22157 per i trattamenti pensionistici tra cui il trattamento pensionistico dell'odierna ricorrente aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1997, ossia quelli ai quali non si applicano i coefficienti aggiornati con la più volte citata delibera 4 agosto 2005 numero 302 del Consiglio di amministrazione dell'INPS secondo le decisioni da ultimo citate, infatti, per i suddetti trattamenti pensionistici occorrerebbe far riferimento unicamente alla normativa previgente con la conseguenza che la sanatoria voluta dal legislatore avrebbe raggiunto solo in parte il suo scopo perché riguarderebbe unicamente alcune erogazioni di quote di capitale di pensione quelle relative ai trattamenti pensionistici successivi al 1 luglio 1997 e non già tutte anche quelle relative ai trattamenti pensionistici precedenti al 1 luglio 1997 vi sarebbe pertanto una distinzione da fare basata su un criterio temporale. Siffatta distinzione lascerebbe inalterata la normativa vigente prima dello ius superveniens, che non autorizzava l'autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione con la conseguenza che i coefficienti in uso andavano ricercati in una fonte eteronoma, ossia tra quelli che all'epoca erano vigenti in quanto previsti dalla normativa primaria o regolamentare. La soluzione accolta prevede invece che la successiva norma di sanatoria operi a tutto campo sovrapponendosi alla disciplina previgente e rendendola irrilevante nella materia in esame con l'ulteriore conseguenza che si rende del tutto superfluo esaminare argomentazioni esegetiche che possano indurre a rivedere l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro e dalla giurisprudenza di merito che si è uniformata. Inoltre - come già rilevato - la norma sopravvenuta comunque reca la prescrizione, con efficacia retroattiva, che i coefficienti di capitalizzazione sono e cioè devono essere specifici del Fondo volo perché caratterizzati dalla connotazione di essere determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo . 32. La soluzione accolta rende pertanto superfluo l'esame del secondo quesito formulato dall'ordinanza di rimessione della Sezione Lavoro numero 14072 del 2010, quesito proposto in via subordinata, con riferimento cioè all'ipotesi che le Sezioni Unite ritenessero di mantener ferma la conclusione, adottata con le più volte citate sentenze del 2009, secondo cui lo ius superveniens di cui all'articolo 2, comma 503, della legge finanziaria 2008 deve essere interpretato nel senso che esso ha l'effetto di sanare solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con delibera 14 agosto 2005 numero 302 e quindi opera limitatamente ai trattamenti pensionistici successivi al 1 luglio 1997 e non anche per quelli precedenti a tale data come quello di cui si controverte in causa . 33. In definitiva la domanda della ricorrente deve essere ritenuta infondata e pertanto il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale, che ha confermato la decisione di prime cure che aveva ritenuto infondata la domanda, deve essere rigettato. La motivazione della sentenza impugnata, che ha applicato la soluzione adottata dalla Sezioni Unite con le sentenze del 2009, deve essere peraltro corretta ai sensi dell'articolo 384, ultimo comma, cod. proc. civ. dovendosi applicare alla fattispecie il seguente principio di diritto Ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dall'articolo 34 della legge numero 859 del 1965 a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito presso l'INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1.1.1980, a norma dell'articolo 2, comma 503, della legge numero 244 del 2007 legge finanziaria 2008 - quale norma di sanatoria dell'autodeterminazione, ad opera dell'INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo - non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con deliberazione numero 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere del Comitato amministratore , ma anche i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988 in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei coefficienti di capitalizzazione in uso , richiamati dall'articolo 34, i coefficienti previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla legge, numero 1338 del 1962, articolo 13, comma 6, come pure quelli previsti delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922 numero 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella che all'epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. 34. Tenuto conto della complessità della fattispecie e delle oscillazioni giurisprudenziali che si sono verificate, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte a Sezioni Unite rigetta il ricorso spese compensate.