Ristrutturazione in corso, residenza non trasferita: bonus ‘prima casa’ perso

Ribaltata completamente l’ottica adottata dai giudici tributari regionali il richiamo alla non disponibilità materiale dell’immobile, a causa dei lavori, non può ‘posticipare’ i tempi per il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile. Di conseguenza, il cambio di residenza tardivo porta a perdere tutte le agevolazioni fiscali ottenute originariamente.

Disponibilità dell’immobile posticipata – causa lavori di ristrutturazione – rispetto all’atto ufficiale di acquisto. Ciò, però, non può bloccare il countdown per trasferire concretamente la residenza, e salvare così le agevolazioni fiscali previste per la ‘prima casa’. Cassazione, sentenza n. 17249, sezione Tributaria, depositata oggi A posteriori. Eppure, ad avviso dei giudici della Commissione tributaria regionale, la situazione, di fatto, vissuta dalla coppia che ha usufruito dei benefici ‘prima casa’, non può essere ignorata. Detto più chiaramente, va tenuto presente il dato della concreta disponibilità dell’immobile per poter effettuare, in maniera corretta, i calcoli relativi alla tempistica da rispettare per il trasferimento della residenza anagrafica . Ebbene, in questo caso, ad avviso dei giudici, il requisito previsto, ossia stabilire la residenza anagrafica nel Comune, ove è ubicato l’immobile acquistato, entro il termine prefissato, è stato rispettato perché tale termine andava computato dalla concreta disponibilità dell’immobile , e la coppia, in effetti, ha trasferito la residenza entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile . Condicio . Ma la prospettiva tracciata dai giudici tributari regionali viene completamente fatta a pezzi in Cassazione, laddove viene chiarito che l’alibi della non completa ristrutturazione dell’immobile, e quindi della non completa disponibilità dell’abitazione acquistata come ‘prima casa’, non può reggere. Questo presunto ostacolo alla ufficializzazione del passaggio di residenza va ritenuto irrilevante, affermano i giudici. Ciò significa che il termine fissato va rispettato, altrimenti, come in questo caso, si perdono le agevolazioni fiscali ottenute originariamente Tutto questo, concludono i giudici, perché il richiamo alla mancata conclusione dei lavori di ristrutturazione non è valutabile come ostacolo all’adempimento dell’obbligazione non dovuto alla condotta tenuta dal contribuente. Conseguenze chiarissime benefici ‘prima casa’ svaniti, e legittima, quindi, l’azione del Fisco, ossia l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate dalla coppia in misura ridotta .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 30 maggio 12 luglio 2013, n. 17249 Presidente Merone – Relatore Sambito Svolgimento del processo Con sentenza n. 61/04/09, depositata l’8.7.2009, la CTR dell’Emilia in riforma della decisione della CTP di Bologna, ha accolto l’impugnazione proposti da E.B. e da M.F. avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura ridotta, ex art. 1 nota II bis lett. c del dPR n. 131 del 1986, non avendo la contribuente rispettato l’impegno a stabilire la residenza anagrafica nel Comune ove era ubicato l’immobile acquistato entro il termine di un anno. I giudici d’appello hanno ritenuto che tale termine andava computato dalla concreta disponibilità dell’immobile, termine che era stato rispettato, avendo i contribuenti trasferito la residenza entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile stesso. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo. I contribuenti non hanno depositato difese. Motivi della decisione 1. Col proposto ricorso, la ricorrente lamenta, ex art 360, 1° co, n. 3 cpc, che, nel ritenere illegittima la decadenza dal beneficio dell’agevolazione sulla prima casa, la CTR ha violato l’art. 1 nota II bis della Tariffa, parte I allegata al dPR n. 131 del 1986. 2. Il motivo è fondato. Ed, infatti, ai sensi del comma 2 bis, della nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la fruizione dell’agevolazione fiscale connessa all’acquisto della prima casa postula che, in base alle risultanze anagrafiche, l’acquirente abbia la residenza o presti attività lavorativa nel comune in cui è ubicato l’immobile ovvero che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. 3. La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione può, solo, tenersi conto -proprio perché non inerente ad un suo comportamento della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, circostanza neppure allegata nella specie mentre, resta esclusa la rilevanza dei motivi per i quali i contribuenti non hanno fissato la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato cfr. Cass. n. 2552 del 2003, che ha ritenuta irrilevante la ragione -necessità di definire i rapporti economici tra i compratori, coniugi poi separatisi del mancato reinvestimento nell’acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali prima casa” . 4. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta a tale principio, va, quindi, cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cpc, col rigetto del ricorso introduttivo, essendo l’immobile stato acquistato il 6.6.2000, registrato il 26.6.2000 e la residenza trasferita il 21.1.2002. La peculiarità del caso e l’assenza di una giurisprudenza consolidata rendono opportuna la compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.