Tutte le indicazioni per l’ammissione al regime premiale

Con un provvedimento del 5 luglio 2013, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il regime premiale si applicherà in favore dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dagli studi di settore che hanno fedelmente indicato i dati rilevanti che sono coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi.

Riferimento al periodo d’imposta 2012. Accedono al regime premiale i contribuenti individuati dal Provvedimento 12 luglio 2012 che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato l’elenco è stato individuato di concerto dalle associazioni di categoria e permetterà di usufruire dei benefici ex art. 10 D.L. n. 201/2011. Il regime premiale vale per i soggetti che risultano congrui e coerenti agli studi di settore inoltre risulta applicabile a condizione che siano stati correttamente adempiuti gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti. In cosa consiste la premialità? Nei confronti di coloro cui si applica il regime premiale, sono preclusi gli accertamenti di natura analitico-presuntiva, basati sulle presunzioni semplici. Sono poi ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento la determinazione sintetica del reddito complessivo, infine, è consentita a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato, anziché della previsione canonica si veda art. 38 D.P.R. n. 600/1973 di un quinto. Condizioni alternative. Per il periodo d’imposta 2012, possono accedere al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato 1 del provvedimento, individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno - quattro tra le tipologie di efficienza e produttività del fattore lavoro, di efficienza e produttività del fattore capitale, di efficienza di gestione delle scorte, di redditività, di struttura - in alternativa tre delle sopra dette tipologie, purché siano contemporaneamente riferibili a settori di attività economica per i qual è stata stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia - in alternativa tre delle precedenti tipologie, che contemporaneamente prevedano il nuovo indicatore di coerenza Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, introdotto con il D.M. 28 marzo 2013.

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