Esenzione IVA per gestioni degli attivi a copertura delle riserve tecniche: le Entrate chiariscono

Nella Risoluzione numero 52/E del 16 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato i limiti dell'applicabilità del regime di esenzione IVA inerente alle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche poste a garanzia degli impegni assunti dalle stesse imprese verso gli assicurati.

Le prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche poste a garanzia degli impegni assunti dalle stesse imprese verso gli assicurati, sono o no imponibili ai fini IVA? È la questione affrontata dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione numero 52/E del 16 maggio 2014. Applicabilità o meno? Il quesito si riferisce, in particolare, all'applicabilità del regime di esenzione IVA disposto per le prestazioni relative alla gestione di fondi comuni di investimento articolo 135, par. 1, lett. g , della Direttiva del Consiglio 2006/112/CE e articolo 10, co. 1, numero 1, del D.P.R. numero 633/1972, nel testo modificato dall'articolo 1, co. 520, della Legge numero 228/2012 anche alle prestazioni finanziarie rese alle imprese assicuratrici, in particolare quelle di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche a garanzia degli impegni assunti dalle stesse compagnie verso gli assicurati. Esenzioni IVA. Premettendo che le esenzioni sono definite dalla normativa IVA in termini esclusivamente oggettivi e prescindono, quindi, dal soggetto passivo che pone in essere le operazioni, dal soggetto che le riceve, nonché dalle modalità di svolgimento delle stesse, l'Agenzia ha chiarito che, in linea generale, le caratteristiche descritte dalla Corte di Giustizia - nella causa 19 luglio 2012, C-44/11 - per considerare un’attività riconducibile tra le operazioni di gestione di fondi comuni di investimento di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g , della Direttiva 112/2006/CE quali, tra gli altri, la pluralità di investitori, gli attivi di proprietà della compagnia, le politiche di investimento delle risorse dei partecipanti a livello collettivo al fine di raggiungere efficientemente un risultato di gestione di cui beneficia l’intera platea degli assicurati le cui polizze fanno capo a quella particolare gestione ricorrono anche nell’attività di gestione degli attivi posti a copertura di alcune delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione, resa da soggetti esterni alle compagnie stesse. Il limite. Tuttavia, l'Agenzia effettua alcune distinzioni con riguardo alla gestione delle diverse tipologie di attivi posti a copertura delle varie riserve, ammettendo l'applicabilità del regime di esenzione IVA previsto per le operazioni di gestione dei fondi comuni di investimento, laddove vengano poste in essere forme di investimento “standardizzato”, in cui la compagnia di assicurazione agisce alla stregua di un intermediario, non potendo influenzare la sostanza o il rendimento dell’investimento. Le differenze tra le prestazioni. In particolare l'Agenzia, nella Risoluzione in esame, distingue •le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche relative alle polizze unit linked e index linked, che, rientrando tra le “operazioni relative alla gestione di fondi comuni di investimento” in quanto assolvono a finalità di investimento del tutto analoghe, devono considerarsi esenti ai sensi dell'articolo 10 citato •le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario che prevedono l’erogazione di un capitale a scadenza e che, essendo anch'esse forme di investimento standardizzate del tutto assimilabili a quelle in fondi comuni di investimento, rientrano nel regime di esenzione IVA su indicato •le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve relative alle assicurazioni danni, costituite sugli attivi di classe C, per le quali non è invece ravvisabile il carattere oggettivo della fattispecie di esenzione, ovvero una sottostante forma di investimento finanziario di carattere standardizzato, per cui si deve concludere per l’inapplicabilità, per le stesse, della previsione di esenzione di cui al citato articolo 10 citato e l’imponibilità, quindi, a IVA con l’applicazione dell’aliquota ordinaria. fonte www.fiscopiu.it

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