Il danno non patrimoniale costituisce sempre danno-conseguenza e necessita come tale di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 10325 del 13 maggio 2014. Il fatto. Una donna si rivolge all’autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni che assume di aver subito in conseguenza dell’illecito trattamento dei dati personali operato da un ente creditizio, nello specifico consistito nella mancata cancellazione dai sistemi informazione creditizia delle segnalazione a suo carico. Il Tribunale rigetta la domanda sostenendo che la segnalazione del nominativo della ricorrente al CRIF sia ascrivibile ad un singolare caso di omonimia ed omocodia essendovi due persone nate lo stesso giorno, nello stesso luogo ed alle quali era stato assegnato il medesimo codice fiscale. In particolare, i giudici osservano che l’ente si era attivato dopo la prima segnalazione e che, dalla documentazione originariamente in suo possesso, non era stato possibile ravvisare la peculiarità del caso, se non dopo accurati controlli sul codice fiscale, all’esito dei quali, e comunque prima dell’instaurazione del giudizio, la società aveva comunque provveduto alla cancellazione della segnalazione. Avverso la detta statuizione proponeva ricorso per cassazione la soccombente, lamentando la violazione del d.lgs. 196/2003. La ricorrente deduceva come il giudice di merito avesse considerato lecito il trattamento dei dati, non tenendo conto del carattere oggettivo della responsabilità ex articolo 2050 c.c., ed avendo utilizzato, nella valutazione dei profili di responsabilità collegati allo stesso, unicamente il parametro della “normale diligenza” inadeguato agli effetti del suddetto articolo, occorrendo, invece, dar prova del caso fortuito o della forza maggiore. A tal riguardo, la stessa affermava, inoltre, il mancato rispetto, da parte della società, dell’obbligo di misure idonee atte a rilevare la sussistenza dell’errore di persona. Il parametro di valutazione della responsabilità è quello delle «attività pericolose». Gli ermellini osservano che il parametro della valutazione non è quello dell’ordinaria diligenza, che dispenserebbe la resistente dall’onere della prova a suo carico, bensì quello previsto per le attività pericolose, richiamato dall’articolo 15 D.Lgs. 196/2003 cd. Codice della privacy , atteso che il giudice di prime cure non aveva affatto ritenuto che fosse sufficiente la prova negativa, da parte della società, di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma al contrario aveva ritenuto che, nel caso di specie, fosse stata fornita la prova positiva di aver adoperato ogni misura adatta ad impedire l’effetto dannoso, implicitamente assimilando al caso fortuito la peculiare situazione di omonimia ed omocodia sussistente nell’ipotesi presa in esame. Sotto un diverso profilo la Corte evidenzia come la ricorrente «focalizzando l’attenzione sul momento della richiesta di cancellazione, sovrapponga e confonda i due momenti che sono logicamente distinti, per evidenziare – quanto al trattamento – come essonon fosse addebitabile alla società, essendo una mera conseguenza della situazione di omonimia e omocodia e – quanto alla cancellazione – coemessa fosse avvenuta con la tempistica resa necessaria dalla peculiarità del caso». Il danno non patrimoniale non è in re ipsa. Nello specifico i supremi giudici concludono per l’infondatezza della pretesa della ricorrente, tesa a profilare un danno in re ipsa che prescinda dal verificarsi di un pregiudizio effettivo. Essa finirebbe, infatti, col confondere il danno cagionato dal trattamento dei dati personali con l’evento che, viceversa, è un elemento del fatto produttivo del danno. Rifacendosi ad un costante e consolidato orientamento di legittimità, la Corte afferma, infatti, con specifico riguardo al danno non patrimoniale che «esso costituisce sempre danno-conseguenza e necessità come tale di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato».
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 febbraio - 13 maggio 2014, numero 10325 Presidente Russo – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo Con sentenza in data 8 aprile 2010, il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda proposta da R.A. nei confronti della Plusvalore s.p.a. per il risarcimento dei danni che l'attrice assumeva di aver subito in conseguenza dell'illecito trattamento dei dati personali, consistito nella mancata cancellazione dai sistemi di informazione creditizia delle segnalazioni a suo carico. Il Tribunale ha ritenuto che la segnalazione del nominativo della ricorrente al CRIF fosse ascrivibile a un singolare caso, non solo di omonomia, ma anche di omocodia, essendovi due persone differenti, con lo stesso nome, R.A. , entrambe nate in e nella stessa data, il omissis , alle quali era stato assegnato il medesimo numero di codice fiscale ha, altresì, osservato che la Plusvalore si era attivata con la necessaria diligenza anche dopo la prima doglianza della R. , dal momento che dalla documentazione trasmessale non era dato ravvisare la peculiarità del caso e che solo, dopo più accurati e approfonditi controlli sul codice fiscale, la società aveva potuto avere la certezza della omonimia e omocodia, provvedendo di conseguenza a richiedere la cancellazione della segnalazione, peraltro prima dell'instaurazione del giudizio. Ciò escludeva che potesse trovare accoglimento la pretesa di risarcimento del danno, peraltro sfornito di ogni riscontro probatorio, neppure documentale. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.A. , svolgendo tre motivi. Il ricorso è stato notificato al Garante per la protezione dei dati personali. Ha resistito la Plusvalore s.p.a., depositando controricorso. Motivi della decisione 1. In via preliminare occorre rilevare l'inammissibilità del controricorso, che ne preclude il relativo esame, in quanto notificato in data 17.06.2011 oltre il termine di cui all'articolo 370 cod. proc. civ. decorrente dalla notifica del ricorso che, nella specie, come riconosciuto nello stesso controricorso cfr. pag. 1 , si è perfezionata in data 12.11.2010. 2. Sempre in via preliminare va evidenziata l'irrilevanza dei quesiti di diritto formulati dalla parte ricorrente, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata in data 08.04.2010, quindi dopo l'espressa abrogazione dell'articolo 366 bis cod. proc. civ. che ne prevedeva la formulazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, numero 69, articolo 47, comma 1, lett. d giusta la norma transitoria dettata dalla stessa L. del 2009, articolo 58, comma 5 secondo cui “le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli articolo 23 e 7 co. 2 lett. b e comma 4 lett. a del d.Lgs. numero 196/2003, sotto il profilo della responsabilità della Plusvalore, quantomeno dal momento della richiesta di cancellazione. Al riguardo parte ricorrente deduce l'illegittimità del trattamento dei dati di persona diversa dall'interessato, ancorché omonima e omocodica ed osserva che - anche a ritenere astrattamente scusabile il trattamento da parte della Plusvalore in prima battuta - non altrettanto potrebbe dirsi per il comportamento tenuto dalla società una volta che è stata informata della possibilità dell'errore. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli articolo 15 e 117 d. Lgs. numero 196/2003 sotto il profilo che non era sufficiente a mandare esente da responsabilità la Plusvalore la circostanza che avesse usato la normale diligenza , occorrendo dare la prova del caso fortuito o della forza maggiore. Al riguardo parte ricorrente lamenta che non sia tenuto conto del carattere oggettivo della responsabilità ex articolo 2050 cod. civ. e deduce che faceva carico alla società predisporre “misure idonee atte a rilevare la sussistenza di un errore di persona”. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la decisione impugnata contenga una motivazione inesistente, o comunque, insufficiente o gravemente contraddittoria in ordine agli oneri probatori gravanti sulle parti e ciò vuoi per avere ritenuto che la società non fosse in grado di rilevare l'errore con la normale diligenza, senza considerare che essa ricorrente aveva trasmesso alla Plusvalore una copia della propria carta di identità che era sufficiente a evidenziare la diversità di persona vuoi per avere, di fatto, riconosciuto l'illiceità del trattamento, evidenziando l'avvenuta richiesta di cancellazione della segnalazione vuoi, ancora, per non avere verificato il mancato assolvimento dell'onere probatorio, facente carico alla Plusvalore, di dimostrare di aver impiegato ogni misura idonea a evitare il danno, mentre per il danneggiato “è sufficiente dare conto del fatto che il danno è conseguenza dell'attività pericolosa”. 3. Osserva il Collegio che i motivi si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, muovendo, tutti, dal postulato di fondo che lo scrutinio in ordine alla liceità del trattamento - attuato, nello specifico, mediante trasmissione ad un gestore privato di dati, il CRIF s.p.a., utilizzato dagli istituti di credito come canale informativo circa l'affidabilità dei soggetti che richiedono di accedere al credito - sia avvenuto adoperando, come parametro esclusivo di valutazione, un criterio di normale diligenza inadeguato agli effetti dell'articolo 2050 cod. civ., in tal modo dispensando la resistente dall'onere della prova a suo carico e, comunque, tralasciando di considerare che la Plusvalore era stata messa in grado di verificare dalla stessa R. l'errore di persona in cui era incorsa. Nessuno dei motivi coglie nel segno. 3.1. In punto di diritto si osserva che l'annotazione del nominativo presso le banche dati private rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 del d.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, in forza del quale il trattamento dei dati personali deve essere effettuato con diligenza - dovendo, in particolare, i dati essere “trattati in modo lecito e secondo correttezza” lett. a - e deve, altresì, rispondere a requisiti di esattezza e di aggiornamento lett. c . Ciò posto, ritiene la Corte che la decisione impugnata abbia, correttamente, distinto due momenti - quello della segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie e quello, successivo all'opposizione dell'odierna ricorrente, di richiesta di cancellazione della segnalazione - pervenendo al rilievo dell'esonero della responsabilità attraverso argomentazioni succinte, ma comunque, complete e improntate a retti criteri logici e giuridici. In particolare, il Tribunale pur senza enunciare formalmente il canone della responsabilità di cui all'articolo 2050 cod. civ. - da un lato, ha dato conto dell'avvenuta valutazione del comportamento tenuto dal gestore dei dati personali alla stregua dei principi ricavabili dalla norma citata, nella sostanza parafrasandone il contenuto, laddove ha evidenziato che l'odierna resistente mantenne “una condotta volta ad evitare danno alcuno” dall'altro, ha motivato siffatta valutazione, con il rilievo dell'assoluta singolarità della situazione, per essere stata la segnalazione al CRIF “provocata dalla omonimia e omocodia di due soggetti differenti” e per essere stato il comportamento tenuto dalla Plusvalore, successivo all'opposizione della R. , improntato alla dovuta diligenza, attuando la verifica dei dati e la cancellazione nel lasso di tempo necessario per i controlli del caso. Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il parametro di valutazione della responsabilità non è quello dell'ordinaria diligenza, bensì quello previsto per le attività pericolose , richiamato dall'articolo 15 del d.Lgs. numero 196 del 2003 Codice della privacy , atteso che il Tribunale non ha affatto ritenuto che fosse sufficiente la prova negativa da parte della Plusvalore di non avere commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma, al contrario, ha ritenuto che fosse stata fornita la prova positiva di avere impiegato ogni cura o misura atta a impedire l'evento dannoso, implicitamente, ma inequivocabilmente assimilando al fortuito l'assoluta peculiarità della situazione di omonomia e omocodia verificata nel caso concreto. È il caso di precisare, a tal riguardo, che le contestazioni sollevate dal difensore, in sede di discussione orale, in punto di effettiva coincidenza dei codici fiscali del soggetto reale destinatario del trattamento e dell'odierna ricorrente, non sono scrutinabili in questa sede, vuoi per l'inammissibile tardività con cui sono state svolte, vuoi per la stessa perplessità del rilievo alla luce del tenore del ricorso dove il dato dell'omocodia non è mai posto in dubbio, vuoi ancora perché profilano un errore percettivo, come tale sindacabile solo come errore revocatorio. 3.2. Escluso l'error in iudicando, sotto il diverso profilo del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si osserva che il vizio di cui all'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ. nel testo qui applicabile anteriore all'ultima modifica apportata con d.l. numero 83 del 2012, conv. con modif. in L. numero 134 del 2102 può ravvisarsi solo se nel ragionamento del Giudice di merito sia rinvenibile il mancato od insufficiente esame dei punti rilevanti della controversia, rappresentati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tali da precludere l'individuazione dell'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione. Non può siffatto vizio concretizzarsi, invece, nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove fornito dal Giudice di merito rispetto a quello prospettato dalla parte, atteso che spetta solo all'organo giudicante individuare le fonti del proprio convincimento, sì da valutare le prove, controllandone l'attendibilità e scegliendo di dare prevalenza ad alcune rispetto alle altre. La Corte di legittimità, pertanto, non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, dovendosi limitare a controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione offerti dal Giudice di merito ex plurimis, Cass. 04 ottobre 2011, numero 20310 . Nel caso di specie gli argomenti di parte ricorrente non rivelano alcun elemento scardinante nel processo argomentativo della decisione impugnata. Piuttosto, la sintesi dei motivi sopra riportata evidenzia, come la ricorrente, focalizzando l'attenzione sul momento della richiesta di cancellazione, sovrapponga e confonda due momenti che, nella decisione impugnata, sono logicamente distinti, per evidenziare - quanto al trattamento - come esso non fosse addebitabile alla Plusvalore, essendo una mera conseguenza della situazione di omonimia e omocodia e - quanto alla cancellazione - come essa fosse avvenuta con la tempistica resa necessaria dalla peculiarità del caso. Le valutazioni espresse sono di stretto merito e non sono sindacabili, come tali, in questa sede, giacché i motivi di cui all'articolo 360 cod. proc. civ. non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dati dal Giudice del merito rispetto a quello previsto dalla parte. 4. Non si ritiene superfluo aggiungere con riguardo all'altro argomento, concernente il mancato riscontro probatorio del danno posto a fondamento della pretesa - svolto nella decisione impugnata in via suppletiva, ma di per sé idoneo a sorreggere la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria - che l'argomento resiste alla critica della ricorrente, secondo cui per il danneggiato sarebbe stato sufficiente “dare conto del fatto che il danno è conseguenza dell'attività pericolosa”. La tesi difensiva - che, nella sostanza, profila un danno in re ipsa, da risarcire a prescindere da un pregiudizio effettivo - confonde, in realtà, il danno cagionato dal trattamento dei dati personali con l'evento, che viceversa è un elemento del fatto produttivo del danno. Essa risulta, altresì, manifestamente infondata alla luce dell'insegnamento delle SS.UU. sentenze n 26972-26973-26974-26975 del 2008 che, con specifico riguardo al danno non patrimoniale, hanno affermato che questo costituisce sempre danno-conseguenza e necessita, come tale, di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato. In definitiva il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, avuto riguardo alla rilevata inammissibilità del controricorso e non avendo parte intimata neppure partecipato all'udienza collegiale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.