Difensore non propone appello: non è ignorante, ma negligente e non può essere rimesso in termini

Il mancato o l’inesatto adempimento del difensore di fiducia di proporre impugnazione, ascrivibile a qualsiasi causa, non è mai riconducibile alle prescritte ipotesi di caso fortuito o forza maggiore di cui all’art. 175, comma 1, c.p.p. esso consiste in una falsa rappresentazione e, come tale, è sempre vincibile con una normale diligenza e attenzione.

Così, ha stabilito la Terza Sezione penale di Cassazione, con sentenza del 27 giugno 2013, n. 28129, rigettando il ricorso proposto per rimessione in termini avverso l’ordinanza della Corte di appello che aveva ritenuto tardivo e, quindi, inammissibile il ricorso presentato in secondo grado. La legge non ammette ignoranza La Terza Sezione Penale di Cassazione, con sentenza n. 28129, del 27 giugno 2013, ha rigettato il ricorso, proposto avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di merito, con cui l’odierno ricorrente chiedeva la rimessione in termini, ritenendolo inammissibile e condannandolo al pagamento delle spese di giudizio. Entrando nel merito della vicenda, tutto l’impianto difensivo era stato fondato sull’ignoranza di legge riguardante solo ed esclusivamente il precedente co-difensore, facente parte del medesimo collegio difensivo che vede presente davanti al giudice di legittimità l’altro collega, che non aveva rispettato il termine di legge per proporre appello presentandolo, così, tardivamente. Il motivo di rimessione si basava sul seguente assunto il tardivo adempimento per proporre l’impugnazione, a carico dell’altro collega, era stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore segnatamente, l’indicato co-difensore aveva effettuato un erroneo computo dei trenta giorni utili per proporre impugnazione ex art. 585, comma 1, lett. b , c.p.p., il quale decorreva dall’immediata lettura della decisione avvenuta il 18 marzo 2012, giacché esso sarebbe giunto a scadenza il 16 aprile e non già il 17, come, diversamente, avvenne, effettivamente, il deposito per l’appello . A voler meglio esplicitare la richiesta oggetto del ricorso de quo , l’ignoranza del collega avrebbe integrato – nella ricostruzione del ricorrente – un’ipotesi di caso fortuito. e nemmeno il caso fortuito o la forza maggiore. La Suprema Corte parte dal dettato di legge di cui all’art. 175, comma 1, c.p.p., secondo il quale la rimessione nel termine per proporre impugnazione può essere concessa al pubblico ministero, le parti private e i difensori se tali parti provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore . Tanto premesso, i Giudici di Piazza Cavour, richiamando anche dei propri precedenti giurisprudenziali, chiariscono come il mancato o l’inesatto adempimento del difensore di fiducia di proporre impugnazione, per qualsiasi causa esso sia avvenuto, non è mai riconducibile alle prescritte ipotesi di caso fortuito o forza maggiore esso consiste in una falsa rappresentazione e, come tale, è sempre vincibile con una normale diligenza e attenzione. In ogni caso, nemmeno di ignoranza imprevedibile poteva parlarsi nella vicenda in esame, in quanto era emerso, in giudizio, come fosse intercorso tra i due difensori un carteggio, a mezzo posta elettronica, in cui, giustappunto, si discuteva e si chiariva all’uopo quale fosse il corretto termine ultime per depositare il ricorso in appello. Concludendo, l’avvenuto errato deposito – rilevano gli ermellini – era da attribuirsi a mera negligenza del legale e non già a sua ignoranza della legge processuale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 febbraio - 27 giugno 2013, numero 28129 Presidente Lombardi – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Trieste con ordinanza del 12 luglio 2012 ha rigettato l'istanza con la quale L.I. aveva chiesto la rimessione nei termini per l'impugnazione, fondata sull'assunto che il mancato rispetto del termine per proporre appello presentato tardivamente da uno dei difensori era stato determinato da ignoranza da parte del difensore della legge processuale penale. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il L. e l'Avv. Alberto Kostoris, suo difensore, chiedendo l'annullamento del provvedimento per motivazione illogica il difensore ha evidenziato che il tardivo adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore Avv. Enrico Fontana era stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore la Corte di appello avrebbe dedotto dallo scambio di e-mail intercorso tra i due difensori nominati, la condivisione da parte dell'Avv. Fontana del termine di decadenza dalla proposizione dell'atto impugnatorio indicatogli dall'Avv. Sponza nella e-mail inviata di contro, emergerebbe l'erroneo computo da parte dell'Avv. Fontana del termine di trenta giorni per proporre impugnazione ex art. 585, e 1 lett. b c.p.p., il quale decorreva, in forza dell'immediata lettura della decisione, dal 18 marzo 2012 e quindi sarebbe giunto a scadenza il 16 aprile 2012 e non già il 17, data nella quale il difensore Fontana ebbe a depositare l'appello. Tale radicale ignoranza non era prevedibile da parte dell'altro difensore del L. e pertanto costituisce un'ipotesi di caso fortuito. Considerato 1. Ritiene questo Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato. La rimessione nel termine per proporre impugnazione può essere concessa ai sensi dell'art. 175 comma 1 c.p.p. qualora risulti una causa di forza maggiore o di caso fortuito che abbia impedito la presentazione dell'atto impugnatorio nei termini previsti dalla legge. 2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mancato od inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione a qualsiasi causa ascrivibile non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore, in quanto consiste in una falsa rappresentazione, pur sempre vincibile mediante una normale diligenza ed attenzione cfr. Sez. 5, numero 43277 del 6/7/2011, dep. 22/11/2011, Mangano e altro, Rv. 251695, non potendosi mai ritenere esclusa in via presuntiva la sussistenza dell'onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito , per cui l'inesatto o superficiale adempimento da parte di un difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione non integra le condizioni previste per la restituzione del termine così, Sez.2, numero 18886, del 24/1/2012, dep. 17/5/2012, Dennaoui, Rv.252812 . Anche laddove è stato riconosciuta, da parte di qualche isolata pronuncia di questa Corte, la possibilità che l'imprevedibile ignoranza del difensore possa costituire caso fortuito o forza maggiore, è stata evidenziata la necessità che risulti provato che l'assistito aveva attivato la propria iniziativa impugnatoria si veda, sul punto Sez.6, numero 35149 del 26/6/2009, dep. 10/9/2009, A., Rv 244871 . 3. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata, con motivazione esaustiva e coerente, ha sottolineato proprio il fatto che la tardiva presentazione dell'atto di appello da parte di uno dei co-difensori, non potesse essere ascritta ad una ignoranza imprevedibile, proprio perché attraverso lo scambio di e-mail tra i due studi professionali, avvenuto diversi giorni prima della scadenza del termine per proporre impugnazione e recante la chiara indicazione del corretto termine di scadenza per tale deposito, doveva essere esclusa l'ignoranza della legge processuale da parte del Collegio difensivo. La Corte di appello ha perciò concluso che il deposito il giorno successivo alla scadenza del termine da parte del difensore fosse ascrivibile a mera negligenza dello stesso e non già ad ignoranza della legge processuale. 4. Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle Ammende.