L’attenuante della speciale tenuità si applica se riguarda sia l’entità del lucro che l’entità della lesione.
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26807, depositata il 19 giugno 2013. La fattispecie. Detenzione di accessori di abbigliamento con marchio contraffatto articolo 474 c.p. , questo il reato per cui viene condannato, nei due gradi del giudizio di merito, un uomo. Contraffazione grossolana? Quest’ultimo, però, propone ricorso per cassazione, deducendo che manca la prova della provenienza illecita della merce e che la grossolanità della contraffazione rendeva la stessa inidonea a ledere la pubblica fede, non essendo compreso, nell’oggetto della tutela, l’interesse del titolare del marchio. E, comunque sia, deduce ancora il ricorrente, il fatto dovrebbe essere ricondotto, al massimo, nella più lieve ipotesi di vendita di prodotti industriali con segni mendaci articolo 517 c.p. . Gli Ermellini, in primis, ribadiscono che il reato previsto dall’articolo 474 c.p. «è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti originali e quelli non autentici e quindi errore circa origine e provenienza del prodotto». Da applicate l’attenuante della speciale tenuità. Nel caso di specie, dunque, non può applicarsi la fattispecie prevista dall’articolo 517 c.p Si può applicare, invece, secondo la Cassazione che ha annullato la sentenza con rinvio, l’attenuante della speciale tenuità articolo 62, numero 4, c.p. . Anche perché – conclude la S.C. –tale attenuante «risulta inapplicabile soltanto ai delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonché, ovviamente, a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili».
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 marzo – 19 giugno 2013, numero 26807 Presidente Zecca – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Tarante, con sentenza del 9-1-2012, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Taranto, ha condannato N.S. a pena di giustizia per il reato di cui all'articolo 474 cod. penumero per aver detenuto accessori di abbigliamento con marchio contraffatto. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che difetta la prova della provenienza illecita della merce e che la grossolanità della contraffazione rendeva la stessa inidonea a ledere la pubblica fede, non essendo compreso, nell'oggetto della tutela, l'interesse del titolare del marchio. Deduce, in ogni caso, la riconducibilità del fatto alla più live ipotesi dell'articolo 517 cod. penumero , in quanto un marchio grossolano non è altro che la riproposizione di un determinato disegno, di cui vengono imitate le fattezze . Lamenta l'eccessività della pena e la mancata concessione dell'attenuante dell'articolo 62, numero 4, cod. penale. Considerato in diritto Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. 1. Si deve in proposito rilevare come la giurisprudenza di questa sezione abbia già chiarito che l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 474 c.p. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consociati nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione trattasi quindi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno in occasione del singolo acquisto Sez. 5, 2/12/2009, numero 49565 sez. 2, 11.10.2000, Ndong, rv 217506 sez. 2, 2.10.2001, Fall, rv 220236 . Questa Corte ha anche precisato che il reato previsto dall'articolo 474 c.p., è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu oculi , senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno Cassazione penale, sez. 2, 03/06/2010, numero 25073 Cass. Penumero , sez. 2, 15/11/2005, numero 518 Cass. Pen, sez. 5, 26/1/2000, numero 3336 . Nel caso di specie la grossolanità di questo tipo è stata ricollegata, dal ricorrente, in maniera impropria, a fattori quali le modalità e le condizioni della vendita, scarsa fattura della merce scarsamente significativi ai fini che interessano, giacché non tiene conto che il prodotto con marchio contraffatto è destinato alla circolazione e quindi alla visione da parte di un numero indeterminato e indeterminabile di soggetti, rispetto ai quali la contraffazione del marchio conserva tutta la sua potenzialità offensiva. Invece, la grossolanità del falso, per escludere il reato, richiede l'esistenza di ulteriori elementi concreti e specifici, relativi al marchio in sé e al prodotto che questo identifica sintomatici di un tale grado di imperfezione e incompletezza da escludere, erga omnes, una imitazione ingannevole , che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare davanti al giudice del merito. 2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, giacché il delitto di cui all'articolo 517 cod. penumero ha carattere sussidiario e ricorre solo allorché non siano ravvisabili gli estremi della contraffazione. Il reato di cui all'articolo 517 cit. tende, infatti, alla tutela dell'ordine economico e non della pubblica fede ed è integrato dalla semplice imitazione del nome o del marchio o del segno distintivo, purché idonea a trarre in inganno inoltre, non richiede l'estremo della registrazione e del riconoscimento internazionale delle cose protette ex multis, Cassazione penale, sez. 2, 27/10/2000, numero 11071 . Nel caso di specie si verte chiaramente, invece, in tema di contraffazione di un marchio registrato. 3. È invece fondato il motivo di ricorso concernente l'attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, cod. penumero , che la Corte d'appello ha escluso in considerazione dell'oggetto della tutela la pubblica fede e della tendenziale potenzialità offensiva della diffusione di prodotti con marchi contraffatti. Occorre tener conto, per valutare l'applicabilità dell'attenuante in parola ai reati che offendono la fede pubblica, del fatto che la legge 7 febbraio 1990, numero 19, ha esteso l'applicabilità dell'attenuante della speciale tenuità a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato, e quindi a tutti i delitti in cui la spinta criminogena è data da un vantaggio economico, anche solo sperato, purché la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro conseguendo o conseguito dall'agente che l'entità della lesione l'evento dannoso o pericoloso subito dalla vittima . Si confrontino, al riguardo, Sez. 5, numero 14713, 7 giugno 1990, Palmieri, e Cass. Penumero , sez. 5, 19/10/2005, numero 43342, in fattispecie di falso nummario Cass. Penumero , Sez. 3, numero 1206 del 3 luglio 1992, Vivarelli, in materia di danni ambientali che abbiano cagionato danni economicamente valutabili Sez. 1, numero 36299 del 12 settembre 2001, Giambo, in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e simili. A questa conclusione deve pervenirsi perché, come è stato chiaramente esposto nella sentenza dianzi citata Cass. 43342/2005 l'espressione evento dannoso o pericoloso , deve ritenersi riferita alla nozione di evento in senso giuridico. Pertanto, essa è idonea a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante purché sia, e in astratto in relazione alla natura del bene giuridico oggetto di tutela e in concreto come contestata , di tale particolare modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito. Sicché l'attenuante risulta inapplicabile soltanto ai delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonché, ovviamente, a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili quelli che la dottrina più genericamente definisce contrassegnati da maggiore disvalore sociale . Ora, se non presenta particolare difficoltà l'accertamento del vantaggio derivante all'autore dalla commissione del reato, dovendo valutarsi l'incremento reale o presunto del suo patrimonio per effetto del reato consumato o tentato, può essere più laborioso, nei reati che non offendono esclusivamente il patrimonio, accertare l'entità della lesione all'interesse protetto, ma non per questo l'attenuante dell'articolo 62, numero 4., diviene inapplicabile ai reati di tal genere, dovendo comunque esigersi, da parte del giudice, una indagine in concreto, che dia consistenza, per grado e qualità, alla lesione del bene tutelato dalla norma penale. Tale esigenza sembra intuita dal giudice a quo, laddove, per escludere l'operatività dell'attenuante, fa riferimento non solo al numero delle cinture sequestrate e ad valore delle stesse , ma anche al pericolo per la fede pubblica . Tuttavia, non è seguita, in concreto, una indagine volta a verificare oltre al vantaggio, certamente modestissimo, per il venditore la misura dell'offesa recata all'affidabilità del segno distintivo del prodotto e, di conseguenza, all'impresa titolare dello stesso offesa che, stante la natura di bene di consumo delle cinture sequestrate e la loro idoneità a soddisfare, normalmente, un solo acquirente, solo in situazioni particolari, di cui va dato atto in concreto, può assumere dimensioni tali da discostarsi in maniera significativa dalla misura del lucro sperato o conseguito dall'agente. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al punto relativo alla ritenuta inapplicabilità dell'articolo 62, primo comma, numero 4, c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo esame sul punto.