Problemi di traduzione? Vanno privilegiate le ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo

La discrezionalità del Giudice in ordine alla richiesta di chiamata in causa del terzo risulta ulteriormente valorizzata alla luce delle argomentazioni sviluppate dalle Sezioni Unite nel noto arresto del 2010 sent. n. 4309/2010 , secondo cui, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'autorizzazione alla chiamata del terzo è un provvedimento discrezionale che deve tenere conto in modo prioritario delle ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Il Tribunale di Lecco, Seconda sezione Civile, ordinanza del 24 aprile 2013, ha revocato l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, precedentemente concessa al convenuto, privilegiando i profili di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Il caso. In una causa avente ad oggetto una fornitura/appalto di lame da cucina coltelli , il convenuto chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di un terzo il fornitore dell’acciaio utilizzato per la realizzazione dei coltelli tipica chiamata in garanzia per essere manlevati garanzia impropria ex art. 106 c.p.c. . Il terzo era una società cinese. Il giudice in prima battuta autorizzava la chiamata in causa. Successivamente, il convenuto depositava istanza con la quale chiedeva un ulteriore differimento dell’udienza già fissata, in ragione della complessità delle operazioni, con particolare riferimento alla traduzione in cinese della considerevole mole di atti, nonché in ragione dei tempi della notifica in Cina . La parte attrice coglieva occasione per ribadire la propria opposizione alla chiamata del terzo, invocando la revoca della precedente ordinanza di ammissione. Il Giudice, valorizzando ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, revocava l’autorizzazione alla chiamata del terzo, disponendo per la prosecuzione del giudizio assegnando i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. . La chiamata del terzo, in caso di litisconsorzio facoltativo, deve cedere il passo a ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Secondo il Tribunale lecchese la discrezionalità del Giudice in ordine alla richiesta di chiamata in causa del terzo è ulteriormente valorizzata alla luce delle argomentazioni sviluppate dalle Sezioni Unite nel noto arresto del 2010 Cass. Sez. Un., 23 febbraio 2010, n. 4309 , secondo cui, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'autorizzazione alla chiamata del terzo è un provvedimento discrezionale che deve tenere conto in modo prioritario delle ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Nel caso concreto, le prospettate difficoltà di evocare in giudizio il terzo segnalate dallo stesso convenuto rendevano tale chiamata contrastante con le citate esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo. Per queste ragioni la precedente autorizzazione veniva revocata. Il noto arresto menzionato dal Tribunale di Lecco. La nota sentenza n. 4309 del 23 febbraio 2010, cui fa riferimento il provvedimento che si sta esaminando, aveva suscitato un accesso dibattito. Il principio affermato era questo In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., come modificato dalla l. 26 novembre 1990 n. 353 conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo . Provvedimento di autorizzazione alla chiamata del terzo non ha natura decisoria ed è una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di primo grado. l Tribunale di Lecco si sofferma anche sulla natura del provvedimento con il quale viene autorizzata la chiamata in causa del terzo. Secondo la giurisprudenza di legittimità Cass. n. 8688/2005 , il provvedimento che consente ad una parte di chiamare in causa un terzo ex art. 269 c.p.c non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato e, trattandosi di intervento ad istanza di parte che non attiene alla necessaria integrità del contraddittorio, la mancata concessione di un nuovo termine, nel caso di inutile decorso di quello originariamente concesso, implica la revoca, da parte del giudice, del provvedimento concessivo che, alla stessa stregua della mancata concessione del termine originario, non può essere denunciata in appello né in sede di legittimità, vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado Cass. 7688/90 710/95 ed atteso che la mancata partecipazione del terzo in giudizio non induce alcuna nullità degli atti ne' incide sulla integrità del contraddittorio .

Tribunale di Lecco, sez. II Civile, ordinanza 24 aprile 2013 Gi udice Alessandra Cucuzza Fatto e diritto All'udienza del 24 aprile 2013 davanti al giudice Dott.ssa Alessandra Cucuzza, è comparso l'avv. Resinelli e l’avv. Calvetti per parte attrice, l’avv. Casalegno per parte convenuta. L’avv. Calvetti, anche alla luce del noto arresto delle Sezioni Unite, chiede la revoca della chiamata del terzo autorizzata dal precedente Giudice Istruttore. L’avv. Casalegno insiste, invece, per la concessione di un termine per potere procedere alla notifica nei termini di legge. Il Giudice dato atto, vista l'istanza depositata in data 04.03.2013, con la quale la convenuta Marietti Coltelleria s.r.l. chiedeva un ulteriore differimento della prima udienza, già fissata per il giorno 9.10.2013 in ragione della complessità delle operazioni, con particolare riferimento alla traduzione in cinese della considerevole mole di atti, nonché in ragione dei tempi della notifica in Cina sentite le parti alla presente udienza, rilevato che, secondo l'autorevole dictum della giurisprudenza di legittimità Cass. Sez. 2, 26 aprile 2005, n. 8688 , il provvedimento che consente ad una parte di chiamare in causa un terzo ex art. 269 c.p.c non ha natura decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato e, trattandosi di intervento ad istanza di parte che non attiene alla necessaria integrità del contraddittorio, la mancata concessione di un nuovo termine, nel caso di inutile decorso di quello originariamente concesso, implica la revoca, da parte del giudice, del provvedimento concessivo che, alla stessa stregua della mancata concessione del termine originario, non può essere denunciata in appello ne'in sede di legittimità, vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado Cass. 7688/90 710/95 ed atteso che la mancata partecipazione del terzo in giudizio non induce alcuna nullità degli atti ne' incide sulla integrità del contraddittorio ritenuto che la discrezionalità del Giudice in ordine alla richiesta di chiamata in causa del terzo risulti ulteriormente valorizzata alla luce delle argomentazioni sviluppate dalle Sezioni Unite nel noto arresto del 2010 Cass. Sez. U, 23 febbraio 2010, n. 4309 , secondo cui, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'autorizzazione alla chiamata del terzo è un provvedimento discrezionale che deve tenere conto in modo prioritario delle ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo ritenuto che, nel caso in giudizio, le prospettate difficoltà di evocare in giudizio il terzo rendono tale chiamata contrastante con le citate esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo come evidenziato dall'istanza del convenuto, il quale, nonostante la prossima udienza non fosse stata fissata a breve, ha chiesto un'ulteriore posticipazione dell'udienza per potere procedere alla chiamata del terzo P .Q.M. Revoca l'autorizzazione alla chiamata del terzo concessa all'udienza del 23 gennaio 2013 dal Got Dott. Carletti.