Confermata la condanna nei confronti dell’automobilista ammenda e patente sospesa per 6 mesi. A dare forza ai risultati dell’alcooltest anche i comportamenti dell’uomo. E, sia chiaro, va dimostrato scientificamente che l’etilometro possa essere ‘traviato’ dal semplice uso di un colluttorio a base alcolica.
Apprezzabile la capacità d’improvvisazione, ma l’excusatio accampata dall’automobilista, a cui viene contestato di «aver alzato il gomito», deve poggiare su fondamenta scientifiche. Altrimenti, meglio, molto meglio tacere Esemplare il caso di un automobilista che aveva contestato il responso dell’etilometro, richiamando l’assunzione, da parte sua, di un colluttorio in teoria, l’osservazione potrebbe anche reggere, ma solo se motivata in maniera scientifica Cassazione, sentenza numero 23696/2013, Quarta Sezione Penale, depositata oggi . Due bicchieri fatali Linea dura, nei confronti dell’automobilista, già nei primi due gradi di giudizio quasi 1.700 euro di ammenda e patente sospesa per 6 mesi, a causa dell’addebito di aver guidato la propria vettura «sotto l’influenza dell’alcool». Decisive, però, non solo le «risultanze dell’alcooltest», bensì anche le ‘caratteristiche’ dell’automobilista – il quale ammette di «aver bevuto due bicchieri durante la cena» – in occasione del controllo della polizia, ossia «alito vinoso, andatura barcollante, difficoltà di coordinamento corporeo e linguaggio sconnesso». Non credibile, chiariscono i giudici della Cassazione, rigettando le contestazioni mosse dall’uomo, il richiamo a un presunto «stato di agitazione per ragioni personali», legate a un «diverbio con la sua accompagnatrice». Peraltro, assolutamente campata in aria viene ritenuta anche l’affermazione che «l’uso di un colluttorio può alterare il risultato quantitativo prodotto dall’etilometro». Su questo punto, in particolare, i giudici, condividendo quanto già sostenuto nella sentenza d’Appello, affermano che «lo sciacquo del cavo orale», con «colluttorio a base alcolica», non può «interferire con la misurazione della quantità di etanolo presente nel sangue», misurazione effettuata «attraverso l’indagine condotta sull’aria espirata». Comunque, se anche fosse credibile tale ipotesi, essa dovrebbe poggiare su «basi scientifiche» solide
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 – 31 maggio 2013, numero 23696 Presidente Brusco – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Ravenna, sez. dist. di Faenza nei confronti di B.R., giudicato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell’articolo 186, co. 2 lett. b C.d,s. commesso il 14.9.2007, e condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro 900,00 di ammenda, con conversione della pena detentiva in euro 760,00 di ammenda e la sospensione della patente di guida per mesi sei. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia avv. C.P. Con un unico motivo lamenta vizio motivazionale in relazione alla omessa considerazione o errata valutazione di taluni elementi di prova. In particolare si assume che - non costituendo l’accertamento a mezzo etilometro prova legale, il giuice deve tener conto di tutti gli elementi disponibili nel caso di specie si è omesso di valutare la testimonianza del D., che ha escluso che l’imputato avesse assunto alcol in eccesso nella serata tra il 13 ed il 14 settembre 2007 - che l’uso di un colluttorio come il Listerine può alterare il risultato quantitativo prodotto dall’etilometro, diversamente da quanto ritenuta dalla Corte di Appello - che la motivazione fa perno essenzialmente sulla testimonianza dei brigadiere M., il quale ha riferito dati riconducibili all’assunzione del colluttorio e al diverbio avuto dal B. con la sua accompagnatrice. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato. 3.1. La Corte di Appello ha motivato la propria decisione facendo riferimento non alle sole risultanze dell’accertamento condotto a mezzo dell’etilometro che certamente non rappresenta una prova legale ma alla combinazione delle risultanze dell’alcoltest e della sintomatologia presentata dal B., senza neppure omettere il richiamo a quanto affermato dallo stesso imputato, di aver bevuto due bicchieri di alcolici durante la cena fatta la sera dell’accertamento. Proprio in ragione dell’alito vinoso, dell’andatura barcollante, della difficoltà di coordinamento corporeo e del linguaggio sconnesso, in uno alle risultanze dell’alcoltest, la Corte di Appello è pervenuta ad escludere che il B. si trovasse in stato di agitazione per ragioni personali. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, che sfugge alle censure ammissibili in sede di sindacato di legittimità. 3.2. Quanto all’incidenza dell’assunzione di colluttorio a base alcolica, la Corte di Appello ha spiegato diffusamente come, al più, lo sciacquo del cavo orale non possa interferire con la misurazione della quantità di etanolo presente nel sangue attraverso l’indagine condotta sull’aria espirata. Le diverse affermazioni del ricorrente sono fondate sulla mera evocazione di una non meglio individuata giurisprudenza di merito, senza alcun richiamo alle basi scientifiche dell’affermazione per la quale l’apparecchio “può” essere indotto in errore sulla quantità di etanolo presente nel sangue. 4. L’inammissibilità del ricorso non consente l’insorgere di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’articolo 129 cod. proc. penumero Sez. U, numero 23428 del 22/03/2005 - dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164 Sez. U, numero 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266 , maturata in un tempo successivo alla pronuncia della sentenza qui impugnata 14.9.2012 . 5. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 mille/00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.