Bisogna far riferimento al valore di mercato per stabilire se una spesa di rappresentanza, consistente nella distribuzione gratuita di beni autoprodotti, rientri tra gli esborsi che concorrono al plafond deducibilità. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 27/E del 12 marzo 2014.
Bisogna far riferimento al valore di mercato per stabilire se una spesa di rappresentanza, consistente nella distribuzione gratuita di beni autoprodotti, rientra tra quelle che concorrono al plafond di deducibilità di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo d.m. 19 novembre 2008 se il valore unitario del bene è superiore a 50 euro, la relativa spesa concorre al plafond in misura pari all’intero costo di produzione sostenuto dall’impresa, a prescindere dal fatto che detto costo sia inferiore o superiore alla soglia di 50 euro. Beni di rappresentanza. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 27/E del 12 marzo 2014, fornendo una consulenza giuridica a un ente che riunisce le aziende italiane del lusso. Detto ente chiedeva chiarimenti circa l’ipotesi in cui le spese di rappresentanza relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro - integralmente deducibili ai sensi del comma 2 dell’articolo 108 T.U.I.R. - consistano in beni autoprodotti dall’azienda. In particolare, veniva chiesto all’Agenzia di confermare che in tal caso la soglia dei 50 euro che discrimina tra spese integralmente deducibili che non concorrono al plafond di deducibilità citato e spese che invece vi concorrono e sono limitatamente deducibili andava calcolata facendo riferimento al “valore unitario” del bene. Valore di mercato del bene. L’Agenzia, condividendo la soluzione prospettata dal’ente, dopo aver chiarito che la nozione di “valore unitario”, indicato dal comma 2 dell’art 108 T.U.I.R., assume «una rilevanza specifica in relazione ai beni c.d. autoprodotti distribuiti gratuitamente, ossia quelli alla cui produzione e/o commercializzazione sia rivolta l’attività propria dell’impresa», ha spiegato che con tale locuzione il legislatore si riferisce generalmente al valore di mercato del bene, per cui per i beni cd. autoprodotti il valore di mercato dell’omaggio rileva unicamente al fine di individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata. fonte www.fiscopiu.it
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