Il Consiglio Nazionale Forense il 21/2/14 ha approvato, in via preliminare, il regolamento relativo agli obblighi della formazione professionale continua. Trattasi di un testo che non può ancora considerarsi definitivo poiché i Consigli degli Ordini potranno formulare osservazioni e proposte emendative entro il 5/5/14. E’ presumibile tuttavia ritenere che la gran parte delle norme contenute nel testo approvato il 21/2 u.s. saranno senz’altro confermati.
La nuova formazione professionale continua e il raccordo con la l. numero 247/2012. L’approvazione della bozza di regolamento sopra indicata non è certo una novità. La recente legge professionale numero 247/2012 , entrata in vigore nel febbraio 2013, prevede infatti, all’articolo 11, comma 3, che il Consiglio Nazionale Forense stabilisca le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti con superamento dell’attuale sistema dei crediti formativi. Il sistema attuale - è bene ricordarlo - risale al 2007, allorquando lo stesso Consiglio Nazionale Forense ebbe ad approvare il regolamento per la formazione professionale cfr., sulle caratteristiche del provvedimento 13/7/2007, G. Gambogi, Prime brevi riflessioni sulla formazione professionale obbligatoria, D& amp G online 12/9/07 . Non v’è dubbio che il nuovo testo contenga elementi di novità, peraltro significativi, rispetto al vecchio regolamento. Non è, quindi, un caso che nella relazione di accompagnamento del testo approvato il 21/2/2014 si chiarisca immediatamente che, pur facendo tesoro delle esperienze sviluppatesi nei primi sei anni di obbligo formativo per gli avvocati, si è inteso introdurre concetti innovativi rispetto al passato. La struttura del nuovo testo. Il regolamento di cui trattasi si articola in 6 titoli e in ben 24 articoli. Dalla lettura della relazione di accompagnamento emerge che il testo è improntato a semplificare e a razionalizzare l’intero sistema della formazione obbligatoria. Pare a chi scrive che tali obbiettivi siano raggiunti anche se, come vedremo, certe scelte operate dal Consiglio Nazionale Forense lasciano perplessi. a Il titolo primo articolo 1-4 è dedicato ai cosiddetti ‘principi generali’. E’ interessante notare che l’articolo 1, comma 3, tenga ben distinte le attività di aggiornamento finalizzate cioè al mantenimento e allo sviluppo delle competenze tecnico-giuridiche del professionista relative alle materie oggetto di esercizio professionale da quelle di formazione intese quali attività finalizzate all’acquisizione di nuove competenze, non necessariamente giuridiche, ma anche interdisciplinari, comunque utili ad un migliore esercizio della professione . E’, inoltre, significativo l’articolo 2, che contiene tutte le definizioni dei termini più importanti indicati nel testo. E’ senz’altro da segnalare la definizione del cosiddetto “credito formativo” cioè l’unità di misura del carico di studio e dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’obbligo di formazione permanente. b Il titolo secondo articolo 5-8 individua i soggetti della formazione. L’articolo 5 è dedicato al Consiglio Nazionale Forense stesso che promuove e coordina l’attività di formazione permanente. L’articolo 6 riguarda invece i Consigli dell’Ordine degli Avvocati che sovrintendono e coordinano, a livello locale, la formazione. Da segnalare l’articolo 8 che riguarda le sponsorizzazioni. c Il titolo terzo articolo 9-14 è forse la parte più interessante del nuovo regolamento. Gli articoli in esso contenuti descrivono, infatti, le varie modalità con cui può essere svolta la formazione ed anche le modalità con le quali può essere assolto l’obbligo formativo. Certamente importante l’articolo 9 che riguarda proprio specificamente il contenuto dell’obbligo formativo, ma non meno significativo l’articolo 10 che riguarda le modalità di svolgimento delle attività formative in genere. Nel suddetto titolo vi sono poi sia norme che riguardano le esenzioni e gli esoneri articolo 13 , sia norme che riguardano la formazione specialistica articolo 14 . Anche in relazione ad essa è immediatamente percepibile l’attenta valutazione operata dal Consiglio Nazionale Forense in tema di raccordo tra le norme in questione e la nuova legge professionale. La formazione specialistica riguarda, infatti, proprio quei colleghi che, ai sensi dell’articolo 9 della l. numero 247/2012, hanno conseguito il titolo di specialista. d Il titolo quarto articolo 15-20 contiene disposizioni relative all’accreditamento. L’articolo 15, in particolare, stabilisce i criteri finalizzati a concedere l’accreditamento e anche alla contestuale attribuzione del credito formativo. La competenza è del Consiglio Nazionale Forense e anche dei Consigli dell’Ordine sulla scorta di specifiche attribuzioni che distinguono le competenze stesse. Tanto il Consiglio Nazionale Forense, quanto il Consiglio dell’Ordine, possono operare attraverso le cosiddette “commissioni per l’accreditamento”. Quella del Consiglio Nazionale Forense viene definita dall’articolo 16 “Commissione Centrale”, mentre quella degli Ordini è contemplata nell’articolo 17. E’ da segnalare, peraltro, che gli Ordini più organizzati, da tempo avevano istituito questa importante Commissione che è preposta proprio a valutare le caratteristiche, l’importanza e la specificità degli eventi che vengono portati in esame con le richieste di accreditamento. e Il titolo quinto articolo 21-23 riguarda le valutazioni e le verifiche. f Il titolo sesto articolo 24 attiene alle disposizioni transitorie e finali. Riconoscimento dei crediti conseguiti con il vecchio sistema dopo il 1/1/2014. Proprio relativamente alle disposizioni transitorie e finali è da segnalare che sono considerati utilmente conseguiti i crediti formativi maturati a partire dal 1/1/2014 mediante la partecipazione all’attività di formazione professionale accreditate ai sensi delle vecchie disposizioni. La disposizione è senz’altro condivisibile e dimostra l’attenzione del Consiglio Nazionale Forense agli aspetti transitori della disciplina. Nessun pericolo, quindi, di veder vanificare la partecipazione ad eventi formativi in questa prima parte del 2014 poiché i crediti acquisiti saranno validi. Gli aspetti più significativi del nuovo regolamento i crediti sono richiesti in numero inferiore al passato. Il testo del Consiglio Nazionale Forense contiene, come visto in precedenza, aspetti innovativi di non poco conto. Basti pensare che, per esempio, nel titolo secondo articolo 5-8 si è inteso senz’altro valorizzare il ruolo degli Ordini nell’attività di proposta e promozione della formazione a livello locale. Si è, inoltre, dedicato anche attenzione alle regole per le cosiddette “sponsorizzazioni”. Proprio l’articolo 8 prevede, infatti, che i soggetti legittimati a promuovere attività formative potranno organizzare le medesime mediante il sostegno economico degli sponsor, sempre che il finanziamento sia erogato con modalità tali da assicurare prestigio e decoro della professione forense. Pare, quindi, che il Consiglio Nazionale Forense abbia condiviso l’orientamento in forza del quale i costi della formazione non debbano necessariamente ricadere sui soggetti beneficiari. Certo non possono essere dimenticati anche aspetti innovativi che sono contemplati nel titolo terzo articolo 9-14 . La principale novità riguarda proprio il numero dei crediti da conseguire nel triennio. Il Consiglio Nazionale Forense, visto il maggior rigore previsto per l’accreditamento degli eventi, ha fissato in 60 i crediti necessari, in linea con le altre previsioni europee, con possibilità di compensazione per un numero massimo di 5 crediti ad anno nell’ambito dello stesso triennio. La riduzione è significativa poiché con la vecchia normativa del 2007 ogni iscritto doveva conseguire nel triennio almeno 90 crediti formativi. Una ulteriore novità è quella relativa all’introduzione di un limite, pari al 30%, per il numero dei crediti conseguiti in modalità FAD della quale parleremo poco oltre. Altre novità sono ricomprese nel titolo quarto articolo 15-20 . In particolare si è tenuto conto di quanto stabilito dalla nuove legge professionale all’articolo 11, comma 3, sopra citato, in forza della quale si imponeva il superamento dell’attuale sistema dei crediti formativi. Ecco, quindi, che il Consiglio Nazionale Forense, pur confermando che l’unità di misura della formazione è il credito formativo, viene a slegarlo in maniera importante dal dato esclusivamente temporale dato, quest’ultimo, che rimane comunque tra i criteri di valutazione . Considerazioni conclusive il nodo della limitazione alla formazione online. Difficile dare una valutazione definitiva del regolamento di cui trattasi. E’ un testo suscettibile, come detto in precedenza, di modificazioni e, quindi, prima di trarre affrettate conclusioni occorrerà valutare con attenzione le proposte di modifica che verranno dagli Ordini e occorrerà altresì ragionare sul testo definitivo. Vero è che difficilmente il regolamento verrà ad essere modificato nella sua struttura portante, ma è altresì vero che potrà subire qualche correzione, forse anche importante. Ciò non di meno si può già riconoscere al Consiglio Nazionale Forense un merito e cioè quello di avere approfondito gli aspetti più problematici della formazione professionale con la conseguenza, positiva, che alcuni obbiettivi, soprattutto quelli di razionalizzare il sistema, possono considerarsi, in buona parte, raggiunti. Unica perplessità vera riguarda la già accennata introduzione articolo 9, comma 6 del limite, pari al 30%, per il conseguimento dei crediti formativi in modalità FAD, cioè con la cosiddetta “formazione a distanza”. Intanto si deve constatare che nel precedente regolamento sulla formazione continua non vi era limitazione alcuna. Lo stesso Consiglio Nazionale Forense, con la news letter numero 146, edizione straordinaria del 24/6/2013, aveva annunciato, con giusta enfasi, la piattaforma per la formazione e-learning dell’Avvocatura. Proprio in quella news letter si leggono importanti parole del Presidente, Prof. Guido Alpa, tese a valorizzare la formazione a distanza e ciò in ragione della sempre maggiore domanda di formazione con queste modalità. In tale comunicazione si riconosce, quindi, il merito al Consiglio Nazionale Forense di aver creato un servizio così importante la piattaforma e-learning che consente un accesso libero e gratuito alle risorse didattiche disponibili. Orbene, in neppure un anno si è passati dalla valorizzazione piena della formazione a distanza all’introduzione, per certi versi inspiegabile, di un limite alla stessa. Limite peraltro significativo se si pensa che la soglia consentita è quella del 30%. Difficile condividere questa scelta. Uno dei principi ispiratori più importanti della nuova legge professionale la più volte citata numero 247/2012 è quello di riconoscere l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato e tale principio si riverbera ovviamente anche sul modo, concreto, con il quale l’avvocato sceglie di formarsi. Senza considerare, infine, che - anche a voler tacere del fatto che in tempi come quelli attuali introdurre limiti al mondo online appare di per sé anacronistico - la scelta di cui trattasi è quantomeno discutibile anche in termini di competitività dell’avvocato. Altre importanti figure professionali, infatti, si pensi ai dottori commercialisti e ai notai per quanto consta a chi scrive, non hanno limitazione alcuna alla formazione online. Ovvio, quindi, che sia auspicabile che sul limite riguardante la FAD vi sia un sereno, ma netto, ripensamento.