Con la circolare numero 73 del 3 maggio 2013, l’INPS delinea il quadro completo della disciplina dell’incentivo alla luce dei vari interventi normativi, riepilogando le caratteristiche necessarie dei contratti di secondo livello, le modalità di richiesta dello sgravio e i limiti quantitativi.
Stabilizzazione dell’incentivo. La Riforma Fornero, tra i numerosi ambiti di operatività, è intervenuta anche sulla regolamentazione dello sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello Legge 24 dicembre 2007, numero 247 . In particolare, l’articolo 4, comma 28, Legge numero 92/2012 modificando l’originario testo della norma ha provveduto a stabilizzare l’incentivo, mantenere ai fini della sua operatività i criteri previsti e, inoltre, razionalizzare il plafond a disposizione 650 milioni attraverso una allocazione delle risorse più razionale. Il quadro normativo novellato. Con riferimento all’anno 2012, sulla materia sono - altresì -intervenuti sia la Legge numero 183/2011 Legge di stabilità 2012 che, più recentemente, il Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 è stato previsto che lo sgravio contributivo possa applicarsi anche alle intese di cui all'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, numero 138 modificato poi ex L. numero 148/2011 . Il beneficio riferito allo scorso anno solare può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale oppure dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. Percentuali di riferimento. Per l’anno 2012, il D.M. prevede che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”. Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato - entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati - totale sulla quota del lavoratore. Caratteristiche essenziali dei contratti. Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche - essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale - prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non sia possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. Come richiedere lo sgravio. Le aziende sono tenute a inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. La domanda deve contenere tutti i dati elencati nella circolare identificativi dell’azienda, tipologia di contratto, deposito del contratto, e poi si aprirà una procedura, per la quale l’Istituto provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. Ipotesi di richieste superiori alla soglia. Entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si attesterà l’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle varie richieste, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.
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