Per limitare la corrispondenza di un detenuto occorre una motivazione specifica e un pericolo concreto

Dalla motivazione del provvedimento di trattenimento della corrispondenza da parte del Giudice, deve emergere un’adeguata disamina del caso concreto da cui derivi un pericolo specifico, non bastando un semplice richiamo ad un pericolo generico per l’ordine e la sicurezza dell’istituto.

È quanto emerge dalla sentenza n. 7286/2014 della Corte di Cassazione, depositata il 14 febbraio scorso. Una lettera bloccata. Nel novembre 2012, il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha emesso un decreto di nulla osta al trattenimento di una missiva in arrivo ad un detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all’articolo 41- bis ord. pen., giustificando tale decisione per la dubbia interpretazione del contenuto della lettera, potenzialmente capace di nascondere delle comunicazioni lesive per l’ordine e la sicurezza. Il tribunale di Sorveglianza di Torino, nel febbraio 2013, conferma la decisione del Magistrato di sorveglianza, comprese le motivazioni. Il difensore del detenuto propone ricorso per cassazione accusando un vizio di violazione di legge ed un vizio di motivazione, causato da un contenuto generico dell’ordinanza, in cui mancano riferimenti specifici a quanto scritto nella lettera o al comportamento del detenuto. La motivazione deve essere estremamente specifica. L’articolo 15 Cost. stabilisce che la libertà di corrispondenza possa essere limitata soltanto da un provvedimento giudiziario specificamente motivato. Ciò vale anche per i detenuti in regime speciale, per cui, in questo ambito, valgono le regole previste dai commi da 1 a 4 dell’articolo 18 ter legge n. 354/1975, da cui si ricava che i provvedimenti di trattenimento possano essere adottati soltanto per esigenze attinenti alle indagini, di prevenzione di reati, oppure per ragioni di sicurezza dell’istituto penitenziario. Per questo motivo il Giudice non potrà limitarsi ad esporre un generico pericolo se manca qualsiasi indicazione di alcun elemento di fatto, da cui desumere tale rischio. Alla luce di queste ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal difensore del detenuto e lo ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza, in quanto il Magistrato di Sorveglianza ha motivato la sua decisione soltanto con dei pericoli generici, non legati ai presupposti di legge. Il Tribunale di Sorveglianza, invece, nella conferma dell’ordinanza, ha recepito acriticamente gli stessi motivi, qualificando come criptico il contenuto della lettera. In questo modo, il Tribunale ha compiuto lo stesso errore, evitando di esplicitare alcun dato fattuale che permettesse di comprendere il percorso valutativo seguito.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 dicembre 2013 - 14 febbraio 2014, n. 7286 Presidente Cortese – Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa in data 6.2.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto dal detenuto C.S. , sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis O.P., avverso il decreto di nulla osta al trattenimento di una missiva in arrivo emesso il 20.11.2012 dal Magistrato di Sorveglianza di Novara. Il Collegio faceva proprie le motivazioni del primo giudice, che aveva giustificato il provvedimento adottato per la dubbia interpretazione del contenuto della missiva, atta a dissimulare comunicazioni lesive per l'ordine e la sicurezza all'interno e all'esterno dell'istituto. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del C. , che deduce, con un unico motivo, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, atteso il carattere generale e impersonale dell'ordinanza, nella quale mancano riferimenti concreti al contenuto della missiva o a condotte del detenuto che, a seguito del recepimento della missiva, avrebbero messo a rischio la sicurezza pubblica. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 1. Come noto, la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 della Costituzione, solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 18 ter della legge n. 354 del 1975, come modificato dalla legge n. 95 del 2004. Il primo comma della citata disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le limitazioni nella corrispondenza, il visto di controllo e il controllo del contenuto delle buste, disciplinati dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 5, possano essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. Dalla motivazione del provvedimento del Giudice dovrà, dunque, emergere l'effettuata, adeguata disamina del caso concreto, senza che siffatto onere possa ritenersi assolto mediante il richiamo a un generico pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, in mancanza dell'indicazione di alcun elemento di fatto dal quale poter desumere, seppure in forma sintetica, l'esistenza dell'asserito pregiudizio Cass., Sez. 1, sent. n. 48365 del 21/11/2012, Di Tapani, Rv. 253978 Sez. 1, sent. n. 3713 del 4/12/2008, dep. 27/1/2009, Lioce, Rv. 242525 Sez. 1, sent. n. 17799 del 27/3/2008, Lioce, Rv. 239850 . 2. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata risulta provvista di motivazione solo apparente, dal momento che, oltre a spiegare le generali finalità di prevenzione inerenti al provvedimento di trattenimento della corrispondenza per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis O.P., ha recepito acriticamente, senza alcuna autonoma valutazione, il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Novara, che, dal canto suo, in modo del tutto assertivo, aveva qualificato come criptico il linguaggio della missiva e indecifrabili i disegni che la corredavano, senza specificare le ragioni di tali giudizi e senza nemmeno indicare sotto quale profilo rappresentassero un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. In tal modo, il provvedimento impugnato, mutuando pedissequamente il reclamato decreto già privo di specifica motivazione, è incorso nella medesima carenza, sostanzialmente affermando la sussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio del potere di trattenimento della corrispondenza del detenuto, senza esplicitare alcun dato fattuale che consentisse di comprendere il percorso valutativo seguito. Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo esame.