Cassonetti vecchi in strada, Comune frodato. O forse no...

Lamentele dei cittadini per i problemi, sul fronte rifiuti, causati dall’utilizzo di materiale usurato e non pienamente funzionante. Sotto accusa la società che ha ottenuto dal Comune l’affidamento del servizio. Ma l’impiego di materiale obsoleto può essere legittimo se è ulteriore rispetto a quanto previsto nel contratto.

Puntare sul cosiddetto ‘usato sicuro? Si può, si può ma a proprio rischio e pericolo. Soprattutto quando non si parla di materie prettamente private – l’acquisto di un’automobile, ad esempio –, bensì di questioni pubbliche molto delicate, come, in questo caso, la gestione dell’igiene urbana di un piccolo paese Cassazione, sentenza n. 17344/2013, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Vox populi A scatenare la bagarre giudiziaria sono le rimostranze degli abitanti di un piccolo paesino pugliese, che si lamentano per la presenza, in strada, di cassonetti per l’immondizia vecchi, inadeguati, soprattutto mal funzionanti. E le proteste sono ancor più forti perché il Comune ha affidato, tramite appalto-concorso, il ‘pacchetto completo’ dei ‘Servizi di igiene urbana’ a una società cooperativa Pesa, inevitabilmente, anche l’utilizzo – presuntamente distorto – di soldi pubblici. E consequenziale è, almeno dal punto di vista dei giudici, la condanna nei confronti del legale rappresentante – e, peraltro, direttore tecnico – della cooperativa per avere commesso frode in pubbliche forniture . Decisivo, in negativo, l’utilizzo, per la raccolta dei rifiuti , di cassonetti vecchi – di proprietà comunale, per giunta – e riverniciati , al posto di quelli nuovi previsti dal disciplinare . Melius abundare Ma la linea di pensiero tracciata tra primo e secondo grado di giudizio viene ora rimessa seriamente in discussione. Nessun dubbio, di certo, sui fatti, così come evidenziati dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, che aveva accertato, previa verifica empirica, che molti dei cassonetti erano di tipo diverso da quelli previsti in contratto ed erano stati verniciati in maniera molto approssimativa e, soprattutto, aveva tenuto conto dei problemi causati alla cittadinanza dall’esiguità del numero dei cassonetti, dalla vetustà e dal non corretto funzionamento di essi . Eppure, secondo i giudici della Cassazione, non è scontata la contestazione della condotta fraudolenta nella pubblica fornitura a carico del legale rappresentante della società Per una ragione semplicissima non è dimostrato che i cassonetti vecchi fossero stati utilizzati al posto di quelli nuovi previsti dal contratto di appalto . E si tratta di una clamorosa lacuna da colmare, soprattutto perché l’uomo finito sotto accusa ha sostenuto che i vecchi cassonetti fossero in aggiunta rispetto a quelli previsti dal disciplinare . Per poter fare chiarezza, concludono i giudici – che riaffidano la questione alla Corte d’Appello –, è necessario verificare se l’impresa ha davvero messo a disposizione del servizio e utilizzato effettivamente tutte le attrezzature e i cassonetti previsti nel contratto stipulato , e poi, eventualmente, provveduto ad utilizzare, in aggiunta, anche cassonetti vecchi, di proprietà comunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 gennaio – 16 aprile 2013, n. 17344 Presidente Agrò – Relatore Ippolito Ritenuto in fatto l. La corte d’appello di Lecce sez. dist. di Taranto , con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa in data 12 luglio 2011, con cui il giudice dell’udienza preliminare dei tribunale di Taranto, all’esito di rito abbreviato, aveva dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 356 cod. pen., F.P., legale rappresentante e direttore tecnico della società cooperativa a responsabilità limitata Avvenire”, aggiudicataria dell’appalto concorso pe l’affidamento dei servizi di igiene urbana del Comune Castellaneta, per avere commesso frode in pubbliche forniture nell’esecuzione del contratto sottoscritto il 25 novembre 2004, utilizzando per la raccolta dei rifiuti cassonetti vecchi e riverniciati al posto di quelli nuovi previsti dal disciplinare. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, che deduce a violazione dell’art. 606.1 lett. e c.p.p. per vizio di motivazione della sentenza risultante dal testo del provvedimento, e per insanabile contrasto della stessa con atti specificamente indicati b violazione dell'art. 606.1 lett. b c.p.p. per erronea applicazione dalla legge penale per essere stata affermata la colpevolezza dell’imputato in relazione al periodo nel quale egli non ricopriva più il ruolo indicato nel capo di imputazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per mancanza di motivazione della sentenza impugnata, che fonda la dichiarazione di colpevolezza a sulla relazione del consulente tecnico del Pubblico Minisitero che, secondo quando risulta dalla sentenza impugnata, aveva accertato, previa verifica empirica fatta sulle strade, che molti dei cassonetti ivi presenti, erano di tipo diverso da quelli previsti in contratto ed erano stati verniciati in maniera molto approssimativa alcuni portavano la dicitura proprietà A.m.r.r.”. Inoltre, erano tutti privi di targhette di identificazione del costruttore e della ditta operatrice del servizio b sulle segnalazioni provenienti dal Comandante dei Vigili urbani e dal responsabile dei Servizi igiene e urbana in ordine ai problemi causato all’utenza cittadina nell’estate del 2005 dall’esiguità del numero dei cassonetti, dalla vetustà e dal non corretto funzionamento di essi. La Corte territoriale ha ritenuto che l’appellante commise frode nella pubblica fornitura non dotando le strade cittadine di cassonetti nuovi, perfettamente funzionanti e dotati delle caratteristiche e delle diciture indicate in contatto. Non si trattò di semplice inadempimento contrattuale, ma di condotta fraudolenta, come emerge dalla riverniciatura grossolana di molti dei Cassonetti presenti sulle strade e dal tentativo di occultare la loro vetustà e la provenienza da altra azienda”. 2. Rileva il Collegio, con riferimento al primo motivo, che fondatamente il ricorrente si duole che la Corte d’appello, partendo dal dato oggettivo che nello svolgimento dell’appalto del servizio fossero stati utilizzati anche cassonetti di proprietà comunale di vecchia fabbricazione e ritinteggiati”, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato, inferendo in modo però apodittico, la circostanza che questi ultimi fossero stati utilizzati al posto di quelli nuovi previsti dal contratto di appalto”. Le affermazioni della sentenza producono sostanzialmente la motivazione del primo giudice, senza però fornire risposta agli specifici motivi dell'atto d'appello, secondo cui il giudice di primo grado aveva ignorato il dato storico-fattuale che legittimava la presenza in loco di beni fuori contratto” ovvero la circostanza che gli stessi fossero in aggiunta, rispetto a quelli previsti dal disciplinare ed effettivamente messi a disposizione e utilizzati dalla cooperativa Avvenire”, e non già sostitutuvi dei medesimi o aliud pro alio rispetto a quelli . L’appellante aveva sorretto le sue affermazioni con un analitico elenco del numero e delle dimensioni dei cassonetti nuovi utilizzati, in conformità del contratto sottoscritto, facendo anche riferimento al verbale di constatazione del giorno 18 novembre 2004 e alla tabella di raffronto per mezzi ed attrezzature allagata alla relazione del consulente tecnico. 3. Orbene, nella sentenza impugnata manca ogni replica sul punto per neutralizzare gli elementi di fatto invocati dall’appellante. Oggetto dell’accertamento del giudice, già in primo grado, ma soprattutto in sede d’appello proprio in forza delle deduzioni critiche dell’appellante, prima di ogni altra considerazione, era la verifica del fatto che l’impresa cooperativa avesse o meno messo a disposizione del servizio e utilizzato effettivamente tutte le attrezzature e i cassonetti previsti nel contratto stipulato. Tutte le osservazioni della sentenza impugnata sulle segnalazioni relative al disservizio patito dagli utenti durante l’estate del 2005, sulla sussistenza di cassonetti non nuovi e riverniciati e sulla loro quota percentuale, possono acquistare valore soltanto se si accerta che il numero e le dimensioni dei cassonetti nuovi, forniti e utilizzati dalla cooperativa Avvenire, erano inferiori rispetto a quanto previsto dagli obblighi contrattuali al contrario, esse risultano del tutto irrilevanti in caso di rispetto delle clausole sottoscritte dall’aggiudicatario dell’appalto. E’ pertanto indispensabile una esauriente motivazione sul punto. 5. Assorbito il secondo motivo di ricorso, all’evidenza collegato all’esito dell’accertamento di merito relativo al quesito sopra indicato, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.