L’imputato deve notificare alla vittima la richiesta di modifica dello status cautelare

In tema di procedimenti relativi a delitti commessi con violenza alla persona, la l. numero 119/13 ha introdotto un’innovativa forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato imponendo all’imputato di notificare alla stessa la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari, a pena di inammissibilità dell’istanza de libertate.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 6717/15, depositata il 16 febbraio. I fatti. Il Tribunale di Vasto, su istanza dell’imputato, revocava la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. La moglie dell’imputato, costituitasi parte civile nel procedimento penale pendente, impugna in Cassazione il provvedimento, assumendo come motivo di ricorso la violazione dell’articolo 299, comma 4 – bis, c.p.p. in quanto sarebbe stato violato l’obbligo, gravante sull’imputato, di notificare la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari alla persona offesa dal reato per cui si procede. La necessità di notificare l’istanza de libertate alla vittima. La Corte di Cassazione osserva che la l. numero 119/13 ha introdotto una forma innovativa di interlocuzione con la persona offesa in caso di delitti compiuti con violenza sulle persone, imponendo all’imputato di notificare alle stesse la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari, a pena di inammissibilità dell’istanza de libertate. In particolare, il nuovo testo del comma 3, dell’articolo 299 c.p.p. impone all’imputato l’onere di notificare la richiesta di modifica dello status cautelare al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa. Il termine per la notifica. Le nuove disposizioni non specificano il termine entro il quale l’imputato deve provvedere a tale onere, né tantomeno quello applicabile alla pronuncia del giudice in ordine all’ammissibilità della richiesta, ove sia assente la prova dell’avviso alla parte offesa. L’utilizzo dell’avverbio «contestualmente» nella formulazione testuale della norma citata, consente comunque di affermare che la richiesta dell’imputato debba essere immediatamente dichiarata inammissibile in mancanza della notifica della stessa alla persona offesa. L’ispirazione internazionale e le finalità perseguite. La ratio della disposizione è quella di rendere partecipe la vittima, di determinate fattispecie di reato, dell’evoluzione della posizione cautelare dell’imputato, in modo tale da consentirle di presentare memorie entro un breve lasso di tempo che, integrando il materiale probatorio a disposizione del giudice, garantiscano l’integrità del contraddittorio. La novella legislativa attua in parte i contenuti indicati dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE e della Convenzione di Istanbul, in materia di prevenzione e lotta contro la violenza domestica e nei confronti delle donne. Le finalità perseguite in particolare dalla direttiva summenzionata perseguono la realizzazione di significativi progressi nel livello di tutela delle vittime di reato, assicurando loro un peculiare diritto a ricevere informazioni dettagliate e di prendere dunque decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento penale, diritti rilevanti in ogni fase del processo, oltre che nei momenti successivi alla sentenza definitiva. In conclusione, rilevando che nel caso concreto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della richiesta de libertate in quanto omessa la notifica alla persona offesa, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 – 16 febbraio 2015, numero 6717 Presidente Ippolito – Relatore De Amicis Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Con l. 15 ottobre 2013, numero 119 - recante conversione, con modificazioni, del d.l. 14 agosto 2013, numero 93 - è stata introdotta, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, un'obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata quale destinataria ex lege della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari previste dagli articolo 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., a pena di inammissibilità dell'istanza de liberiate. In particolare, il nuovo testo dell'articolo 299, comma 3, c.p.p. introduce a carico della parte che richiede la modifica dello status cautelare l'onere di notificare la richiesta, contestualmente, al difensore della persona offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa. La facoltà di interlocuzione nel merito delle istanze de libertate è riconosciuta sia nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva alla loro chiusura. La successiva disposizione di cui all'articolo 299, comma 4-bis, c.p.p., inoltre, pone a carico dell'imputato l'onere, a pena di inammissibilità, di provvedere contestualmente alla notifica dell'istanza di revoca o di sostituzione delle predette misure cautelari alla persona offesa, anche in seguito alla chiusura delle indagini preliminari. Ad analoga conclusione deve altresì pervenirsi nell'ipotesi in cui l'imputato chieda l'applicazione della misura con modalità meno gravose , non solo in ragione dell'oggettivo collegamento logico-sistematico tra il primo ed il secondo inciso della disposizione di cui al citato comma 4-bis, ma anche in considerazione, per quanto si vedrà più avanti, della ratio della previsione normativa e della particolare estensione degli oneri informativi stabiliti in favore della vittima di determinate fattispecie incriminatrici dalla normativa Europea ed internazionale cui le norme interne hanno inteso dare attuazione. Uno specifico obbligo di informativa alla persona offesa ed ai servizi socio-assistenziali, infine, è stato previsto anche in relazione all'adozione dei conseguenti provvedimenti estintivi o modificativi delle misure cautelari emessi dal giudice ex articolo 299, comma 2-bis, c.p.p. . 2.1. La ratio di tali disposizioni, evidentemente, è quella di rendere partecipe la vittima di determinate tipologie di reato dell'evoluzione della posizione cautelare dell'indagato, ovvero dell'imputato, consentendole di presentare, entro un breve lasso temporale, memorie ai sensi dell'articolo 121 c.p.p., al fine di offrire all'autorità giudiziaria procedente la conoscenza di ulteriori elementi di valutazione pertinenti all'oggetto della richiesta e garantire in tal modo la possibilità di instaurare un adeguato contraddittorio con la vittima del reato all'interno dell'incidente cautelare. Non è stato stabilito alcun termine entro il quale il giudice deve pronunziarsi sull'ammissibilità della richiesta in difetto della prevista notifica, ma il fatto che l'obbligo di notifica debba essere adempiuto “contestualmente” alla presentazione della richiesta sembra lasciar intendere che quest'ultima debba essere dichiarata immediatamente inammissibile, se non corredata della prova dell'avviso alla parte offesa o, quantomeno, dell'avvio della procedura di notifica. Nel caso in esame, per contro, il Tribunale, anziché dichiarare l'inammissibilità della richiesta per l'omesso adempimento del contestuale onere informativo, l'ha accolta senza valutare le eventuali obiezioni e controdeduzioni che la persona offesa avrebbe potuto prospettare nel contraddittorio cartolare, disponendo la revoca della misura cautelare sul duplice presupposto dell'assenza di rischi per la genuinità delle prove e dell'attenuazione delle esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione di reati della stessa indole, sia in considerazione del fattore temporale, che del rispetto delle prescrizioni inerenti alla misura, precedentemente imposte al D. . 3. La su citata novella legislativa attua, in parte, i contenuti e le finalità della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la l. 27 giugno 2013, numero 77. Muovendo, in particolare, dall'esame della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, adottata in base all'articolo 82, par. 2, lett. c , TFUE, è agevole rilevare come la stessa sostituisca la decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001,relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, ed impegni gli Stati membri dell'Unione a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali , assicurando alle vittime dei reati il diritto a ricevere informazioni dettagliate , al fine di prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento , informazioni anche relative allo stato del procedimento considerando numero 26 . Il diritto di ottenere informazioni sul proprio caso è specificamente disciplinato dall'articolo 6, parr. 1 e 2, della direttiva, che ne estende l'applicazione non solo con riferimento all'eventuale sentenza definitiva di un processo, ma anche riguardo a tutte quelle informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento , fatti salvi i casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento. Particolarmente rilevante, inoltre, appare la garanzia riconosciuta alla vittima di essere informata, senza indebito ritardo - almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti - della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata, oltre che di eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato, a meno che tale notifica comporti un rischio concreto di danno per l'autore del reato articolo 6, parr. 5 e 6 . L'inammissibilità dell'atto introduttivo del sub-procedimento cautelare discende, pertanto, dal mancato adempimento degli oneri informativi direttamente collegati dal legislatore alla formulazione della richiesta di parte, la cui contestuale notificazione presso il difensore della persona offesa - o, in mancanza di questo, alla stessa persona offesa - diviene strumentale non solo alla garanzia di necessaria conoscenza dell'evoluzione dei diversi snodi procedimentali, ma anche alla tutela della facoltà di agire della vittima, come conferma la possibilità di presentare, nei due giorni successivi, memorie ai sensi dell'articolo 121 c.p.p. termine, questo, la cui decorrenza impone comunque al giudice di procedere . 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Vasto per l'ulteriore corso della procedura. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vasto per l'ulteriore corso.