Accettazione del giudizio “allo stato degli atti”, ma è possibile integrare l’istruttoria?

La richiesta di rito abbreviato formulata dall’imputato comporta l’accettazione del giudizio “allo stato degli atti”, e rappresenta il limite oltre il quale il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni, ma

La fattispecie. Atti persecutori, lesioni volontarie aggravate, violazione di domicilio aggravata, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, unificati dal vincolo della continuazione. Questi i reati che hanno portato alla condanna di un uomo, in esito al giudizio abbreviato. Condanna confermata anche in appello, dove i giudici hanno ritenuto sussistente il quadro probatorio di assoluta gravità e pregnanza, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili per la loro chiarezza, precisione e coerenza, nonché dai riscontri di alcuni testimoni, oltre che dalle ammissioni dello stesso imputato, contenute nelle registrazioni da questi prodotte in appello. Nuovi elementi probatori dopo la richiesta di giudizio abbreviato? È proprio l’imputato a ricorrere per cassazione sent. numero 14270/2013, depositata lo scorso 26 marzo , concentrando le proprie doglianze sull’illegittima assunzione di prove. Nello specifico, secondo il ricorrente, il p.m. avrebbe inammissibilmente depositato agli atti attività integrativa di indagine autonomamente svolta dalla polizia giudiziaria dopo la scelta del rito abbreviato fatta dall’imputato, e dunque in violazione della norma che prevede una decisione “allo stato degli atti” senza la possibilità di acquisire nuovi elementi probatori. Il pubblico ministero, dopo la richiesta di rito abbreviato, ha prodotto solo una annotazione dei Carabinieri La S.C., dal canto suo, conferma quanto deciso dai giudici di secondo grado, precisando che «il deposito da parte del pubblico ministero di documentazione relativa ad esiti di attività integrativa di indagine, successiva alla richiesta di rito abbreviato formulata dall’imputato, non determina alcuna nullità, ma solamente l’inutilizzabilità degli elementi prodotti dal pubblico ministero». l’eliminazione di tale atto non determina alcuna conseguenza ai fini della decisione. In pratica, è vero che la richiesta di rito abbreviato formulata dall’imputato «comporta l’accettazione del giudizio “allo stato degli atti”», rappresentando «il limite oltre il quale il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni». Restano ferme però – ricorda la Cassazione - «le possibilità di integrazione istruttoria dell’interrogatorio dell’imputato e del ricorso ai poteri dell’ufficio del giudice», previsti per lo svolgimento del giudizio abbreviato articolo 441, comma 5, c.p.p. .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 febbraio – 26 marzo 2013, numero 14270 Presidente Ferrua – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15 gennaio 2012 la Corte d'Appello di Trieste, confermando parzialmente la decisione assunta dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Udine, in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto D.F.A. responsabile dei delitti di atti persecutori, lesioni volontarie aggravate, violazione di domicilio aggravata, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, unificati dal vincolo della continuazione. 1.1. Ha ritenuto quel collegio che sussistesse a carico dell'imputato un quadro probatorio di assoluta gravità e pregnanza, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili per la loro chiarezza, precisione e coerenza, prive di qualunque ragione di animosità nei confronti dell'imputato la donna non si è non costituita parte civile ed ha rimesso la querela , nonché dai riscontri rivenienti da altri testimoni, oltre che dalle ammissioni dello stesso imputato, contenute nelle registrazioni da questi prodotte nel giudizio di appello ed oggetto di perizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo ad otto motivi. 2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera C , nonché degli articoli 178 lettere B e C e 438 del codice di rito, per avere il pubblico ministero inammissibilmente depositato agli atti attività integrativa di indagine autonomamente svolta dalla polizia giudiziaria dopo la scelta del rito abbreviato fatta dall'imputato, e dunque in violazione sia della norma che prevede una decisione allo stato degli atti , senza la possibilità di acquisire nuovi elementi probatori, sia delle disposizioni che sanciscono la nullità generale degli atti, afferenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la violazione del diritto di difesa. 2.2. Col secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 606 lettera D e 603 comma 2, c.p.p., per la mancata assunzione di una prova decisiva e violazione del diritto dell'imputato all'ammissione di prove a discarico, non avendo la Corte territoriale ammesso 10 dichiarazioni testimoniali allegate all'atto di appello, che dimostravano la permanenza del rapporto sentimentale tra le parti e dunque l'inconfigurabilità del delitto di atti persecutori. Si censura inoltre l'omessa escussione come testimoni dei 10 dichiaranti. 2.3. Col terzo motivo lamenta violazione dell'articolo 606 lettera C e 603 comma 2, c.p.p., in relazione all'articolo 391 bis, per la mancata assunzione di una prova decisiva e violazione del diritto dell'imputato all'ammissione di prove a discarico, per avere la Corte territoriale ritenuto inutilizzabili per violazione della norma disciplinante le investigazioni del difensore le 10 dichiarazioni testimoniali allegate all'atto di appello, che invece erano state raccolte direttamente dall'imputato. 2.4. Col quarto motivo contesta la configurabilità del delitto di cui all'articolo 612 bis cod. penumero , sia con riferimento alle condotte asseritamente commesse prima del febbraio 2009, le quali non potrebbero essere ricondotte al reato di atti persecutori, introdotto dalla legge successivamente, sia alla luce delle dichiarazioni allegate all'atto d'appello e delle conversazioni registrate ed oggetto di perizia in secondo grado, che dimostrerebbero l'infondatezza delle accuse formulate dalla persona offesa. 2.5. Col quinto motivo il ricorrente protesta la propria innocenza in ordine all'imputazione di lesioni aggravate di cui al capo E, rispetto al quale chiede comunque dichiararsi intervenuta estinzione per remissione di querela, non essendosi formata la prova dell'aggravante dell'incapacità assoluta di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni, prevista dall'articolo 583 numero 1 c.p 2.6. Col sesto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla prova del delitto di cui all'articolo 614, comma 4, c.p , invocando quantomeno l'applicazione dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, oppure la declaratoria di estinzione per intervenuta remissione della querela, non essendo stata attuata dall'imputato alcuna violenza a persone o su cose. 2.7. Col settimo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla prova del delitto di cui all'articolo 617 bis cod. penumero , invocando quantomeno l'applicazione dell'articolo 530 c.p.p., comma 2. 2.8. Con l'ottavo motivo, infine, il ricorrente lamenta l'eccessività della pena irrogata, in relazione alla scarsa rilevanza sostanziale dei fatti contestati, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in considerazione della lievità dei precedenti, che avrebbero consentito la pronuncia di una condanna ad una pena più mite, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Vi è agli atti una memoria nell'interesse dell'imputato, recante motivi aggiunti, con la quale il difensore insiste sulle ragioni suesposte, in particolare ribadendo l'insussistenza degli elementi del delitto di atti persecutori, l'intervenuta estinzione del diritto di lesioni aggravate, da riqualificare come lesioni colpose, l'insussistenza del delitto di violazione di domicilio aggravata e di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni o conversazioni, le censure in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di abnormità della pena inflitta. Considerato in diritto 1. Il ricorso,va rigettato per le ragioni di seguito esposte. 1.1 Il primo motivo è infondato come correttamente affermato dalla Corte territoriale, il deposito da parte del pubblico ministero di documentazione relativa ad esiti di attività integrativa di indagine, successiva alla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato, non determina alcuna nullità, ma solamente l'inutilizzabilità degli elementi prodotti dal pubblico ministero. In tal senso viene richiamata una decisione di questa Corte Sez. 6, Sentenza numero 45806 dell'11/12/2008, Rv. 241766 , secondo la quale la richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato comporta l'accettazione del giudizio allo stato degli atti e rappresenta il limite oltre il quale il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni, ferme restando le possibilità di integrazione istruttoria dell'interrogatorio dell'imputato e del ricorso ai poteri d'ufficio del giudice ai sensi dell'articolo 441, comma quinto, cod. proc. penumero . Regola questa da affermarsi, anche se si tratta di aspetti favorevoli all'imputato, in quanto attinenti a circostanze attenuanti, per il riconoscimento delle quali non è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie, neppure di tipo documentale Sez. 6, numero 11462 del 12/06/1997, Albini, Rv. 209696 fattispecie relativa al rifiuto di dar ingresso nel processo alla prova documentale dell'avvenuto risarcimento del danno , e, a maggior ragione, da ribadirsi nell'ipotesi in cui, come nella specie, gli elementi versati in atti, a rito abbreviato in corso, siano, per la loro natura e valore probatorio, teoricamente sfavorevoli all'imputato. La Corte territoriale, nel fare applicazione del principio di diritto, ha osservato che, dopo l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato, il pubblico ministero ha prodotto solamente una annotazione dei Carabinieri del 4.5.2010, relativa a fatti avvenuti in epoca successiva alla contestazione e non presi in esame dal giudice di primo grado, sicché l'eliminazione di tale atto non determina alcuna conseguenza ai fini della decisione sul merito delle imputazioni contestate. 2. Manifestamente infondati appaiono il secondo ed il terzo motivo. L'imputato, avendo presentato la richiesta di rito abbreviato, ha accettato che il procedimento si svolgesse sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del Pubblico Ministero. Pertanto non si può dolere della mancata assunzione di nuova prova sopravvenuta e decisiva, richiesta ex articolo 603 c.p.p., comma 3 tra le ultime, Cass., Sez. 2, numero 25659 del 18/06/2009, Rv. 244163 . Infatti, se è sempre possibile, da parte dell'imputato che abbia richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti, sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'articolo 603 c.p.p., comma 3, la non incompatibilità del rito speciale con le assunzioni probatorie Cass., Sez. 6, 1 ottobre 1998 numero 397, rie. Palomba - in virtù del rinvio dell'articolo 443 c.p.p., comma 4 all'articolo 599 c.p.p. e, quindi, al comma 3 di questo articolo, che a sua volta rinvia al successivo articolo 603 c.p.p. - comporta tuttavia che all'assunzione d'ufficio di nuove prove o alla riassunzione delle prove già acquisite agli atti si proceda solo quando e nei limiti in cui il giudice di appello lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione Cass., Sez. 6, 24 novembre 1993 numero 1944, rie. De Carolis . Pertanto deve comunque ritenersi escluso che la parte conservi un diritto proprio a prove, alla cui acquisizione ha rinunciato per effetto della scelta del giudizio abbreviato, con la conseguenza che deve escludersi che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri d'ufficio sollecitati possa tradursi in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione Cass. Sez. 6, Sentenza n, 7485 del 16/10/2008, Rv. 242905 . Dunque non può essere censurata la decisione della Corte di merito che ha rigettato la sollecitazione all'esercizio del potere d'ufficio di disporre la rinnovazione la censura relativa alla inapplicabilità alla fattispecie della disciplina delle indagini difensive resta assorbita. 3. Il quarto motivo è infondato. La Corte d'Appello ha acceduto alla ricostruzione della vicenda offerta dalla persona offesa in base a un motivato giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da costei nel corso delle indagini preliminari a tal fine ha sottolineato la chiarezza, precisione e costanza del narrato della C. , l'assenza di animosità nei confronti del D.F. , desumibile dalla mancata costituzione di parte civile, dalla remissione di querela presentata, dal tenore delle conversazioni intercorse con l'imputato e da questi registrate, oggetto di perizia nel processo di appello. Le dichiarazioni della persona offesa, pur non richiedendo un riscontro a norma dell'articolo 192, comma 3, c.p.p., hanno ricevuto conferma dalle deposizioni della S. e del M. , dalla annotazione di servizio dei Carabinieri della stazione di Martignacco e dalla trascrizione dei messaggi contenuti nella propria sim card, consegnata dalla C. ai Carabinieri. Come congruamente motivato dalla Corte territoriale, ad integrare il delitto di atti persecutori è sufficiente prendere in considerazione le condotte riferite al periodo di poco antecedente ed immediatamente successivo al 24 ottobre 2009 - data della denuncia querela - quali l'aggressione all'interno del garage condominiale, avvenuta il 17 ottobre 2009, la quale, pur non rilevando ai fini del delitto contestato al capo C per essere intervenuta remissione di querela, mantiene rilevanza ai fini della sussistenza del reato di cui all'articolo 612 bis c.p. l'episodio assume particolare significato alla luce della deposizione della teste S. , la quale colloca proprio in quel periodo l'insorgenza della condizione di timore per la propria incolumità e il mutamento delle proprie abitudini di vita, quali fatti discendenti, sul piano causale, dalle condotte del D.F. , che rappresentano l'evento del delitto contestato le telefonate quotidiane, i pedinamenti, gli appostamenti fuori del posto di lavoro e gli avvicinamenti riferiti nella integrazione di denuncia del 7 novembre 2009 e del 17 novembre 2009 l'appostamento nei pressi della scuola di lingue e della palestra, in data 4 novembre 2009 la lettera trovata sul parabrezza della propria vettura il 27 ottobre 2009. La perseguibilità d'ufficio del delitto discende dalla connessione con altro delitto perseguibile di ufficio individuato nella decisione di appello in quello di violazione di domicilio aggravata , connessione da intendersi non solo in senso processuale ex articolo 12 c.p.p., ma anche in senso investigativo ex articolo 371 c.p.p., comma 2, e che fa venir meno l'esigenza della riservatezza posta alla base del diritto di querela riconosciuto alla persona offesa. 5. Il quinto, il sesto ed il settimo motivo sono inammissibili, in quanto versati in fatto. La Corte d'Appello ha ricostruito gli episodi contestati ai capi E, F e G sulla base delle parole della persona offesa e dei riscontri forniti dai testi S. episodio della violazione di domicilio sub F , Ma. episodio di lesioni aggravate sub G e delle ammissioni rese dallo stesso imputato nelle conversazioni periziate in grado di appello. 5.1. La linea argomentativa sviluppata non presenta alcuna caduta di consequenzialità, evidenziabile nel testo stesso della sentenza mentre il tentativo del ricorrente di sottoporla a critica sotto il profilo della persuasività si risolve nella richiesta dell'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e vantazione dei fatti il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione Sez. 1, numero 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507 . 6. Infine l'ottavo motivo è inammissibile, in quanto non consentito dal disposto dell'articolo 606 c.p.p 6.1. In proposito va rimarcato che tanto la modulazione della pena quanto la concessione delle attenuanti generiche, e il connesso giudizio di bilanciamento con le aggravanti, sono statuizioni che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità, quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d'Appello non ha mancato di motivare la propria decisione sui punti in questione, facendo riferimento alla apprezzabile gravità della condotta, sia per la durata delle azioni moleste e violente, sia per le conseguenze determinate in capo alla vittima, senza trascurare di sottoporre a vantazione sia il dato relativo ai precedenti penali condanna per una ventina di episodi di falso e truffa sia l'assenza di qualsiasi comportamento suscettibile di essere valutato positivamente, quale un risarcimento del danno sia pure parziale ne è scaturito un giudizio di adeguatezza della pena irrogata dal primo giudice sotto il duplice profilo, oggettivo e soggettivo, dei reati in contestazione. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'articolo 133 c.p., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omessi i dati identificativi delle parti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.