Se cambia il giudice, l’attività istruttoria, precedentemente compiuta, deve essere rinnovata

Il principio di immutabilità, sancito dall’articolo 525, comma 2, c.p.p., funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, esige che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all’istruttoria. Pertanto, sarà nulla la sentenza deliberata da un collegio che ha apprezzato, soppesando od escludendo, materiale probatorio formalmente acquisito da collegio di diversa composizione.

Questa la decisione presa dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 672, depositata il 9 gennaio 2015. Il fatto. Il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, dichiarava gli imputati colpevoli della violazione continuata dell’articolo 73 del d.P.R. numero 309/1990. Avverso tale decisione proponevano appello tutti i condannati eccependo la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 525 c.p.p., a seguito dell’intervenuto mutamento nella composizione del Collegio giudicante, senza che a ciò fosse poi seguita la rinnovazione dell’attività istruttoria precedentemente compiuta. La Corte distrettuale riteneva fondata ma irrilevante – ai fini della resistenza della deliberazione di responsabilità degli accusati – l’eccezione ex articolo 525, comma 2, c.p.p Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo come primo motivo di gravame la deduzione di nullità della sentenza, per violazione dell’articolo 525, comma 2, c.p.p. e del principio dell’immutabilità del giudice. Il Collegio, data la preliminare assorbenza e decisività della questione, se ne è occupato primariamente, ritenendola fondata. Principio di immutabilità. Infatti, sostiene la Corte, il principio di immutabilità, funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, esige che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all’istruttoria tale principio comprende l’effettivo svolgimento dell’intera attività dibattimentale. La non coincidenza fra i giudici che concorrono alla deliberazione e quelli che hanno assistito al dibattimento non comporta nullità assoluta, nel caso in cui vi sia esclusivamente una censura temporale fra chiusura della discussione e deliberazione della sentenza, sempre che in tale intervallo non si siano svolte ulteriori attività processuali. Violazione articolo 525 c.p.p Dalla scansione delle varie udienze susseguitesi nel caso in esame, come ammesso dalla gravata sentenza, risulta innegabile la denunciata violazione dell’articolo 525 c.p.p Però, ad avviso della Corte distrettuale, la nullità non opererebbe se, effettuata la prova di resistenza degli elementi che danno sostegno al giudizio di responsabilità, questo permanga, nel suo esito di colpevolezza, una volta appunto escluse le prove assunte in diversa composizione collegiale. Mancata rinnovazione degli atti. Il Collegio ritiene, al contrario, che la rilevata ed ammessa invalidità non sia suscettibile di essere sanata con il ricorso al criterio della resistenza, considerato che, nel caso di specie, il “nuovo” giudice ha deliberato su emergenze processuali e materiali probatori anche al solo effetto di escluderne la rilevanza e decisività , che si sono formati nella precedente gestione collegiale cui egli era estraneo ed in assenza della dovuta rinnovazione degli atti. Per tali ragioni, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, deliberata da un collegio che ha necessariamente apprezzato, soppesando od escludendo, materiale probatorio formalmente acquisito da collegio di diversa composizione, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per nuovo giudizio, che porrà rimedio alle rilevate invalidità.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 dicembre 2014 – 9 gennaio 2015, numero 672 Presidente Garribba – Relatore Lanza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 20 luglio 2011, il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, ha dichiarato P.G. , C.M. , R.A. , S.V.A. e PA.Ma. , colpevoli della violazione continuata dell'articolo 73 d.p.r. 309/90 loro ascritta, sia singolarmente, sia in concorso fra loro, perché illecitamente cedevano ed offrivano in vendita a M.F. , quantità indeterminata di sostanza stupefacente di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 della legge medesima fatti accertati “in omissis . Per l'effetto i prevenuti - ai quali tutti, con la sola eccezione del P. e del S. - sono state riconosciute le attenuanti generiche' con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti stante la contestazione, in corso di giudizio, della recidiva semplice nei riguardi del R. e del PA. e di quella reiterata nei confronti del C. , sono stati condannati, con la continuazione il P. , alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa il S. a quella di anni sei, mesi sei di reclusione ed Euro 29.000,00 C. , R. e Pa. alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa ciascuno. 2. Avverso la decisione del Tribunale hanno proposto appello i cinque condannati ed il difensore del P. ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 525 c.p.p., a seguito dell'intervenuto mutamento nella composizione del Collegio giudicante, senza che a ciò fosse poi seguita la rinnovazione dell'attività istruttoria precedentemente compiuta. 3. La corte distrettuale, con sentenza 10 ottobre 2013, ritenuta fondata ma irrilevante - ai fini della resistenza della deliberazione di responsabilità degli accusati - l'eccezione ex articolo 525 comma 2 cod. proc. penumero , in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale collegiale di Taranto in data 20.07.2011, unificati per continuazione i fatti di cui al presente processo, quanto al C. , con quelli oggetto delle sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto in data 02.02.1995 e 17.06.1998 e, quanto al P. , con quello oggetto della sentenza irrevocabile emessa nei suoi confronti dal g.u.p. presso il Tribunale di Taranto in data 03.03.1994, ha rideterminato per l'effetto la pena complessiva a carico degli anzidetti imputati, ritenuti più gravi i fatti in esame, in anni 5, mesi 4 di reclusione ed Euro 23.500,00 di multa per il C. ed in anni 5 di reclusione ed Euro 23.000,00 di multa per il PA. , confermando nel resto l'impugnata sentenza e condannando il P. , il R. ed il S. al pagamento delle spese processuali del grado. 4. La Corte di appello, ai fini della verifica della fondatezza della impostazione accusatoria, ha considerato le dichiarazioni rese dall' omissis da M.F. , acquisite ex articolo 512 c.p.p., a seguito del decesso del prevenuto, osservando che, avendo il M. confermato ed ampliato, innanzi al p.m. inquirente e nel rispetto delle garanzie di legge, quanto inizialmente riferito alla p.g. senza l'assistenza di un difensore cfr. interrogatorio 03.04.1996 , nessun problema di nullità può porsi in ordine alle dichiarazioni medesime, che dunque hanno potuto concorrere alla formazione del convincimento del giudice. 4.1. Dalla narrativa della gravata sentenza risulta che M. esordì, dando atto del suo inveterato stato di tossicodipendenza, risalente a ben 15 anni prima di quelle iniziali dichiarazioni dell'11.09.1995, e della conseguente decisione infine maturata di cambiare genere di vita onde potermi reinserire nella società e cercare una vita onesta , unitamente alla moglie, tossicodipendente da eroina al pari suo, ed alla piccola nata dalla loro unione di qui i fatti illeciti portati a conoscenza degli inquirenti, tutti ovviamente gravitanti nel mondo dello spaccio. 4.2. La corte distrettuale, nel quadro della valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del M. , ha individuato - quale riscontro - che le iniziali dichiarazioni del M. intervengono nel mentre i Carabinieri stavano concludendo una indagine autonomamente avviata, volta alla repressione del traffico degli stupefacenti giusto in quel di , che i militari avevano appreso essere il crocevia di un fiorente commercio di droga, che richiamava numerosi assuntori anche da paesi viciniori donde la possibilità, da subito riscontrata in senso positivo, di incrocio dei dati offerti dalle dichiarazioni del collaborante e di quelli acquisiti dai militari dell'Arma sulla scorta delle proprie investigazioni, i cui esiti sono stati riferiti, nel corso del giudizio di primo grado, dal m.llo T. , la cui deposizione è stata considerata pienamente utilizzabile, in quanto estranea alla tematica sollevata dalle difese degli imputati, ai sensi dell'articolo 525 c.p.p. . Considerato in diritto 1. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati Pa. , R. e S. , con il patrocinio dell'avv. Franz Pesare P. con l'avv. Biagio Leuzzi C. con l'avv. Giuseppe Lecce tutti i ricorrenti hanno proposto come primo motivo di gravame la deduzione di nullità della sentenza, per violazione del comma secondo dell'articolo 525 cod. proc. penumero e del principio dell'immutabilità del giudice. 1.1. Trattasi questione che per la sua preliminare assorbenza e decisività impone un'immediata disamina e trattazione, valutati gli sviluppi del procedimento e la narrazione-giustificazione proposta dai giudici di merito. 1.2. La Corte di appello, nel considerare fondata, ma irrilevante in punto di giudizio di responsabilità, la preliminare eccezione di rito, sollevata dalle difese degli imputati P. , PA. e S. , ai sensi del secondo comma dell'articolo 525 dello stesso codice, ha evidenziato a che la denunciata violazione dell'articolo 525 c.p.p., innegabile, di per sé non travolge automaticamente la sentenza, producendosi tale effetto solo ove la sentenza si fondi sugli elementi di prova affetti dal rilevato vizio di nullità, e che il principio dell'immutabilità non è violato nel caso in cui il giudice d'appello acquisisca e valuti prove documentali di cui sia stata disposta l'acquisizione in precedenza dal medesimo organo collegiale diversamente composto , poiché wle prove documentali, quali prove precostituite, possono essere acquisite indipendentemente dalla preventiva adozione di un formale provvedimento di rinnovazione parziale del dibattimento e di acquisizione delle stesse si citano in proposito Cass. Sez. 3, 42509/2008, Cass. Sez. 2, 16626/2007, sez. 6, 9446/2000 b che, più in generale, richiamata la massima della decisione 17 gennaio 2012 numero 1759, poiché il principio di immutabilità del giudice poggia sulla inscindibile connessione esistente fra istruzione e decisione , ciò che rileva è che il giudice che decide sia il medesimo che ha proceduto all'assunzione della prova donde l'estraneità alla nozione di dibattimento , rilevante ai fini dell'applicazione della norma del codice di rito, di tutti quei momenti meramente processuali dai quali esuli un contenuto istruttorio c che, in conclusione, la prova di resistenza espletata consentirebbe di affermare che gli elementi di prova, suscettibili di valutazione, ai fini della corretta formazione del convincimento sulla imputazione per cui è processo, sono rappresentati unicamente da quelli che si desumono dalla deposizione del m.llo T. , nonché dagli atti e documenti versati in atti nel corso del giudizio, con esclusione, per contro, di quelli offerti dalle testimonianze di G.V. ud. 23.01,2006 , dei Carabinieri D.C.D. e L.C. e di M.D. ud. 26.02.2009 , assunte a dibattimento dal Tribunale in composizione diversa rispetto a quella che ha emesso la pronuncia impugnata in questa sede. 1.3. Su tali vantazioni, in fatto e in diritto, la Corte di appello di Lecce, sezione staccata di Taranto, ha provveduto all'analisi critica delle impugnazioni, rispondendo alle deduzioni delle parti con risposte, oggetto degli odierni ricorsi per cassazione, diverse dall'esclusa nullità ex articolo 525 comma 2 cod. proc. penumero . 2. I ricorsi di Pa. , R. e S. , con il patrocinio dello stesso difensore, avv. Pesare, sono caratterizzati, oltre che della eccezione di nullità, comune anche agli altri due ricorrenti P. e C. , da ulteriori sei motivi di gravame che riguardano, nell'ordine - Il motivo inutilizzabilità delle dichiarazioni del M. acquisite da diverso Collegio - III motivo la contestazione della distinzione delle due fasi, la violazione dei disposti di cui agli articolo 64 e 364 cod. proc. penumero con conseguente inutilizzabilità degli esiti dell'interrogatorio 3 aprile 1996 - IV motivo infrazionabilità delle dichiarazioni di cui al verbale di interrogatorio per violazione del combinato disposto degli articolo 63 e 192 comma 3 cod. proc. penumero - V e VI motivo la carente valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca del M. - VII motivo erronea esclusione dell'articolo 73 comma 5 d.p.r. 309/90. 3. Il ricorso di P. , oltre che della deduzione ex articolo 525.2 cod. proc. pen, lamenta - con il II motivo identico ai motivi IV e V dei difesi dall'avv. Pesare il positivo giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca formulato nei confronti del M. - con il III motivo vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità - con il IV motivo vizio di motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche - con il V motivo vizio di motivazione sulla determinazione della sanzione ex articolo 81 capoverso cod. penumero . 4. Il ricorso di C. , alla eccezione di nullità ex articolo 525.2 cod. proc. penumero del I motivo aggiunge - con il II motivo violazione di legge e vizio di motivazione sulla asserita attendibilità intrinseca ed estrinseca del M. - con il III motivo violazione degli articolo 649 cod. proc. penumero ed 81 capoverso cod. penumero e vizio di motivazione - con il IV motivo violazione di legge e vizio di motivazione per la negazione del V comma dell'articolo 73 d.p.r. 309/90 motivo dedotto da tutti i ricorrenti escluso il P. . 5. Tanto premesso, ritiene questa Corte che la preliminare ed assorbente deduzione di nullità sia fondata, con conseguente annullamento con rinvio della gravata sentenza. 5.1. Il principio di immutabilità, sancito dall'articolo 525, comma secondo, cod. proc. penumero , e funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria Cass. penumero sez. 6, 18615/2013 Rv. 254843 con la conseguenza a che tale principio comprende l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, ed in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione di questioni incidentali, le decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili, restandone esclusa l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo, privi di valenza sul giudizio di responsabilità quali ad esempio sospensioni o rinvii del dibattimento Cass. penumero sez. 1, 35669/2003 Rv. 226066 b che la nullità assoluta, prevista per il caso di non coincidenza fra i giudici che concorrono alla deliberazione e quelli che hanno assistito al dibattimento, non opera nel caso in cui vi sia esclusivamente una cesura temporale fra chiusura della discussione e deliberazione della sentenza, sempre che in tale intervallo non si siano svolte ulteriori attività processuali. 6.1. Orbene, nel caso in esame, all'udienza del 5 luglio 2010 collegio P. , D.T. , O. il Tribunale, dato atto che occorreva procedere a rinnovazione del dibattimento, attesa la diversa composizione del collegio, nell'accordo e consenso delle parti, e sulle richieste del P.M. di darsi lettura degli atti istruttori compiuti e di procedere alla assunzione dei testi T. e D.C. ha disposto ex articolo 525 e 511 cod. proc. penumero a la rinnovazione del dibattimento mediante indicazione di tutti gli atti istruttori già compiuti b la conferma dei provvedimenti già adottati dal diverso collegio c il rinvio del processo all'udienza del 22 novembre 2010 per l'esame dei testi indicati dal P.M. e per la discussione. 6.2. All'udienza del 22 novembre 2010 il P.M. ha proceduto alla contestazione della recidiva e alla successiva udienza del 21 marzo 2011 il processo è stato rinviato alla data del 13 giugno 2011 per effetto dell'astensione dalle udienze proclamata dall'O.U.A 6.3. All'udienza del 13 giugno 2011, il Tribunale, nella nuova composizione Collegio Pe. -Gi. -O. , senza formalizzare la rinnovazione degli atti conseguente alla nuova presenza del dr. Gi. , ha definito l'istruttoria dibattimentale mediante l'audizione del m.llo T. , nonché mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dal p.m. sentenza 04.02.2003, relativa a fatti di spaccio commessi nell' omissis in , ed ultimò altresì la discussione, salve le repliche delle parti. 6.4. Alla successiva udienza del 27 giugno 2011 Collegio Pe. , Gi. , D.T. , il processo è stato nuovamente rinviato, per la composizione ancora differente del Collegio, all'udienza del 18.07.2011 Collegio Pe. , Gi. , O. e, stante l'ora tarda, fu disposto un differimento di due giorni, al 20.07.2011 quando il processo acquisita previamente la sentenza prodotta dall'avv. Lecce, in funzione di una eventuale declaratoria di bis in idem quanto al C. fu definito, con la pronuncia della sentenza impugnata nella composizione collegiale Pe. , Gi. , O. . 6.5. Da tale scansione, come ammesso dalla gravata sentenza, risulta innegabile la denunciata violazione dell'articolo 525 c.p.p. , che, peraltro, ad avviso della corte distrettuale come dianzi detto non sarebbe idonea a travolgere automaticamente la sentenza, posto che tale effetto si produrrebbe nel solo caso in cui la sentenza si sia fondata sugli elementi di prova affetti dal rilevato vizio di nullità in altre parole, la nullità non opera se, effettuata la prova di resistenza degli elementi che danno sostegno al giudizio di responsabilità, questo permanga, nel suo esito di colpevolezza, una volta appunto escluse le prove assunte in diversa composizione collegiale. 6.6. Ritiene questa Corte che la rilevata ed ammessa invalidità non sia suscettibile di essere sanata con il ricorso al criterio della resistenza , considerato che, nel caso in esame, il giudice Gi. ha deliberato su emergenze processuali e materiali probatori anche al solo effetto di escluderne la rilevanza e decisività , che si sono formati nella precedente gestione collegiale cui egli era estraneo Pe. - D.T. - O. ed in assenza della dovuta rinnovazione degli atti. 6.4. Da ciò la nullità della sentenza impugnata, che è stata deliberata da un collegio che ha necessariamente apprezzato, soppesando od escludendo, materiale probatorio formalmente acquisito da collegio di diversa composizione, con conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce che porrà rimedio alle rilevate invalidità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.