Lavoratrice licenziata e non riassunta: l’hotel deve risarcirla. Vediamo perché…

Il datore di lavoro che, dopo il licenziamento di un proprio dipendente, ne abbia assunti altri entro il termine di un anno deve risarcire il danno al prestatore ingiustamente allontanato, a meno che non fornisca la prova della inevitabilità della scelta, motivandola con la necessità di una diversa professionalità.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1157 del 21 gennaio 2014. Il fatto. In primo grado e in appello, un hotel siciliano viene condannato al risarcimento del danno per non aver provveduto alla riassunzione di una sua dipendente stagionale dopo che tutti i dipendenti in servizio durante la precedente stagione erano stati riassunti. L’hotel ricorre per cassazione. Che cosa accade se il licenziamento avviene per riduzione del personale? Secondo il ricorrente, l’art. 15, l. n. 264/1949, secondo cui i lavoratori licenziati per riduzione del personale hanno la precedenza per la riassunzione presso l’azienda entro un anno, è rivolto esclusivamente agli organi di collocamento e non ai datori di lavoro che hanno solo l’obbligo di dichiarare il nominativo dei lavoratori licenziati nell’anno precedente. E poiché egli aveva presentato tale richiesta, il mancato avviamento era ascrivibile ad omissione dell’ufficio in questione. Ambito di applicazione dell’art. 15, l. n. 264/1949. La Corte di Cassazione ha più volte spiegato che la norma oggetto di dibattito non solo spiega effetti anche nei rapporti tra lavoratore e impresa, attribuendo al primo un diritto soggettivo alla riassunzione, ma, sulla base di un’interpretazione estensiva, trova applicazione anche a tutti i licenziamenti intimati per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. In particolare, il datore di lavoro che assuma lavoratori diversi in luogo di quelli licenziati entro il suddetto termine annuale può sottrarsi alla responsabilità per inadempimento, ex art. 1218 c.c., ed al conseguente obbligo di risarcimento del danno, solo ove fornisca la prova della assoluta inevitabilità della scelta, in virtù delle professionalità assolutamente peculiari da acquisire all'azienda, ovvero della impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti dei quali potrebbero essere parte gli ex dipendenti. Essendosi la Corte d'Appello attenuta a tali principi, le censure mosse alla sentenza impugnata sono da ritenere infondate ed il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 novembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1157 Presidente Roselli – Relatore Mammone Svolgimento del processo 1.- C.S. , premesso di essere stata dipendente stagionale di un albergo gestito da COTAL Hotels s.r.l. nell'anno 1993 e di non essere stata riassunta alla ripresa dell'attività il 15.03.94, chiedeva al giudice del lavoro di Messina la condanna di detto datore al risarcimento del danno per la mancata riassunzione per il periodo tra la data della ripresa ed il 31.07.94, in cui aveva trovato altra occupazione. 2.- Accolta la domanda e proposta impugnazione da Cotal Hotels, la Corte d'appello di Messina con sentenza del 7.12.10 rigettava l'appello, ritenendo ingiustificata la mancata riassunzione, atteso che il datore aveva riassunto tutti i dipendenti in servizio nella precedente stagione, salvo la C. , la quale pure aveva diritto al reimpiego entro il termine annuale previsto dall'art. 15 della L. 29.04.49 n. 264. 3.- Propone ricorso per cassazione COTAL Hotels. Risponde con controricorso e memoria C. . Motivi della decisione 4.- COTAL Hotels deduce due motivi di ricorso 4.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione dell'art. 15 della L. 29.04.49 n. 264, per la quale i lavoratori licenziati per riduzione di personale hanno la precedenza per la riassunzione presso l'azienda entro un anno. Tale disposizione è rivolta esclusivamente agli organi del collocamento e non anche ai datori di lavoro, i quali non possono procedere all'assunzione diretta, ma debbono obbligatoriamente chiedere l'avviamento per categoria e qualifica, avendo il solo obbligo di dichiarare il nominativo dei lavoratori licenziati nell'anno precedente per riduzione di personale. Pertanto, non essendo contestato che COTAL avesse presentato la richiesta all'ufficio di collocamento, il mancato avviamento doveva ascriversi ad omissione dell'ufficio in questione e non a responsabilità del datore di lavoro. 4.2.- Con il secondo ed il terzo motivo, parte ricorrente ripropone sotto il profilo della violazione dell'art. 2697 c.c., della carenza di motivazione e dell'omesso esame la tesi dedotta anche in secondo grado sostenuta nel motivo che precede. 5.- Procedendo all'esame dei tre motivi in unico contesto, deve rilevarsi che il giudice di merito ha rilevato in fatto che l'attività esercitata da COTAL Hotels s.r.l. aveva carattere stagionale e che il datore il 15.03.94, alla ripresa dell'attività, non aveva riassunto, assieme agli altri dipendenti stagionali, la C. . La norma regolatrice di tale fattispecie è stata individuata dallo stesso giudice nella disposizione dell'art. 15 della l. 29.04.49 n. 264, per la quale i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno ultimo comma . Tale inquadramento normativo, non risultando la C. rientrante in categorie di lavoratori assistite da leggi specificamente mirate, deve ritenersi corretto in quanto riferito a disposizione legislativa di carattere generale. 6.- Circa il contenuto di detta disposizione, ratione temporis vigente alla data del rapporto di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'art. 15 della legge n. 264 del 1949 non solo spiega effetti anche nei rapporti tra lavoratore e impresa, attribuendo al primo un diritto soggettivo alla riassunzione, ma anche, sulla base di un'interpretazione estensiva, trova applicazione a tutti i licenziamenti intimati per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro Cass. 2.08.04 n. 13363 e 8.02.00 n. 1410 . In particolare la stessa giurisprudenza ha ritenuto che il datore di lavoro che assuma lavoratori diversi in luogo di quelli licenziati entro il suddetto termine annuale riferito alla stipulazione di relativi contratti può sottrarsi alla responsabilità per inadempimento, ex art. 1218 c.c., ed al conseguente obbligo di risarcimento del danno, solo ove fornisca la prova della assoluta inevitabilità della scelta, sotto il profilo delle professionalità assolutamente peculiari da acquisire all'azienda ovvero della impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti dei quali potrebbero essere parti gli ex dipendenti Cass. 5.10.02 n. 14293 . 7.- Essendosi la Corte d'appello attenuta a tali principi, le censure mosse alla sentenza impugnata sono da ritenere infondate ed il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, come di seguito liquidate, seguono la soccombenza. I compensi professionali vanno liquidati in Euro 2.500 sulla base del d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento alle tre fasi previste per il giudizio di cassazione studio, introduzione, decisione ed allo scaglione del valore indeterminabile. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100 cento per esborsi ed in Euro 2.500 duemilacinquecento per compensi, oltre Iva e cpa.