Saranno i Consigli comunali ad approvare le tariffe della TARES

Il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato il prototipo di regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARES nonché le Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe , chiarendo meglio la competenza a deliberare sulle tariffe.

L’istituzione della TARES. L’art. 14, D.l. n. 201/2011, ha istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES , destinato a prendere il posto di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura tributaria. Tariffe la competenza è del consiglio comunale? Il Dipartimento delle Finanze, aggiornando due provvedimenti già pubblicati, ha ora affrontato il nodo della competenza a decidere sulle tariffe l’art. 14, comma 23, D.l. n. 201/2011, infatti, riserva al consiglio comunale l’approvazione delle tariffe del tributo, da effettuare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. Il quadro normativo in materia. Tale previsione pare contrastare con quanto previsto dall’art. 42, comma 2, lett. f , D. Lgs. n. 267/2000, che assegna al consiglio comunale la competenza in ordine all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, ma non la determinazione delle relative aliquote, che rientra nelle competenze generali della giunta. Ci si è chiesti, poi, come la previsione potesse conciliarsi con l’art. 3 bis, comma 1 bis, D.l. n. 138/2011, il quale dispone che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, sono esercitate dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali. Prevale la norma speciale. Le Finanze hanno pertanto chiarito che il citato art. 14, attribuendo specificamente la potestà tariffaria per la TARES al consiglio comunale, deve considerarsi norma speciale, come tale prevalente rispetto a quella generale prevista dal D.l n. 138/2011.

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