Indennità integrativa speciale: non è previsto il cumulo

L’indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con eventuale scelta della misura maggiormente favorevole.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 21645/2015, depositata il 23 ottobre 2015. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli negava in capo ad un medico titolare di un rapporto di pubblico impiego, alle dipendenze dell’ASL locale e convenzionato con l’amministrazione penitenziaria, il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale, prevista ai sensi della L. numero 324/59. Il medico ricorreva per cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 39 della L. numero 740/70 con riferimento all’articolo 1 L. numero 324/59 in particolare, l’impugnante rilevava come la Corte territoriale avesse respinto la richiesta di indennità di cui sopra, in relazione alle sue attività connesse all’amministrazione penitenziaria, in considerazione del fatto che già la percepiva per il rapporto di pubblico impiego con il Servizio Sanitario Nazionale. L’indennità integrativa speciale può essere corrisposta in virtù di un solo titolo. La Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento per cui l’indennità integrativa speciale, che ai sensi dell’articolo 39 L. numero 740/70 spetta ai medici che svolgano attività presso istituti di prevenzione e pena, soggiace alle limitazioni di cui all’articolo 1 della L. numero 324/59. Emerge pertanto dalla lettera della norma, secondo gli Ermellini, come tale indennità competa ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole ove sia consentito il cumulo di impieghi. La Suprema Corte ha sottolineato che il rapporto professionale in esame trova una base normativa nella sola L. numero 740/70, che all’articolo 2 prevede l’inapplicabilità delle norme relative all’incompatibilità ed alle limitazioni dell’incarico ai medici titolari di tale rapporto gli Ermellini hanno, però, rilevato come ciò non giustifichi la concessione di benefici aggiuntivi per quanto riguarda gli aspetti economici. La Corte di Cassazione ha affermato che l’indennità integrativa speciale soggiace ai limiti di cui all’articolo 1 della L. numero 324/59 e, per questo motivo, può essere corrisposta in virtù di un solo titolo. Per tutte le ragioni sopra esposte, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 luglio – 23 ottobre 2015, numero 21645 Presidente Amoroso– Relatore Manna Svolgimento processo Con sentenza numero 25632/06 il Tribunale di Napoli dichiarava il diritto del dott. W.A., medico titolare d'un rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell'ASL Napoli 5 oltre che medico convenzionato con l'Amministrazione penitenziaria per l'espletamento di attività di assistenza sanitaria presso la Casa circondariale di Napoli, a percepire sul trattamento economico per quest'ultimo incarico l'indennità integrativa speciale prevista ex lege numero 324159. Con sentenza depositata il 7.10.10 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda. Per la cassazione della sentenza ricorre il dott. A. affidandosi ad un solo motivo. II Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1- Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso risulta essere stato notificato presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato. Tale notifica - come statuito da Cass. S.U. numero 608115 - è nulla, sicché ne sarebbe ammissibile la rinnovazione presso l'Avvocatura generale dello Stato. Tuttavia, l'infondatezza del ricorso - alla stregua delle considerazioni che seguiranno - rende superflua la rinnovazione della notifica. Infatti, come già statuito a riguardo da questa S.C. cfr. Cass. numero 15106113 cfr. altresì, Cass. numero 682612010 Cass. numero 272312010 Cass. numero 1841012009 , il rispetto dei diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone ai sensi degli articolo 175 e 127 c.p.c. di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità. Ne consegue che, a fronte di un ricorso infondato, sarebbe comunque vano disporre la fissazione d'un termine per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 2- Con unico motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell'ari. 39 legge numero 740170 in riferimento all'articolo 1 legge numero 324/59, per avere la sentenza impugnata negato l'indennità integrativa speciale, sul trattamento economico di medico convenzionato con l'Amministrazione penitenziaria per l'espletamento di attività di assistenza sanitaria presso la Casa circondariale di Napoli, nell'ipotesi verificatasi nel caso di specie che essa sia già percepita in virtù di rapporto di pubblico impiego dal medico dei Servizio Sanitario Nazionale. Obietta in proposito il ricorso che la Corte cost., con diverse pronunce, ha affermato l'illegittimità di tutte le norme che vietano il cumulo dell'indennità integrativa speciale fino a quando il legislatore non intervenga fissando i limiti di reddito oltre i quali tale divieto non è operativo. In subordine, chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli arti. 3 e 36 Cost., dell'ari 1 co. 4° legge numero 324159 ove inteso come proibitivo di detto cumulo. Il ricorso è infondato. Ritiene questa Corte di dare continuità all'indirizzo già manifestato da Cass. numero 3782112 e da Cass. numero 17092110. In tali pronunce si è già affermato che, ai sensi dell'articolo 39 legge numero 740/70, l'indennità integrativa speciale spettante ai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena è soggetta ai limiti previsti nell'articolo 1 legge numero 324159, richiamati dal predetto articolo 39, che regola il rapporto libero-professionale parasubordinato dei sanitari presso tali strutture, con la conseguenza che essa compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi in cui sia consentito il cumulo di impieghi. Il rapporto libero-professionale parasubordinato per cui è causa trova la propria fonte normativa unicamente nel complesso delle disposizioni contenute nella L. numero 740170 e successive modificazioni e integrazioni, norme speciali che lo disciplinano interamente. L'articolo 2 della citata legge stabilisce che Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge. Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato. A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale quest'ultimo comma è stato aggiunto dal D.L. numero 187 del 1993, articolo 6, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione . L'inapplicabilità delle norme relative all'incompatibilità e alle limitazioni dell'incarico, come pure è stato precisato da questa Corte, è fondata sulla particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari. Ciò, tuttavia, non giustifica il riconoscimento di benefici aggiuntivi in ordine a specifici aspetti economici cfr. Cass. numero 9046/06, con riferimento all'indennità di piena disponibilità . Invero, l'articolo 39 citata legge numero 740170, nel disciplinare le indennità spettanti, stabilisce ai medici incaricati sono attribuiti, nei limiti previsti dalle sotto indicate disposizioni 1 la indennità integrativa speciale, di cui alla L 27 maggio 1959, numero 324, articolo 1 e successive modificazioni . E tra i limiti previsti v'è, in specie, quello fissato dall'articolo 1, co. 4, legge numero 324159 L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi . Pertanto, va ribadito il seguente principio di diritto Ai sensi della L numero 740 del 1970, articolo 39, la indennità integrativa speciale, spettante ai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena, è soggetta ai limiti previsti nella L. numero 324 del 1959, articolo 1, mentre la tredicesima è soggetta ai limiti di cui al D.L.CP.S. numero 263 del 1946 in quanto richiamati nello stesso articolo 39, con la conseguenza che entrambi i compensi competono ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole . La questione di legittimità costituzionale prospettata in ricorso per asserita violazione dell'articolo 36 Cost. è manifestamente infondata, perché detta norma è applicabile solo al lavoro subordinato, mentre quello prestato dall'odierno ricorrente presso l'Amministrazione penitenziaria è di natura autonoma. Né la questione può sollevarsi in relazione ad un presunto contrasto con l'articolo 3 Cost., non avendo il ricorrente neppure indicato il tertium comparationis 3- In conclusione il ricorso è da rigettarsi. Non è dovuta pronuncia sulle spese, essendo il Ministero della Giustizia rimasto intimato. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Nulla per spese.