Ministero della Giustizia e Anci aprono le porte del casellario giudiziale ai Comuni

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, una circolare, datata 21 febbraio 2013, che contiene precisazioni utili alle amministrazioni che stanno chiedendo l'accesso al Sistema informativo del casellario CERPA .

Con particolare riguardo alle esigenze di consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario SIC da parte dei Comuni e delle Camere di Commercio, il Ministero, con la circolaredel 21 febbraio scorso, ha chiarito alcuni punti fondamentali della procedura. Indicare puntualmente quale certificato si intende acquisire. Il presupposto necessario, precisa il documento, per l’istruzione della richiesta è l’«indicazione puntuale», sulla scheda informativa, del certificato che si intende acquisire in relazione a ciascun specifico procedimento amministrativo di competenza. Alcuni esempi sono riportati direttamente nella circolare «certificato ex articolo 29 T.U.» per uso elettorale, «certificato selettivo ex articolo 39 T.U.» per esigenze di verifica di stati qualità e fatti o di controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articolo 43, 46 e 71 del D.P.R. numero 445/2000. Per l'acquisizione del «certificato selettivo ex articolo 39 T.U.» devono essere assolutamente indicate, nella scheda informativa, le norme che regolamentano lo specifico procedimento amministrativo da cui deriva la richiesta. Insomma, «occorre indicare puntualmente sia la legge che disciplina il procedimento sia lo specifico articolo che stabilisce i requisiti che deve possedere l'interessato per l'accoglimento dell'istanza». Cooperazione tra sistemi informatici. Riguardo alle modalità di accesso al SIC, si sottolinea che, se la modalità prescelta è quella costituita dal servizio di cooperazione applicativa articolo 4, comma 2, lett. a , decreto dirigenziale Ministero della giustizia 5 dicembre 2012 , occorre avere a disposizione una Porta di Dominio qualificata, «elemento tecnologico questo che realizza la cooperazione tra sistemi informatici che si affacciano al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione SPC ». Nel caso in cui si voglia usufruire del servizio di PEC, invece, è necessario fornire l’indicazione del referente tecnico nella scheda informativa. Controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificati. Per quanto concerne l'acquisizione del «certificato ex articolo 21 T.U. in relazione all'articolo 38 d.lgs. numero 163/2006», rilasciato ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificati da parte di tutte le stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatari, la consultazione diretta del SIC «avverrà solo per il tramite dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture AVCP , presso la quale è istituita la Banca dati nazionale dei contratti pubblici articolo 6-bis d.lgs. numero 163/2006 ». Verranno stipulate apposite convenzioni. Per consentire l'accesso al SIC saranno stipulate tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate apposite convenzioni, anche mediante adesione. Infine, precisa ancora il Ministero, «per quanto riguarda le esigenze dei Comuni, per evidenti ragioni di opportunità è intenzione di questa amministrazione stipulare un’unica convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani Anci , a cui aderiranno poi i singoli Comuni interessati».