Bancarotta e successivo autoriciclaggio come autore mediato: sussiste responsabilità?

Chi ha commesso il reato presupposto non può essere punibile anche del rato di riciclaggio per aver sostituito o trasferito il provento del reato presupposto non essendo configurabile il delitto di autoriciclaggio sono irrilevanti le modalità con le quali l’agente lo abbia commesso, anche quando ciò sia avvenuto ex articolo 48 c.p., per aver indotto l’agente in inganno un terzo autore materiale del riciclaggio.

Il caso. L’imputato, già sottoposto a procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in concorso viene processato per aver riciclato il denaro proveniente dal suddetto delitto, traendo in inganno una terza persona, inducendola a sottoscrivere per tale via ad un polizza vita. Il GUP presso il Tribunale di Como lo aveva prosciolto dalla imputazione di cui all’articolo 648 bis c.p. evidenziando come il nostro ordinamento giuridico non configuri il delitto di autoriciclaggio, in quanto il riciclaggio esclude, per esplicito dettato legislativo, i casi di concorso nel delitto presupposto. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica sottolineando come nel caso di specie l’imputato fosse chiamato a rispondere di concorso nel riciclaggio non ai sensi dell’articolo 110 c.p., bensì quale autore mediato ex articolo 48 c.p., con conseguente inapplicabilità al caso di specie della clausola di riserva, contenuta nell’ incipit dell’articolo 648 bis c.p L’impugnazione della Procura . Il ricorso per cassazione del PM, con argomento invero suggestivo, evidenzia come, nel caso de quo, l’imputato fosse chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio non in base alle consuete e generali regole del concorso di persone nel reato ex articolo 110 e ss. c.p., bensì in forza del dettato dell’articolo 48 c.p., il cui disposto sarebbe stato asseritamente violato dal giudice di prime cure . Secondo il PM, infatti, l’articolo 48 c.p. configurerebbe una regola generale di responsabilità penale posta completamente al di fuori della disciplina del concorso di persone nel reato, che, per contro, il giudice di primo grado avrebbe misconosciuto adottandone una interpretatio abrogans. Prosegue, sempre con argomentazione suggestiva, il PM evidenziando come, nel sistema italiano, l’autore mediato decipiens ex articolo 48 c.p. risponderebbe delle condotte poste in essere dal deceptus senza poter invocare, per la esclusione della sua responsabilità penale, condizioni personali previste per condotte monosoggettive o dalle regole generali sul concorso di persone nel reato. In tali norme rientrerebbe anche la clausola di esclusione di responsabilità contenuta nell’articolo 648 bis c.p. che limita l’operatività della fattispecie penalmente rilevante al di fuori delle ipotesi di concorso nel delitto presupposto. A conforto della propria argomentazione il PM rileva come la suddetta clausola di non punibilità prevista dal legislatore per evitare una duplicazione di responsabilità del soggetto agente per il primo fatto, non può valere come patente di impunità nel caso in cui costui ponga in essere distinte e successive condotte che coinvolgano altri soggetti al di fuori dei casi generali di concorso di persone del reato. Autore mediato e concorso di persone nel reato. Il ricorso per cassazione del PM è dunque occasione per la Suprema Corte per interrogarsi sulla natura del disposto di cui all’articolo 48 c.p. e nel dettaglio per verificare se, come sostiene la Procura ricorrente, detta norma configuri una ipotesi del tutto peculiare ed autonoma di responsabilità penale al di fuori delle comuni e generali regole che disciplinano la responsabilità monosoggettiva ovvero il concorso di persone nel reato. Se infatti fosse vero l’ iter logico argomentativo svolto dal PM dalla soluzione di tale problematica interpretativa squisitamente giuridica deriverebbe l’accoglimento o meno del proposto ricorso. Sul punto la Suprema Corte evidenzia, come in effetti, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’articolo 48 c.p. configurerebbe una ipotesi a sé stante nell’ambito del concorso di persone nel reato, in quanto difetterebbe nel soggetto vittima dell’inganno il richiesto elemento psicologico del reato, affinché lo stesso possa essere ritenuto un concorrente ex articolo 110 e ss. c.p Contro tale impostazione, come noto e come pure prendono atto nella pronuncia che si annota gli ermellini, vi è l’impostazione prevalente della dottrina penale italiana che evidenzia come il ricorso alla teoria dell’autore mediato del reato, tipica della dottrina tedesca e volta a colmare evidenti lacune legislative, sia del tutto superflua nel sistema normativo italiano, che espressamente disciplina, appunto nell’articolo 48 c.p., l’ipotesi di colui che traendo in inganno altro soggetto lo ha determinato a commettere il reato. E’ evidente come la soluzione della questione non implichi problematiche meramente accademiche, ma è anche vero, prosegue la Corte nella sentenza in esame, che comunque il decipiens risponde del comportamento tenuto dal deceptus perchè sotto il profilo fattuale ed ontologico è colui che ha ordito ideato e promosso il reato, poi commesso, dal soggetto ingannato. La soluzione del caso. Invero, solo apparentemente, sottolinea la Corte la soluzione della questione giuridica evidenziata dal PM nel proprio ricorso per Cassazione rappresentava al chiave di volta del caso in esame. Infatti appare innegabile come l’articolo 648 bis c.p. limiti, per espresso ed inequivocabile dato normativo, il proprio campo di applicazione al di «fuori dei casi di concorso nel reato presupposto». Fermo tale dato legislativo la circostanza che la condotta di riciclaggio sia stata posta in essere con condotta monosoggettiva, con condotta di concorso di persone nel reato ex art 110 e ss. c.p. ovvero con condotta penalmente rilevante per il decipiens ex articolo 48 c.p. a nulla rileva, rimanendo, sempre e comunque, esclusa la penale responsabilità laddove il soggetto agente abbia concorso nel delitto presupposto. Trattasi di scelta di politica criminale fondata su un dato legislativo che non lascia adito e spazio a dubbio alcuno e che non può essere, questa volta sì, oggetto di interpretatio abrogans , palesemente inconciliabile con il principio di legalità e tassatività della norma penale. Siccome, nel caso in esame, dubbio non vi era che all’imputato fosse contestato il concorso nel delitto di bancarotta reato presupposto è evidente come corretta sia allora la pronuncia di proscioglimento adottata dal GUP e del pari infondato il ricorso per cassazione proposto dalla Procura. Alla radice dell’equivoco. Invero, dunque, ad essere infondato non era il substrato giuridico del ricorso proposto dal PM, bensì – come peraltro ben puntualizza nel proprio iter argomentativo la Suprema Corte nella sentenza pubblicata – il percorso logico argomentativo svolto dal medesimo. La natura della imputazione a titolo di concorso di persone nel reato ex articolo 110 c.p., ovvero monosoggettiva, ovvero ex art 48 c.p. non ha in effetti, per dato normativo, nessun rilievo nel caso in cui attenga il delitto di riciclaggio stesso, ma quid iuris invece nel caso in cui la tematica dell’autore mediato o comunque ex articolo 48 c.p. involga non il delitto di riciclaggio stesso bensì il delitto presupposto, atteso che, sì, in tale ipotesi, il della norma di legge esplicita al di «fuori delle ipotesi di concorso ». Questa la vera questione, che rimane aperta e sulla quale la pronuncia suddetta rappresenta solo un interessante spunto di riflessione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 gennaio - 27 febbraio 2013, numero 9226 Presidente Petti – Relatore Rago Fatto 1. Con sentenza pronunciata in data 10/05/2011, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Cuneo dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.B.P. per il reato di riciclaggio di denaro proveniente dalla bancarotta del gruppo Streri . Il giudice, perveniva alla suddetta conclusione in quanto il D.B. risultava imputato - in concorso con altre persone - del reato di bancarotta fraudolenta distratti va del gruppo Streri di conseguenza, non essendo configurabile il reato di auto riciclaggio, all'imputato non poteva, contemporaneamente, essergli addebitato il reato presupposto bancarotta ed il riciclaggio del denaro proveniente dal suddetto reato presupposto. 2. Avverso la predetta sentenza, il P.M. ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'articolo 48 cod. penumero . Sostiene il ricorrente che il D.B. , in realtà, era stato imputato del reato di riciclaggio per avere ingannato una terza persona, ed esattamente tale S.G. nata nel , inducendola a sottoscrivere una polizza grazie alla quale aveva riciclato il denaro proveniente dalla bancarotta da qui, l'imputazione di concorso in riciclaggio come autore mediato ex articolo 48 cod. penumero . Ad avviso del ricorrente “L'articolo 48 del cod. penumero esprime un'ulteriore regola generale di responsabilità penale posta significativamente al di fuori delle disposizioni sul concorso di persone [ ] il provvedimento impugnato propone un'interpretazione abrogante dell'articolo 48 cod. penumero che diviene una puntualizzazione casistica della regola generale dell'articolo 111 cod. penumero Si tratta dell'interpretazione abrogante fatta propria dalla prassi ordinaria che, come effetto pratico, che nel nostro sistema giuridico il livello penale di contrasto al reimpiego di beni di provenienza illecita nei circuiti legali sia limitato quasi esclusivamente alle vetture ed ai motocicli con numero di telaio abraso o alterato. Ma, l'articolo 48 cod. penumero è fonte autonoma di responsabilità penale, con disciplina diversa dall'articolo 111 cod. penumero . È una clausola generale che manca dell'aumento di pena previsto dalla disposizione analoga in tema di concorso di persone. L'autore mediato ex articolo 48 cod. penumero nel sistema italiano risponde del fatto di reato commesso dal soggetto indotto e non può invocare a esclusione della sua punibilità condizioni personali previste per condotte monosoggettive o dalle regole generali sul concorso di persone. Con la scelta interpretativa fatta propria dal provvedimento impugnato il soggetto, per il suo coinvolgimento nel fatto originario, risulta legittimato a inquinare impunemente il sistema economico legale a fini di riciclaggio mediante condotte ulteriori e successive rispetto al fatto originario. La clausola di non punibilità prevista dal Legislatore per evitare la duplicazione di responsabilità per la condotta del soggetto agente rispetto al primo fatto, non può valere a garantirgli una patente di impunità per le condotte successive e distinte che coinvolgano altri soggetti, al di fuori delle ipotesi di ordinario concorso di persone nel reato. Non si tratta di una scelta necessitata da principi superiori o di garanzia di diritti fondamentali. L'articolo 53 c.p. nel nostro ordinamento, scriminante sull'uso legittimo delle armi, è soggetto ad una - corretta - interpretazione abrogante nella parte in cui si richiede la sussistenza del requisito della proporzionalità. Interpretazione sistematica, ma di natura analogica in materia penale. Interpretazione costituzionalmente orientata e comunemente accettata. La scelta di non punibilità dell'autore del reato presupposto nelle condotte di riciclaggio o di ricettazione è scelta contingente, come dimostrato non solo dallo stesso disegno di legge sull'autoriciclaggio in Italia citato nel provvedimento impugnato, ma anche dal fatto che altri ordinamenti es. Svizzera e Regno Unito non hanno problemi a contestare come riciclaggio le condotte successive ed ulteriori poste in essere dall'autore del primo fatto di reato”. Diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Secondo la tradizionale giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'articolo 48 contempla non già una forma di concorso nel reato, inconcepibile in quanto manca nell'autore materiale del reato, vittima dell'inganno, l'elemento psicologico necessario perché si possa considerarlo concorrente nel reato, bensì una forma di reità mediata, ossia un caso particolare di esclusione della punibilità con sostituzione della responsabilità dell'autore mediato ossia di colui che si serva per commettere un reato c.d. decipiens autore mediato , di altro soggetto come strumento c.d. deceptus autore immediato , inducendolo in errore mediante artificio od altro mezzo atto a sorprenderne la buona fede ed a determinarlo a commettere il fatto reato ex plurimis Cass. 750/1967 riv 105464 Cass. 1653/1973 riv 126712 Cass. 15481/2004 riv 229240 Cass. 27133/2006 riv 235010. È, peraltro, ben noto, che la teoria - fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte - che propende a ritenere l'articolo 48 cod. penumero un'ipotesi a sé stante nell'ambito della problematica del concorso di persone, è contrastata dalla dottrina maggioritaria secondo la quale, invece, l'articolo 48 cod. penumero costituisce un'ipotesi di concorso nel reato alla quale, quindi, si applicano le relative regole. Si è, infatti, osservato che la teoria dell'autore mediato, mutuata dalla dottrina tedesca che fece ricorso al concetto di signoria finalistica sul fatto per coprire le lacune di quel sistema, non ha alcuna ragion d'essere nel sistema giuridico italiano che ha esplicitamente previsto e disciplinato l'ipotesi di colui che decipiens traendo in inganno altri deceptus lo ha determinato a commettere un reato. Le conseguenze pratiche dall'accogliere l'uno o l'altro inquadramento sistematico sono, sostanzialmente, due a l'applicabilità o meno delle norme sul concorso di persone b refluenza nell'ambito della disciplina del tentativo infatti, per i fautori dell'autore mediato, la punibilità è anticipata al momento in cui il decipiens compie l'attività ingannatoria anche se questa poi non ha alcun seguito in quanto il deceptus non compie alcun atto al contrario, per l'altra teoria, nella suddetta ipotesi è applicabile la sola misura di sicurezza ex articolo 115/2 cod. penumero , in quanto il tentativo è configurabile solo quando il deceptus compia atti diretti in modo non equivoco a commettere il delitto. Va osservato, infine, che, al di là della formula tralaticia adoperata dalla giurisprudenza nella descrizione della struttura dell'articolo 48 cod. penumero , in realtà, poi, nei rari casi in cui si è posto il problema delle conseguenze pratiche dell'accogliere l'una o l'altra tesi, di fatto, si è finito per optare per la teoria della concorsualità infatti, ad es., proprio in tema di tentativo, è stato ritenuto che “presupposto della responsabilità dell'autore mediato è che un fatto costituente reato sia stato commesso materialmente, nella forma del reato consumato o di quello tentato, dall'autore immediato, onde è sempre all'azione di quest'ultimo che bisogna aver riguardo per stabilire se essa integri la fattispecie di un determinato delitto consumato o tentato. Pertanto, nessuna rilevanza penale può attribuirsi all'azione di un soggetto salvo che essa non costituisca di per sé reato che abbia tentato di determinare altro soggetto a commettere un reato, mediante atti idonei diretti ad indurlo in errore, ove non si sia verificata l'induzione in errore e per effetto di questa non sia stata realizzata, almeno nella forma del tentativo, la fattispecie legale del reato ad opera dell'autore immediato” Cass. 2097/1971 Rv. 120883. Ed ancora, a livello processuale, si è stabilito che “non da luogo a violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza articolo 521 cod. proc. penumero ed è quindi legittima la riqualificazione giuridica del fatto, originariamente contestato all'imputato per avere tratto in inganno e indotto in errore gli autori della condotta di falso, articolo 48 e 479 cod. penumero , ai sensi invece dell'articolo 110 cod. penumero , ossia come commesso a titolo di concorso personale con gli stessi autori” e ciò perché, non vi è dubbio che il comportamento del determinatore dell'altrui inganno “realizzi un particolare e qualificato comportamento di induzione alla commissione dell'illecito, il quale è del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula dell'articolo 110 cod. penumero ” Cass. 27133/2006 Rv. 235010 Cass. 35884/2009 riv 244920. Come si può notare, la giurisprudenza, pare adoperare il sintagma autore mediato a fini meramente descrittivi dell'istituto disciplinato dall'articolo 48 cod. penumero , rifuggendo, pertanto, da rigidi inquadramenti dogmatici, attenendosi al dato normativo per la soluzione delle diverse questioni sorte in specie, in ordine ai rapporti fra l'articolo 48 e le ipotesi di cui all'articolo 116 cod. penumero Cass. 15481/2004 riv 229240 e 117 cod. penumero ex plurimis Cass. 36166/2004 riv. 229948 Cass. 11413/1985 riv 171232 , e finendo per accogliere, di fatto, la tesi della concorsualità nel caso del tentativo Cass. 2097/1971 Rv. 120883 e della violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza Cass. 27133/2006 Rv. 235010 . 3. Si è brevemente accennato alla suddetta problematica solo al fine di evidenziare che, qualunque tesi si voglia accogliere, un punto è pacifico ed indiscusso il decipiens risponde del comportamento tenuto dal deceptus perché, sotto il profilo fattuale, è stato lui che ha ordito, ideato e promosso il reato commesso, poi, materialmente, dalla persona ingannata. La responsabilità penale, quindi, deriva, per il decipiens, da quella stessa constatazione di ordine naturalistico che sta alla base del concorso dei reati, ossia dal fatto che della commissione di un reato rispondono tutti coloro che abbiano contribuito alla determinazione dell'evento apportando ad esso un contributo causale di conseguenza, risponde non solo colui che ha materialmente eseguito il reato ma anche colui che lo abbia ideato ed abbia determinato altri a commetterlo pur senza parteciparvi materialmente. All'interno di tale previsione generale articolo 110 cod. penumero , la legge, poi, con una fitta trama di norme articolo 111 - 112 -113/2 - 114 - 116 - 117 - 47- 48 - 51/2-4 - 54/3 - 86 cod. penumero prevede, in via eccezionale, da una parte, esenzioni di responsabilità per l'autore materiale, e dall'altra, stabilisce se e in che termini, in ipotesi particolari, i concorrenti rispondano del reato commesso. 4. Tanto premesso, si può, ora, riprendere il filo del discorso e ritornare alla fattispecie in esame. 4.1. In punto di fatto, come si è detto, sono pacifici due dati 1 il D.B. è imputato del reato di bancarotta in concorso con altri soggetti b il D.B. , ingannando tale S.G. nata nel XXXX ed inducendola a sottoscrivere una polizza, riciclò parte del denaro proveniente dalla bancarotta. Ora, è indubbio che, qualunque delle due tesi illustrate supra p.2 si voglia seguire, il D.B. , in via astratta, sarebbe sicuramente punibile, ex combinato disposto degli articolo 48 – 648 bis cod. penumero del reato di riciclaggio, avendo posto in essere come decipiens una tipica - quasi scolastica - fattispecie di riciclaggio a mezzo di un terzo tratto in inganno deceptus S.G. . Ma, il D.B. si è reso responsabile anche del delitto di bancarotta, ossia del delitto presupposto del riciclaggio resta, quindi, da verificare come sia possibile configurare la responsabilità del D.B. in presenza della clausola di esonero della responsabilità per il delitto presupposto nella specie bancarotta prevista nell'incipit dell'articolo 648 bis cod. penumero . Sennonché, a questo proposito, e cioè quando si arriva al vero punctum dolens di tutta la questione, la doglianza del ricorrente, diventa anodina e, per alcuni versi, poco comprensibile sul punto non resta che rinviare alla lettura del brano contenuto nel ricorso e che, per evitare fraintendimenti, si è preferito ritrascrivere integralmente cfr supra, parte narrativa, p.2 . 4.2. La doglianza del ricorrente, si snoda, sostanzialmente, attraverso i seguenti passaggi a “l'articolo 48 cod. penumero è fonte autonoma di responsabilità penale, con disciplina diversa dall'articolo 111 cod. penumero ” b “l'autore mediato ex articolo 48 cod. penumero nel sistema italiano risponde del fatto di reato commesso dal soggetto indotto e non può invocare a esclusione della sua punibilità condizioni personali previste per condotte monosoggettive o dalle regole generali sul concorso di persone” c “la clausola di non punibilità prevista dal Legislatore per evitare la duplicazione di responsabilità per la condotta del soggetto agente rispetto al primo fatto, non può valere a garantirgli una patente di impunità per le condotte successive e distinte che coinvolgano altri soggetti, al di fuori delle ipotesi di ordinario concorso di persone nel reato” d “L'articolo 53 c.p. nel nostro ordinamento, scriminante sull'uso legittimo delle armi, è soggetto ad una - corretta - interpretazione abrogante nella parte in cui si richiede la sussistenza del requisito della proporzionalità. Interpretazione sistematica, ma di natura analogica in materia penale. Interpretazione costituzionalmente orientata e comunemente accettata”. 4.3. Ora, sfugge a questa Corte come il ricorrente, partendo dalle premesse di cui ai punti sub a - b, possa giungere alla conclusione sub c secondo la quale “la clausola di non punibilità prevista dal Legislatore non può valere a garantirgli una patente di impunità per le condotte successive e distinte che coinvolgano altri soggetti”. In realtà, la suddetta conclusione, ove la si valuti con i principi della logica, risulta affetta da due evidentissime fallacie - una petizione di principio in quanto da per scontato - con un ragionamento circolare - proprio il quid demonstrandum - una fallacia che gli studiosi di logica classificano come fallacia ad populum, che si ha in tutti quei casi in cui una determinata tesi è discussa non sulla base di argomenti di natura razionale ma facendo ricorso a luoghi comuni e di facile impatto emotivo che, essendo di natura irrazionale, non sono né verificabili né falsificabili secondo il noto ed ormai unanimemente condiviso criterio valutativo enunciato da uno dei più noti ed autorevoli filosofi della scienza del novecento il che è quanto ha fatto il ricorrente che, dopo aver posto le premesse di cui ai punti sub a - b, con un evidente salto logico, ha invocato la punibilità dell'imputato per il commesso reato di autoriciclaggio paventandone una patente di impunità e, quindi, facendo ricorso ad un argomento metagiuridico - di evidente impatto emotivo - al quale è sottesa un'interpretazione abrograns dell'incipit dell'articolo 648 bis cod. penumero , fondata su una sorta di giustizia sostanziale de iure condendo. Ma si tratta di un ragionamento che non ha e non può avere alcuna cittadinanza in ambito giuridico nel quale possono essere fatti valere e discussi solo argomenti de iure condito. Infine, poco comprensibile e confuso deve ritenersi il richiamo all'articolo 53 cod. penumero e l'affermazione secondo la quale “la scelta di non punibilità dell'autore del reato presupposto nelle condotte di riciclaggio o di ricettazione è scelta contingente [ ]”. 4.4. La tesi proposta dal ricorrente, è, pertanto, priva del minimo fondamento giuridico. Tuttavia, al fine di evitare equivoci, anche a costo di apparire pedanti e pedagogici, si ritiene opportuno ribadire alcuni fondamentali ed elementari principi di diritto. La regola principale prevista dall'articolo 648 bis cod. penumero è che chiunque sostituisca o trasferisca denaro in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza, è responsabile del delitto di riciclaggio “fuori dei casi di concorso nel reato presupposto. Ciò significa, quindi, che colui che ha commesso il reato presupposto non può essere ritenuto punibile anche del reato di riciclaggio, essendo del tutto irrilevanti le modalità - sia che esse siano dirette sia che lo siano, ex articolo 48 cod. penumero , per interposta persona per avere l'agente tratto in inganno un terzo autore materiale del delitto - con le quali sostituisca o trasferisca il provento del reato presupposto questo è quanto dispone l'articolo 648 bis cod. penumero e a tale norma occorre attenersi, almeno finché non venga introdotto il reato di autoriciclaggio. Infatti, il principio basilare su cui si fonda tutto il diritto penale è il secolare principio di legalità di cui all'articolo 1 cod. penumero , principio che non può certo essere obnubilato dalla singolare teoria del ricorrente che - al fine di evitare che all'imputato venga, a suo dire, garantita “una patente di impunità per le condotte successive e distinte che coinvolgano altri soggetti” - finisce, in modo surrettizio, di abrogare, di fatto, la clausola di esonero di responsabilità prevista dall'ari 648 bis cod. penumero e, quindi, di eludere l'articolo 1 cod. penumero 5. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato alla stregua del seguente principio di diritto “colui che abbia commesso il reato presupposto non può essere ritenuto punibile anche del reato di riciclaggio per avere sostituito o trasferito il provento del reato presupposto infatti, non essendo configurabile il delitto di autoriciclaggio, diventano del tutto irrilevanti, ai fini giuridici, le modalità con le quali l'agente abbia commesso l'autoriciclaggio, sia che il medesimo sia avvenuto con modalità dirette sia che sia avvenuto, ex articolo 48 cod. penumero , per interposta persona e cioè per avere l'agente tratto in inganno un terzo autore materiale del riciclaggio”. P.Q.M. Rigetta il ricorso.