La Corte di Cassazione si arrende all’obbligo di tradurre la sentenza nella lingua conosciuta all’imputato alloglotta. Però solo se esplicitamente richiesto.
Il caso . L’imputato, alloglotta, veniva tratto a giudizio per rispondere in concorso con altri, di induzione e sfruttamento della prostituzione, aggravata dalla pluralità delle persone offese. Avverso la sentenza resa dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, ex articolo 438 ss. c.p.p., veniva frapposto da parte dell’imputato appello. All’esito del giudizio di appello l’imputato veniva assolto dal reato di induzione alla prostituzione la pena inflitta ridotta. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso l’imputato per violazione del disposto dell’articolo 143 c.p.p. e violazione ed erronea applicazione della legge penale per mancanza ed illogicità della motivazione ai sensi dell’articolo 606, lett. b ed e . La Corte, con la sentenza in commento, accoglieva il ricorso. Il diritto a conoscere gli atti del processo . La sentenza in commento contiene una dettagliata ricostruzione delle posizioni assunte e sostenute dalla Giurisprudenza di legittimità in relazione al contenuto nell’articolo 143 del codice di rito. La ricostruzione, esaustiva ed interessantissima, viene fatta ponendo quale riferimento ultimo il contenuto della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e segnatamente l’articolo 3 paragrafo 6 della notissima convenzione, ormai parte della normativa interna dopo la sottoscrizione del Trattato di Nizza. Ora, l’approdo cui la Giurisprudenza era giunto, prima della pronuncia in commento, era, di fatto, ancorata ad una lettura restrittiva dell’articolo 143 del codice di rito anche nell’ottica di una sua interpretazione Costituzionalmente orientata alla luce dei contenuti della CEDU, fondamentalmente rifiutava ogni obbligo di traduzione della sentenza in favore dell’imputato alloglotta non ritenendo l’atto in questione rientrante fra quelli necessari e sufficienti a predisporre la propria difesa. Al più, si affermava in giurisprudenza, l’omessa traduzione della sentenza resa nella lingua dell’imputato alloglotta, produceva una sorta di congelamento degli effetti tipici della stessa con riferimento, ad esempio, al termine per impugnare che avrebbe preso a decorrere solo ed esclusivamente dal momento della notifica della sentenza tradotta all’imputato. Evidenti i problemi che una simile interpretazione, pacifica nella giurisprudenza di legittimità, poteva causare. La Corte di Cassazione con la pronuncia de qua non muta i fondamenti logico giuridici che la hanno indotta ad affermare la non necessarietà di traduzione della sentenza nella lingua compresa dall’imputato alloglotta ma, sostanzialmente si limita a rileggere i principi sanciti nella CEDU all’articolo 3, paragrafo 6, nell’ottica della disposizione normativa contenuta nella direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali. Detta norma all’articolo 3, commi 1 e 2, prescrive agli Stati membri di assicurare agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale, entro un tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa. Indubbio che fra detti atti rientrino anche le sentenze. La norma, in vigore con termine per l’adeguamento alle sue disposizioni fissato al 27 ottobre 2013, costituisce una vera e propria interpretazione autentica del disposto dell’articolo 3, paragrafo 6, CEDU. La Corte di Cassazione, recependone la portata interpretativa, e non potendo far altro che considerarne il disposto vincolante, attraverso il ben noto meccanismo dell’immediata precettività nell’ordinamento italiano ex articolo 117 Cost., non può far altro che prenderne atto e, conseguentemente, dichiararne l’immediata applicabilità a prescindere dal termine fissato in favore degli stati membri per darvi attuazione. In altre parole, la Corte si è adeguata ad una disposizione che era già presente e perfettamente ricavabile dal tenore letterale della norma articolo 3, paragrafo 6, CEDU che, per lungo tempo ha omesso di leggere e considerare, in forza di una interpretazione autentica che aveva, quale unico scopo, quello di convincere gli stati recalcitranti ad ampliare il proprio restrittivo concetto di diritto di difesa. Resta però, quasi che fosse una disperata difesa del sistema che colpo su colpo la legislazione di terzo pilastro tenta di smantellare, una piccola ma non trascurabile chiosa la traduzione va disposta, almeno per il momento, solo nel caso in cui l’imputato alloglotta ne abbia fatto richiesta. Il che porta ad interrogarsi su di almeno due questioni la prima relativa al destino riservato agli imputati contumaci, soprattutto alla luce dello sfavore che il procedimento contumaciale gode avanti alla Corte dei diritti Umani, e la seconda inerente la possibilità per il difensore di richiedere espressamente la traduzione della sentenza per il proprio assistito. I dubbi, che sinceramente non paiono giustificati e legittimi se non nell’ottica di quella clausola ad escludendum contenuta nella pronuncia in commento, dovrebbero evaporare il 20 ottobre 2013 allorché, almeno sotto questo profilo, il diritto alla difesa vedrà riconosciuto un altro e fondamentale tassello della sua complessa ricostruzione. L’obbligo motivazionale . La pronuncia in esame ribadisce i contenuti, ben noti, che deve possedere la motivazione del provvedimento di secondo grado al fine di non incorrere nel vizio della cosiddetta “doppia conforme”. La Corte ancora una volta, e sotto questo profilo il ragionamento logico giuridico pare davvero esente da vizi, sottolinea come sia inaccettabile il richiamo apodittico o ripetitivo alla motivazione resa dal Giudice di primo grado, essendo il giudice del gravame obbligato a dar conto della propria autonoma convinzione che, può essere dichiarata attraverso il recepimento della motivazione resa dal Giudice di primo grado, solo laddove l’appellante abbia riproposto questioni di fatto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice oppure questioni generiche e superflue palesemente infondate. La motivazione per relationem si deve invece ritenere inammissibile laddove l’appellante abbia criticato specificamente le soluzioni logico giuridiche adottate dal giudice di primo grado con motivi nuovi e non riproposti. In tal caso la motivazione resa si rivelerebbe epifania del vizio motivazionale censurato dall’articolo 606, comma 1, lett. e del codice di rito e la pronuncia, conseguentemente, emessa in difetto dei presupposti logico giuridici ex lege richiesti.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 luglio 2012 - 4 febbraio 2013, numero 5486 Presidente Squassoni – Relatore Savino Ritenuto in fatto Con sentenza in data 20.10.010 il GUP del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava F.C.F., F.M.E., C.A.I. colpevoli dei reati di induzione e di sfruttamento della prostituzione articolo 110, 81 cpv., 3 numero 8 L. 75/1058, 61 numero 11 c.p. capo E ai danni di G.I.C., Fe.Fi., Ci.Fi.Ma., D.A.C., M.E., Mo.Da.Cr., con l'aggravante, contestata in fatto, della pluralità delle parti offese di cui all'articolo 4 numero 7 L numero 75/1958, commesso fino al omissis e del reato di cui agli articolo 110, 81 cpv, 600 bis c.p. articolo 3 numero 8 L.75/58 capo D , induzione e sfruttamento della prostituzione di A.I.L. , minorenne, accertato il 23.8.09, e sono stati condannati, F.C. alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 40.000 di multa, F.M.E. alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 12.000 di multa, C.A.I. alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 20,000 di multa. Proposto appello da parte degli imputati, con sentenza in data 11.10.011 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva F.C.F. e C.A.I. dal reato di induzione della prostituzione di cui al capo D , per non aver commesso il fatto. Riduceva la pena inflitta a F.C. alla misura di anni cinque di reclusione ed Euro 30.000 di multa e a C.A.I. alla misura di anni quattro di reclusione ed Euro 10.000 di multa di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. F.C.F. e C.A.I. hanno proposto, per il tramite del difensore, ricorso per cassazione avverso detta sentenza per i seguenti motivi 1 - 2 violazione ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 143 c.p.p. per la mancata traduzione delle sentenza di primo e secondo grado nella lingua di conoscenza degli imputati. Lamenta la difesa dei ricorrenti l'inosservanza dell'obbligo di traduzione della sentenza agli imputati, cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, rilevando che l'impugnazione della sentenza di primo grado non vale a sanare la nullità posto che i predetti avrebbero potuto censurare i motivi proposti dal difensore o proporre personalmente appello se avessero avuto modo di comprenderne il contenuto della sentenza. 3 - violazione ed erronea applicazione della legge penale, mancanza ed illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606 lett. B e E c.p.p., in relazione allo sfruttamento di altre donne da parte di C.A.I. . Lamenta il difensore la carenza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto il concorso morale del C. nello sfruttamento della prostituzione delle altre donne diverse dalla moglie sulla base del richiamo alle motivazioni della sentenza di primo grado, già oggetto di specifiche censure in appello, senza fornire alcuna risposta a tali censure, limitandosi ad apodittiche affermazioni non sorrette da alcuna risultanza istruttoria, o invocando elementi in conferenti, inidonei ad integrare la prova del concorso contestato. 4 - violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606 comma primo lett. B e E c.p.p., con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1 - I primi due motivi del ricorso, di ugual contenuto, concernono la mancata traduzione nella lingua di conoscenza degli imputati delle sentenze di primo e di secondo grado. La dibattuta questione circa l'esistenza di un obbligo di traduzione della sentenza nella lingua conosciuta all'imputato alloglotta involge l'interpretazione del disposto dell'articolo 143 c.p.p., ovvero se esso riguardi i soli atti orali che si svolgono in presenza dell'imputato od anche quelli scritti come, appunto, una sentenza . In passato si sono registrate pronunce volte ad affermare in ogni caso la sussistenza dell'obbligo della traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato straniero, sul presupposto di una lesione dei diritti di difesa che altrimenti deriverebbe dalla preclusione della possibilità di proporre personalmente impugnazione l'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana ha diritto alla traduzione della sentenza, risultando altrimenti pregiudicato nell'esercizio delle facoltà di proporre impugnazione personalmente o di togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore Sez. 6, Sentenza numero 4929 del 23/11/2006 - 7/2/2007 Rv. 236409 , la mancata traduzione, nella lingua conosciuta dall'imputato che non comprenda l'italiano, dell'estratto contumaciale della sentenza, determina una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa Sez.3,numero 181 del 15/11/2007, Rv. 238605 . Tuttavia il più recente orientamento di questa Corte sviluppatosi in materia di traduzione degli atti processuali agli imputati alloglotti, ha ritenuto che sussiste l'obbligo di traduzione solo per gli atti cui lo straniero, che non comprende la lingua italiana, partecipi direttamente. Di conseguenza è stato escluso l'obbligo della traduzione per quegli atti, quale l'estratto contumaciale della sentenza, che, essendo preordinati a dare impulso alla fase successiva solo eventuale, sono rimessi all'iniziativa ed alla valutazione della parte interessata. Peraltro l'estratto contumaciale non può definirsi atto cui l'imputato partecipa direttamente secondo i requisiti prescritti dall'articolo 143 c.p.p. per l'assistenza dell'interprete. La stessa conclusione è stata ritenuta valida nel caso in cui l'imputato ha avuto immediata cognizione del dispositivo - per essere stato presente all'udienza in cui ne è stata data lettura anche in questo caso il diritto ad impugnare non può ritenersi menomato dalla mancata traduzione della sentenza, posto che l'imputato ha tutto il tempo per poter conoscere il testo della decisione di conseguenza l'interesse a difendersi, attivando gli ordinari mezzi di gravame, può essere adeguatamente assicurato attraverso la traduzione a proprie spese del dispositivo e della motivazione Cass. sez 3, 18.3.011 numero 26703, sez. 2 7.12.011 numero 46897, 17.12.010 numero 11311, sez 1 31.3.010 numero 24514 . Secondo tale orientamento, quindi, la mancata traduzione non incide sulla validità della sentenza, ma al più sulla sua efficacia, vale a dire sull'attitudine a determinare il decorso dei termini per l'impugnazione, differito al momento in cui il destinatario abbia compreso il contenuto del provvedimento. La circostanza che, al fine dell'esercizio della facoltà di impugnazione, l'interessato debba avvalersi di un interprete per la traduzione della sentenza anche senza oneri personali, quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato può soltanto comportare l'eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione Sez. 6, numero 38639 del 30/09/2009, dep. 05/10/2009, Pantovic, Rv. 245314 . Si è finanche ritenuto in proposito che eventuali difficoltà connesse alla mancata traduzione della sentenza nei casi in cui la ricerca dell'assistente e le operazioni di traduzione richiedano tempi in concreto incompatibili con il rispetto dei termini per impugnare, tanto più quando l'interessato si trovi in stato di detenzione , possono scongiurarsi configurando una situazione obbiettivamente insuperabile e perciò riconducibile al concetto di forza maggiore per la quale, soccorre l'istituto della restituzione in termini di cui all'articolo 175 c.p.p., comma 1. Alla stregua dei principi sopra illustrati, si deve ritenere che la sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta. Sez. 2,17/12/2010, dep. 22/03/2011 Sez. 3, 18/03/2011 dep. 07/07/2011 Rv. 250636 . Dai principi testé illustrati, discende che, se è vero che la condizione di straniero dell'imputato non fa scattare automaticamente l'obbligo di provvedere alla traduzione della sentenza, è pur vero che se il predetto, dando prova di non conoscere la lingua italiana, ne faccia richiesta, la traduzione deve essergli accordata. A tale conclusione si perviene sulla base di un'interpretazione orientata delle norme in materia in conformità della direttive CEDU, che prevedono il diritto dell'imputato alloglotta di richiedere ed ottenere la traduzione nella lingua di sua conoscenza. Quanto al coordinamento con la normativa sovraordinata, si rammenta che, come affermato in diverse pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo, l'articolo 6, par. 3 CEDU richiede solo che la persona che non comprenda o non si esprima nella lingua usata nel processo, sia assistita da un interprete, ma non che sia effettuata la traduzione scritta di ogni documento della procedura tra le tante, Corte CEDU, 24/02/2005, Husain c. Italia 11/01/2011, Hacioglu c. Romania . Sez. 2, 07/12/2011 dep. 20/12/2011 Rv. 251453 . Senonché, con la direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali, è stata introdotta, all'articolo 3 commi 1 e 2, una nuova disposizione, che, innovando il precedente sistema, prescrive agli Stati membri di assicurare agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale, entro un tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa, fra i quali rientrano anche le sentenze. Ai sensi dell'articolo 8, è comunque previsto il termine finale del 27 ottobre 2013 per l'adeguamento a tale direttiva da parte degli Stati membri con l’emanazione delle norme interne necessarie per la sua attuazione. Alla luce di tale mutato orientamento, si deve ritenere che, anche se non è ancora operativa nell'ordinamento dello stato Italiano tale direttiva, non essendo ancora decorso il termine finale per l'adeguamento da parte degli stati membri dell'Unione Europea, sin da ora occorre procedere un'interpretazione della normativa interna orientata secondo i principi espressi dalla direttiva CEDU. Da ciò deriva che, ferma restando l'insussistenza di un obbligo di traduzione della sentenza in via preventiva, a detta traduzione deve farsi obbligatoriamente luogo in presenza di espressa richiesta dell'imputato alloglotta. Orbene, in base agli atti a disposizione di questa Corte non è dato sapere se gli imputati abbiano rappresentato di non conoscere la lingua italiana ed abbiano richiesto la traduzione della sentenza. Stante il carattere derimente di siffatta richiesta al fine del riconoscimento o meno del diritto alla traduzione della sentenza, e, dunque, di accertare la fondatezza della doglianza relativa alla mancata traduzione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano affinché venga effettuata dai giudici di rinvio una verifica su tale punto. 2 - Quanto al motivo relativo allo sfruttamento di altre donne da parte di C.A.I. , assume il difensore del predetto imputato che, a parte la condotta di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione della moglie, Ci.Fi.Ma. , per la quale vi è stata ammissione da parte dell'imputato, dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun elemento di prova della sua partecipazione allo sfruttamento della prostituzione delle altre donne diverse dalla moglie da ciò discende, a parere del difensore, il venir meno della contestazione di cui al capo E relativamente alla prostituzione delle altre ragazze indicate nel capo di imputazione, nonché dell'aggravante, contestata in fatto, della pluralità delle parti offese di cui all'articolo 4 numero 7 L numero 75/1958. A tale riguardo la difesa del C. censura l'impugnata sentenza per aver fondato la responsabilità dell'imputato anche con riguardo al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione delle altre giovani diverse dalla moglie, sul concorso morale nelle reciproche condotte di sfruttamento e per aver tratto elementi dimostrativi di detto concorso nella sua partecipazione alle spese di locazione dell'appartamento occupato da tutti gli imputati, circostanza, a suo avviso, irrilevante ai fini della prova del concorso. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata fornisce una motivazione inadeguata del concorso del C. ai reati contestati al capo E con riguardo alle altre giovani diverse dalla moglie, limitandosi ad un generico riferimento alla costante collaborazione del predetto col F.C. nello sfruttamento di tutte le ragazze ed operando un rinvio alla ricostruzione dei fatti come articolata dal primo giudice cui si riporta integralmente. Giova rammentare, con riferimento all'operato rinvio, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo al rapporto fra le motivazioni delle sentenza di merito di primo e secondo grado. Si è costantemente affermato che, allorché dette sentenze concordino nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, esse si integrano vicendevolmente e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente formando un unico complesso corpo argomentativo Cass. sez. I 26.6.2000 numero 8868, sez. II 13.1.97 numero 11220 . Sempre in tema di integrazione fra le conformi sentenze di primo e secondo grado, qualora la sentenza di secondo grado non contenga una autonoma motivazione ma si limiti a richiamare quella di primo grado, recependola, siffatta motivazione per relationem da parte del giudice dell'impugnazione è consentita ove l'appellante abbia riproposto questioni di fatto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure questioni generiche e superflue, palesemente inconsistenti quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante con motivi nuovi non riproposti, attinenti l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, sussiste il vizio di motivazione sindacabile ai sensi dell'articolo 606 co. 1 lett. E c.p.p. se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla inadeguatezza o inconsistenza dei motivi di appello Cass. sez IV 14.2.08 numero 15227 . Fatta questa premessa, deve ritenersi che, in presenza di specifico motivo di appello consistente nell'argomentata censura dell'iter logico della sentenza impugnata quanto al profilo della partecipazione dell'imputato C. al favoreggiamento e sfruttamento delle altre prostitute, la sentenza impugnata non fornisca un'adeguata risposta circa la sussistenza di elementi fattuali idonei ad attribuire al C. , al di là di generici riferimenti non individualizzanti sulla comune gestione della prostitute, un ruolo concreto del predetto nell'attività di favoreggiamento e di sfruttamento. E comunque, anche a voler ritenere la motivazione della sentenza impugnata integrata da quella di primo grado, rileva questa Corte che neppure il primo giudice fornisce una esaustiva convincente spiegazione della partecipazione del C. allo sfruttamento e favoreggiamento delle altre donne diverse dalla moglie. Detta sentenza, nel fare riferimento ad un concorso morale degli imputati nelle reciproche condotte di sfruttamento, esplicitato nel senso che, avendo tutti consapevolezza della prostituzione di tutte le donne, l'attività svolta da ciascuno ha contribuito a rafforzare il proposito di ognuno di essi , non spiega in che cosa sia consistito l'apporto causale del C. alla realizzazione del proposito criminoso e non indica alcun elemento dimostrativo del contributo dato dal predetto ad una della varie fasi dell'attività criminosa anche se solo in termini di rafforzamento dell'altrui proposito o di agevolazione dell'opera dei concorrenti. La circostanza, posta in rilievo dal primo giudice, della condivisione della sistemazione abitativa con partecipazione alle spese di gestione non è di per sé elemento sintomatico della partecipazione concorsuale all'attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione anche delle altre donne gestite dal F. , in quanto gli imputati contribuivano alle spese della locazione, dividendosele fra loro, ognuno in ragione della parziale occupazione dell'immobile il che dimostra che non vi era una gestione comune dei denari provento del meretricio e che la ripartizione del canone di locazione e delle altre spese connesse, era dovuta all'occupazione da parte di ciascun imputato, per contro proprio, di una porzione dell'appartamento. Alla stregua di tali considerazioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano la quale dovrà ulteriormente accertare l'eventuale partecipazione del C. al favoreggiamento e sfruttamento delle prostitute indicate nel capo e diverse dalla moglie, Ci.Fi.Ma. , con l'indicazione di eventuali risultanze istruttorie che depongano in tal senso. 3 - Quanto alla censura attinente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche al C. e al F. , si ricorda che la concessione o meno delle attenuanti generiche, al pari della statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione. Sez. U, Sentenza, del 25/02/2010 Ud. dep. 18/03/2010 Rv. 245931, Sez. 2, Sentenza del 18/01/2011 Ud. dep. 01/02/2011 Rv. 249163 . Fatta questa premessa, si deve rilevare, con riguardo al C. , che l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza conseguente all'inadeguata motivazione in ordine all'accertamento dello sfruttamento da parte del predetto della altre prostitute diverse dalla moglie, come sopra esposto punto 2 , comporta, come logica conseguenza, che, fino a quando non sarà accertata la reale portata della condotta del C. , se cioè estesa o meno anche allo sfruttamento delle altre prostitute, non sarà possibile effettuare una valutazione in termini di gravità della condotta neppure in funzione del riconoscimento delle attenuanti generiche. In conseguenza dell'annullamento del punto della sentenza concernente l'accertamento della condotta del C. , viene meno anche la motivazione sottesa al diniego della attenuanti generiche, fondata su una ritenuta gravità della sua condotta, la cui ampiezza deve essere rivalutata in sede di rinvio ai giudici di merito. Quindi, anche con riguardo alla statuizione sulle attenuanti generiche per C. , la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di merito che dovrà riconsiderare i presupposti per la concessione o meno di dette attenuanti al suindicato imputato, all'esito del nuovo accertamento sulla condotta di favoreggiamento e sfruttamento delle altre donne da parte del medesimo. Per quanto riguarda il F. , la sentenza impugnata non si è limitata a richiamare, facendole proprie, le conclusioni della sentenza di primo grado con riguardo al diniego delle attenuanti generiche ma, in aggiunta alle argomentazioni del primo giudice, ha fornito una propria adeguata motivazione della scelta operata, insindacabile in questa sede, ponendo in evidenza modalità della condotta rilevanti sia fini della valutazione della gravità dei fatti, sia ai fini del giudizio di pericolosità degli imputati. Quanto poi all'incensuratezza dell'imputato e al suo comportamento processuale, elementi dedotti dalla difesa del ricorrente a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche, si osserva che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 62 bis c.p., aggiunto dall'articolo 1 co. 1 d.l. 23.5.08 numero 92 convertito con modifiche nella legge 24.7.08 numero 125, la sola incensuratezza del condannato non può essere per ciò sola posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche l'ammissione di responsabilità dell'imputato non spiega alcun rilievo nella valutazione del suo comportamento in quanto la collaborazione da lui prestata non ha apportato alcun decisivo contributo ai fini dell'accertamento dei fatti stante l'inequivoco quadro probatorio a suo carico. Il motivo va dunque disatteso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.