Patrocinio gratuito per la donna: esclusi i redditi del marito. Perché con lui è scontro legale...

In ballo una vicenda giudiziaria che vede l’uomo sotto accusa per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza, e la donna costituita parte civile. Situazione conflittuale evidente tra i due coniugi. Di conseguenza, la donna ha fatto bene a considerare solo i propri redditi – nulli – nella presentazione della domanda per il patrocinio a spese dello Stato.

Battaglia legale in famiglia moglie contro marito. Sul tavolo due accuse pesantissime, che pendono sul capo di lui violazione degli obblighi di assistenza familiare da un lato e maltrattamenti contro familiari . Ebbene, a prescindere dall’esito conclusivo del procedimento – che, per la cronaca, vede l’uomo condannato in Tribunale –, è assolutamente illogico negare il patrocinio gratuito alla donna, conteggiando anche i redditi prodotti dal marito. Cassazione, sent. n. 45578/2013, Quarta Sezione Penale, depositata oggi Oltre i numeri A ‘bloccare’ la donna è l’azione dell’ amministrazione finanziaria che ottiene dal Tribunale la revoca dell’ ammissione al patrocinio a spese dello Stato . Ciò perché è stato riscontrato un reddito superiore al limite di legge . Per la precisione, la donna dichiarato assenza di reddito , ma non ha conteggiato – ecco l’errore, secondo l’amministrazione finanziaria – il reddito prodotto dal marito. A porre rimedio a questa assurda decisione arriva la presa di posizione dei giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dalla donna, ridanno vita all’ originario atto di ammissione al gratuito patrocinio. Decisiva la semplice constatazione che la donna è parte civile nel procedimento a carico del marito, accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e maltrattamenti contro familiari . Ci si trova di fronte, quindi, a una situazione conflittuale fra i due coniugi – conclusasi, per l’uomo, con la affermazione di responsabilità e la condanna al risarcimento del danno in ordine ad ambedue i delitti –, quindi sarebbe stato logico e corretto, anche alla luce della normativa, prendere in esame solo il reddito personale della donna. Quest’ultima ha dimostrato, in maniera chiara, la inesistenza di redditi personali , come testimoniato anche da un documento dell’amministrazione finanziaria . Per questo motivo, è da azzerare il provvedimento di revoca , adottato dal Tribunale su input dell’amministrazione finanziaria salvo, in maniera definitiva, quindi, il diritto della donna al patrocinio a spese dello Stato .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 ottobre – 12 novembre 2013, n. 45578 Presidente Sirena – Relatore Blaiotta Motivi della decisione 1. Su richiesta dell'amministrazione finanziaria il Tribunale di Teramo ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello stato di D.E., avendo riscontrato reddito superiore al limite di legge. 2. Ricorre per cassazione l’interessata esponendo che il provvedimento impugnato la riguarda nella veste di parte civile in procedimento a carico del coniuge imputato in ordine ai reati di cui agli articoli 570 e 572 cod. pen. In conseguenza l'ordinanza reca violazione dell'art. 76 comma 4 del d.P.R. 115 del 2002 che prescrive espressamente che si fa riferimento al solo reddito personale e non a quello familiare quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui convivente. Nel caso di specie tale situazione conflittuale era evidente attesa la natura del processo, conclusosi con sentenza del Tribunale di affermazione di responsabilità e condanna al risarcimento del danno in ordine ad ambedue i delitti in questione. Ne discende che deve aversi riguardo alla situazione personale della ricorrente a proposito della quale viene allegata attestazione della quale emerge l'inesistenza di redditi personali ostativi all'accoglimento della richiesta. 3. Il ricorso è fondato. L'esame degli atti disponibili consente di cogliere che, effettivamente, la fruizione del patrocinio a spese dello Stato è afferente a procedimento che vede la D. persona offesa e parte civile in procedimento a carico del coniuge, per reati afferenti alla vita familiare. In tale situazione, come correttamente dedotto, alla stregua della normativa evocata non può tenersi conto dei redditi del coniuge e poiché la situazione della donna come esposta in documento dell'Amministrazione finanziaria, mostra l'assenza di redditi, l'atto di revoca di cui si discute deve essere annullato senza rinvio, affinché riviva l'originario atto di ammissione. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.