SEZIONI UNITE 13 NOVEMBRE 2012, numero 19702 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL’AZIONE - PRESCRIZIONE DELL’AZIONE - IN GENERE. Impegno del venditore ad eliminare i vizi - Accettazione del compratore - Effetti - Insorgenza di un’autonoma obbligazione di fare - Conseguenze. VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE NOZIONE, DISTINZIONI . Esaustività dei rimedi ex articolo 1490 ss. cc - Conseguenze - Azione “di esatto adempimento” - Spettanza - Esclusione - Eccezioni. - In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’articolo 1490 cc, qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di “facere”, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’articolo 2936 cc, l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’articolo 1495 cc, mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale. - In tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli articolo 1490 ss. cc, che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della “actio quanti minoris” o della “actio redhibitoria”. Ne consegue che il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - di un’azione “di esatto adempimento” per ottenere dal venditore l’eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. - In ordine al primo principio, si richiama Cass. Sez. 3, Sentenza 747/2011 in tema di compravendita, l’impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell’originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’articolo 1495 cod. civ. ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l’esatto adempimento dell’obbligo di riparazione o sostituzione della “res”, assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell’esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell’obbligazione originaria e la prescrizione - venuta meno la regola “eccezionale” dell’articolo 1495 cc - decorre secondo l’ordinario termine decennale di cui all’articolo 2946 cc. E si veda anche Cass. Sez. U, Sentenza 13294/2005 in tema di compravendita, l’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva novazione oggettiva articolo 1230 cc dell’originaria obbligazione di garanzia articolo 1490 cc , ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’articolo 1495 cc, ai fini dell’esercizio delle azioni risoluzione del contratto o riduzione del prezzo previste in suo favore articolo 1492 cc , sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione articolo 2944 cc infatti, solo in presenza di un accordo delle parti espresso o “per facta concludentia” , il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l’originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l’impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva. - Con riferimento al secondo principio, si veda Cass. Sez. 2, Sentenza 5202/2007 l’azione di risarcimento dei danni proposta, ai sensi dell’articolo 1494 cc, dall’acquirente non si identifica né con le azioni di garanzia di cui all’articolo 1492 cc, né con l’azione di esatto adempimento. Infatti, mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall’inadempimento del venditore, l’azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest’ultimo, consistente nell’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l’altro, che tale azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo. SEZIONI UNITE ORDINANZA 18 OTTOBRE 2012, numero 17845 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Proroga della giurisdizione ex articolo 23 del Regolamento CE 44/2001 - Accordo del quale sia parte una società - Sottoscrizione del rappresentante legale - Necessità - Fattispecie. L’accordo di deroga della giurisdizione dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento CE 44/2001, ove ne sia parte una società, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale di questa. Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, poiché il documento recante l’accordo di deroga era sottoscritto da un dipendente della società italiana, che non risultava munito del potere rappresentativo . Si veda Cass. Sez. U, Sentenza 3568/2011 in tema di deroga alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero, l’articolo 4 della legge 218/1995, là dove richiede che detta deroga sia provata per iscritto, deve essere interpretato - alla luce dell’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, nonché dell’articolo 23 del Regolamento CE del Consiglio 44/2001, e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea - nel senso di attribuire rilevanza, quale idoneo equipollente della prova scritta della convenzione di deroga sottoscritta da entrambe le parti, al comportamento concludente delle medesime, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto comportamento preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti ne consegue che, nel campo dei trasporti marittimi internazionali, dove la polizza di carico è sottoscritta, per prassi abituale, dal solo vettore e non anche dal caricatore, può ritenersi idonea prova dell’accordo di deroga la polizza di carico redatta su modulo, predisposto da un solo contraente e dal medesimo soltanto sottoscritto, che rechi la clausola di attribuzione della competenza ad un determinato foro, qualora il caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l’abbia ricevuta senza contestazioni e l’abbia negoziata a favore del ricevitore.