Ai fini della configurabilità del reato di ingiuria non è richiesta la sussistenza dell’animus iniurandi, essendo sufficiente il dolo generico, anche in forma di dolo eventuale.
Il fatto. Il Giudice di pace di Savona aveva assolto l’imputata, con la formula perché il fatto non sussiste, dal reato di ingiuria in danno di due agenti della Guardia di finanza ritenendo mancante l’elemento soggettivo. Il dolo generico è sufficiente. La Corte di Cassazione, sezione Quinta Penale, si è pronunciata con sentenza numero 42278 del 9 ottobre 2014, ribadendo il costante orientamento della giurisprudenza nell’affermare che, ai fini della configurabilità del reato di ingiuria, non è richiesta l’esistenza dell’animus iniurandi, essendo sufficiente il dolo generico anche in forma di dolo eventuale, in quanto basta che l’agente faccia consapevolmente uso di espressioni o parole socialmente interpretabili come offensive in base al loro significato oggettivo per l’intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario, a prescindere dalle sue intenzioni. A fronte di ciò, risulta palesemente erronea la decisione del primo giudice circa il difetto dell’elemento psicologico. La Corte ha pertanto annullato la sentenza con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 luglio – 9 ottobre 2014, numero 42278 Presidente Dubolino – Relatore Lapalorcia Ritenuto in fatto 1. Il PG presso la Corte di Appello di Genova ha proposto appello avverso la sentenza in data 30-10-2012 con la quale il Giudice di pace di Savona aveva assolto R.V., con la formula perché il fatto non sussiste, dal reato di ingiuria in danno di due agenti della Guardia di finanza ritenendo mancante l'elemento soggettivo. 2. Gli agenti erano ritenuti credibili quanto alla pronuncia delle frasi da parte dell'imputata, ma la circostanza che il teste Galanti, terzo estraneo, avesse affermato di non aver udito insulti, era interpretata nel senso del mancato percepimento da parte di questi del carattere offensivo delle frasi. 3. Il tribunale di Savona con ordinanza 10-10-2013, rilevato che la sentenza era solo ricorribile per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa corte. 4. Il PG impugnante chiede il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata e la condanna alla pena di legge deducendo erroneità della decisione e motivazione contraddittoria ed illogica in quanto l'assenza del dolo era stata ritenuta per mancanza dell'intenzione di offendere e, pur essendo stata riconosciuta la pronuncia della frase offensiva, del resto confermata dai finanzieri le cui dichiarazioni non richiedevano riscontri esterni -mentre i testi a difesa si erano limitati a dichiarare di non aver sentito gli insulti-, essa era stata attribuita all'espressione in maniera poco educata di una frustrazione della V 5. Per contro, al di là degli stati d'animo dell'imputata valorizzati in sentenza, ricorreva l'intenzione della stessa di offendere l'onore e il prestigio di chi la stava disturbando nel suo lavoro di barista per controllare l'emissione degli scontrini fiscali. 6. Il 20-6-2014 il difensore della V. ha depositato memoria con la quale sostiene l'inammissibilità dell'impugnazione del PG da un lato perché proposta avverso sentenza solo ricorribile per cassazione, dall'altro perché fondata su censure di merito accompagnate dalla richiesta di condanna, quindi insuscettibile, in base al suo contenuto, di essere qualificata come ricorso. 7. Comunque le questioni prospettate non sarebbero deducibili in cassazione in quanto relative alla rivisitazione del materiale probatorio già oggetto di valutazione esente da vizi da parte del primo giudice, mentre il richiamo generico ed incompleto ad atti probatori renderebbe l'atto non autosufficiente. 8. Il difensore chiede quindi l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione. Considerato in diritto 1. Va premesso, a contrastare la prima argomentazione della memoria dei difensore dell'imputata, che ogni impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, onde, se proposta a giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente articolo 568, comma 5, cod. proc. penumero . Il che è avvenuto nel caso di specie. 2. Neppure è esatto il rilievo della difesa secondo cui i motivi di doglianza graviterebbero esclusivamente nell'orbita dei merito. 3. Per quanto, infatti, le conclusioni formalmente assunte dal PG impugnante siano in linea, piuttosto che con quelle proprie del ricorso per cassazione, con l'appello erroneamente proposto, nondimeno nelle censure mosse alla sentenza di assoluzione del giudice di pace si individuano vizi di legittimità catalogabili come violazione di legge e vizio di motivazione. 4. Invero, premessa la contraddizione, rilevabile ictu oculi, tra la motivazione della pronuncia, incentrata sul difetto dell'elemento psicologico, ed il dispositivo della stessa, di assoluzione per insussistenza del fatto -contrasto rilevante a fini civilistici in quanto quest'ultima formula è preclusiva dell'azione risarcitoria-, il PG risulta aver dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al profilo dell'elemento psicologico del reato e in punto di esclusione dell'offensività della frase. 5. Ciò posto, il ricorso è fondato. 6. Occorre tuttavia considerare che, mentre l'organo impugnante ha ritenuto necessaria per la configurazione del reato l'intenzione di offendere, reputandola ricorrente nel caso di specie il giudice di pace l'aveva invece esclusa , la giurisprudenza di questa corte è costante nell'affermare che, ai fini della configurabilità del reato di ingiuria, non è richiesta la sussistenza dell'animus iniurandi, essendo sufficiente il dolo generico anche in forma di dolo eventuale, in quanto basta che l'agente faccia consapevolmente uso di espressioni o parole socialmente interpretabili come offensive in base al loro significato oggettivo per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario, a prescindere dalle sue intenzioni Cass. 6169/2012 . 7. La censura, investendo il dolo dei reato, si attaglia comunque alla fattispecie e, facendo applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale appena richiamato, risulta a maggior ragione palesemente erronea, a fronte della sufficienza del dolo generico, la decisione del primo giudice circa il difetto dell'elemento psicologico, non risultando giustificato, se non con il richiamo all'espressione in maniera poco educata di uno stato d'animo di frustrazione della V. -il che peraltro afferisce alla sfera dei motivi della condotta-, il carattere non offensivo della frase ' .mi avete rotto i coglioni . mi avete già inculato una volta, questa volta non mi inculate più'. 8. Ciò anche, come il PG impugnante non ha mancato di evidenziare, in ragione dei contesto e della personalità degli offesi i quali, agenti della guardia di finanza, stavano contestando alla V., barista, la mancata emissione di uno scontrino fiscale. Il che rimanda al criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto sociale ed ambientale nel quale la frase ingiuriosa è stata pronunciata, pure affermato dalla giurisprudenza di questa corte Cass. 11632/2008, Rv. 239479 . 9. La sentenza impugnata pecca quindi anche di illogicità laddove pretende di rimettere ad una singola persona -il teste cd estraneo, il quale peraltro aveva addirittura dichiarato di non aver sentito la donna pronunciare insulti la valutazione dell'offensività delle parole peraltro pacificamente profferite dalla prevenuta all'indirizzo degli agenti. 10. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice a quo in persona di diverso magistrato , il quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, terrà conto delle indicazioni di cui sopra. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Savona per nuovo esame.