L’imprevedibile cambiamento giurisprudenziale non può danneggiare il terrorista ETA

Vi è stata violazione dell’art. 7 CEDU nulla poena sine lege , per aver le autorità spagnole rinviato la data di messa in libertà definitiva di una persona condannata per terrorismo, in applicazione di una nuova giurisprudenza del Tribunale Supremo, intervenuta dopo la sua condanna.

Lo ha stabilito la Grande Chambre, con la sua sentenza definitiva, resa il 21 ottobre 2013, nel caso Del Rio Prada c. Spagna, ricorso n. 42750/09. Il caso. La ricorrente, Inés Del Rio Prada, è una cittadina spagnola attualmente detenuta in un cento penitenziario spagnolo. Tra il dicembre 1988 e maggio 2000, a l’esito di 8 procedimenti penali distinti, era stata condannata per differenti delitti collegati ad attentati terroristici la durata totale delle pene era superiore a 3000 anni. All’epoca dei fatti, in virtù della normativa in vigore in Spagna, la durata della pena da scontare per un condannato non poteva eccedere 30 anni, per le pene pronunciate – come nel caso di Del Rio Prada – per delitti in connessione giuridica e cronologica. Inoltre, la detenuta, grazie al lavoro svolto durante la detenzione, si era vista accordare uno sconto” di 9 anni. Nel frattempo, scontata la pena, la detenuta sarebbe dovuta tornare in libertà, ma il Tribunale Supremo spagnolo, ha cambiato orientamento giurisprudenziale sul condono della pena. Questa nuova giurisprudenza – detta dottrina Parot -, introdotta nel 2006, calcola i benefici di pena sul cumulo delle condanne e non sui 30 anni di reclusione massima fino a quel momento previsti dal codice penale. Alla luce di ciò, è stato richiesto alle autorità penitenziarie di modificare la data prevista per la scarcerazione della Sig.ra Del Rio Prada, procedendo, così, a un nuovo calcolo, con i benefici di pena applicati su ciascuna delle pene pronunciate, prese singolarmente. Scontata una pena maggiore. La nuova data per l’uscita dal penitenziario è stata fissata nel 2017, pertanto, visto il rigetto del ricorso della ricorrente da parte dei Tribunali spagnoli, la donna ha invocato, dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la violazione dell’art. 7 CEDU nulla poena sine lege , lamentando il prolungamento della sua detenzione di circa 9 anni, in seguito al cambiamento giurisprudenziale. Per la Corte di Strasburgo, la ricorrente ha potuto fare affidamento sulla pratica per il calcolo dei benefici di pena sui 30 anni, come avevano potuto beneficiare numerose altre persone, credendo che lo stesso trattamento le sarebbe stato applicato. Quindi, l’applicazione della c.d. dottrina Parot, ha privato la donna delle agevolazioni dei benefici di pena infatti, ora deve scontare una pena di 30 anni di carcere effettivi, sulla quale gli sconti” non hanno più alcuna incidenza. Come affermato dai giudici europei, all’epoca delle pronunce, niente indicava l’esistenza di una tendenza percettibile nell’evoluzione della giurisprudenza, dunque, la ricorrente non poteva aspettarsi il mutamento operato in seguito all’adozione del 2006. Avuto riguardo alle circostanze particolari del caso e al bisogno urgente di mettere fine alle violazioni constatate, la Corte ha dichiarato che le autorità spagnole devono assicurare la libertà della Sig.ra Del Rio Prada nel più breve termine possibile. Inoltre, la Spagna, è stata condannata a versare alla ricorrente 30.000€ per danni morali.

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