Procedimenti celeri o indennizzo per ogni giorno di ritardo?

Dal 9 agosto 2013, gli obiettivi di rilancio dell’economia, sanciti dal Decreto del fare ”, sono finalmente divenuti una realtà giuridica. Con tale riforma, infatti, il legislatore ha inteso mettere sotto accusa l’agire lento e farraginoso dell’apparato pubblico, introducendo un’ulteriore disciplina sanzionatoria per quelle Amministrazioni che si rivelino inadempienti nella conclusione dei procedimenti di loro spettanza.

A tal fine, il nuovo comma 1 bis , ospitato nell’art. 2 bis della Legge n. 241/1990, sancisce il diritto per i cittadini di ottenere un indennizzo automatico e forfettario da parte delle Amministrazioni che non abbiano osservato i termini per emanare il provvedimento richiesto. Danno da ritardo. La norma si pone, così, a coronamento di quel processo di responsabilizzazione dell’agire pubblico che aveva preso lentamente avvio negli anni ‘90, culminando nella condanna al risarcimento del danno ingiusto cagionato dalle Amministrazioni per l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione dei procedimenti. Nel tentativo di razionalizzare l’attività amministrativa, alla luce del principio di semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni, la nuova norma stabilisce che, ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, avviato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo per la P.A. di pronunziarsi, il privato ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge. Indennizzo automatico e forfettario a carico della PA. Stando al dettato della norma, le Amministrazioni pubbliche inadempienti, incorreranno in una sanzione pecuniaria stabilita nella somma di 30,00 euro per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di 2.000,00 euro, da corrispondere al privato a titolo di indennizzo. Di conseguenza, il cittadino o l’impresa che vogliano richiedere la somma loro spettante, dovranno, nel termine di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, rivolgersi al responsabile appositamente nominato dall’Amministrazione, ovvero al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, che deciderà se concludere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto, oppure se provvedere alla liquidazione della somma stabilita per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui anche il responsabile del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l’indennizzo, l’interessato potrà proporre ricorso al giudice amministrativo, con il beneficio della riduzione del contributo unificato della metà. Laddove, poi, il giudizio si concluda con una condanna dell’Amministrazione, il provvedimento sarà prontamente comunicato alla Corte dei Conti e al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo. Tuttavia, data la novità dell’indennizzo e i delicati problemi di ordine finanziario ad esso collegati, la disposizione sarà immediatamente operativa per le domande riguardanti l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa, presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto del fare . Infine, il legislatore ha stabilito che entro 18 mesi, dovranno essere stabilite la conferma dell’indennizzo e la sua rimodulazione o eventuale estensione, alle altre tipologie di procedimenti. Da quanto si evince dalla norma, l’intento del legislatore è stato quello di porre rimedio alle lungaggini procedimentali attraverso la minaccia di un danno per le casse delle Amministrazioni, che, di conseguenza, si impegneranno ad assicurare la certezza dei termini procedimentali onde non incorrere nel pagamento delle somme suddette che, seppur forfettarie, costituirebbero pur sempre un onere rilevante per le stesse. Più garanzie per il privato cittadino? Grazie, dunque, alle novità legislative in materia di danno da ritardo, si è assistito ad un arricchimento delle garanzie per il privato che, seppur determinatosi a seguito di un lento evolversi normativo, conduce ad una disciplina completa e potenzialmente efficace, sia su un piano strettamente legato alla celerità dei termini d’azione della Pubblica Amministrazione, sia relativamente alla tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive compromesse da quest’ultima.