Nessun automatismo per il giudice di pace nella dichiarazione di estinzione del reato

La speciale causa di estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs. 274/2000 estinzione conseguente a condotte riparatorie può essere concessa solamente se sussistano tutti i presupposti richiesti dalla norma, che devono essere riscontrati dal Giudice in relazione alle circostanze del caso concreto e di cui deve essere dato specifico atto nella motivazione della sentenza.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 36441, depositata il 5 settembre 2013. La Suprema Corte ha, così, chiarito a quali condizioni il Giudice di Pace e’ legittimato ad applicare la speciale causa di estinzione del reato, ex art. 35 D.Lgs. 274/2000. Il caso. In un procedimento per lesioni personali colpose verificatesi per violazione della normativa sulla circolazione stradale, il Giudice di Pace emetteva sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato, ritenendo il reato estinto per avere lo stesso provveduto alla riparazione del danno cagionato alla persona offesa e all’eliminazione delle conseguenze dannose/pericolose del reato, sulla considerazione della congruità della somma versata alla p.o. da parte della propria compagnia assicurativa, in regime di diretto indennizzo. La stessa persona offesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge, in quanto il G.d.P. avrebbe erroneamente ritenuto la congruità della cifra ricevuta, in assenza di qualsivoglia considerazione per i consistenti danni materiali cagionati all’autovettura, ammontanti a 16 mila euro, e per i 7 punti di invalidità riportati, senza tener conto, poi, della rilevante circostanza dell’avvenuto risarcimento del danno euro 3.300 da parte della Compagnia assicuratrice della danneggiata, e non da parte dell’imputato vizio motivazionale, per l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta riparatrice in grado di integrare un ravvedimento, seppur post delictum . Requisiti della specifica causa estintiva. La Cassazione, accogliendo il ricorso proposto, specifica i presupposti necessari per la dichiarazione dell’estinzione del reato. Tale figura speciale è, all’uopo, prevista dall’art. 35 D.Lgs. 274/2000 dal comma 1 si evince che l’imputato deve dimostrare di aver riparato il danno causato dall’illecito e di averne eliminato le conseguenze dannose o pericolose al comma 2, inoltre, si specifica che il Giudice può pronunciare sentenza di estinzione del reato solo laddove ritenga che le attività risarcitorie e riparatorie siano idonee alla soddisfazione delle esigenze di riprovazione e di prevenzione. Ciò posto, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali costanti, gli Ermellini ribadiscono la necessità del riscontro di tutte le circostanze richieste dall’art. 35, non potendo essere consentito un automatismo tra il risarcimento del danno e la declaratoria di estinzione del reato, senza che sia svolta una valutazione del caso concreto. In via generale, soltanto nell’ipotesi in cui il Giudice abbia effettuato un giudizio incensurabile ed esaustivo circa la congruità del risarcimento, può legittimamente affermarsi che non sussista la specifica necessità di una ulteriore motivazione in ordine al soddisfacimento delle esigenze di riprovazione e prevenzione, potendo queste ritenersi implicitamente soddisfatte. Occorre una valutazione in concreto. Per dar corso all’applicazione della speciale causa estintiva è, quindi, necessario che il giudicante svolga un accertamento in concreto dell’idoneità della condotta riparatoria alla soddisfazione delle pretese di prevenzione e riprovazione su di esso grava l’obbligo di motivare le ragioni per le quali ritenga sussistenti i presupposti, per come richiesti dall’art. 35 D.Lgs. 274/2000. Pronuncia inconsistente Nel caso in esame, la sentenza emessa dal Giudice di Pace è viziata, sotto il profilo della carenza della motivazione. Essa, infatti, si presenta apodittica ed inconsistente si limita a prendere atto del versamento della somma di 3.300 euro, giustificandone la satisfattorietà sul mero presupposto di una responsabilità concorsuale della persona offesa nella causazione del sinistro, peraltro genericamente affermata e non puntualmente chiarita. Il giudice, inoltre, ha affermato l’avvenuta estinzione del reato attraverso una mera parafrasi della disposizione normativa di riferimento, senza aggiungere alcun riferimento ai fatti concreti, neppure allo scopo di dare contezza del convincimento maturato, non ritenendo, infine, di fare neppure cenno ai danni materiali all’autovettura della danneggiata, all’ulteriore prognosi di 80 giorni, ne’ ai 7 punti di invalidità dalla stessa riportati. A fronte di una pronuncia così lacunosa e mancante di ogni riferimento ai fatti di causa ed alle circostanze concrete, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento della stessa con rinvio ad altro giudicante.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 maggio - 5 settembre 2013, numero 36441 Presidente Sirena – Relatore Casella Ritenuto in fatto Con sentenza in data 27 giugno 2012, il Giudice di Pace di CIVITANOVA MARCHE dichiarava non doversi procedere nei confronti di T.V. in ordine al reato ascrittogli di cui all'art. 590, commi 1 e 3 cod. pen, commesso in omissis per aver cagionato, per colpa, lesioni personali giudicate guaribili in giorni 15, a D.A. , venendo a collisione con l'autovettura da costei condotta nell'atto di effettuare manovra di svolta a sinistra alla guida della propria autovettura con rimorchio perché estinto per avere l'imputato provveduto a riparare il danno cagionato e ad eliminare le conseguenze dannose e/o pericolose del reato, sul rilievo della ritenuta congruità della somma di Euro 3.300,00, versata alla parte offesa dalla propria compagnia di assicurazione in regime di indennizzo diretto. Propone ricorso per cassazione la parte civile D.A. per tramite del difensore e procuratore speciale ex art. 122 cod. proc. penumero , articolando censure per vizi di violazione di legge e per vizio della motivazione, così sintetizzati. Rappresenta il difensore che il Giudice di pace, facendo luogo al proscioglimento dell'imputato ex art. 35 D.l.vo numero 274 del 2000, avrebbe erroneamente ritenuto congrua la somma versata alla parte offesa, di Euro 3.300,00,in difetto di una verifica precisa e puntuale del danno complessivo patito dalla parte civile, trascurando sia il grado di invalidità pari al 7% che l'entità dei danni alle cose, quantificati in Euro 16.000,00, non potendo peraltro legittimamente trovare applicazione la suddetta causa estintiva per effetto dell'iniziativa della compagnia di assicurazione della persona offesa che agì nell'ambito dell'indennizzo diretto. Inoltre il Primo Giudice avrebbe totalmente omesso di motivare in ordine alla sussistenza di una condotta riparativa post - factum dell'imputato verificandone l’idoneità ad integrare, sotto tale aspetto, un ravvedimento, sia pure tardivo. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va accolto. La causa di estinzione ricollegata alle condotte riparatorie è prevista, per i reati di competenza del giudice di pace, dal D.Lgs. numero 274 del 2000, che al'art. 35, comma 1, prevede tale forma di definizione del processo quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato . L'art. 35, comma 2 condiziona la pronunzia di estinzione del reato al fatto che il giudice di pace ritenga le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione . Non pare superfluo rammentare che, in sede di individuazione dei principi interpretativi ed applicativi della disposizione, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la norma in argomento esige innanzi tutto una valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria, cui deve poi aggiungersi l'ulteriore apprezzamento da parte del giudice di comportamenti dell'imputato improntati a lealtà, correttezza e alle regole del bon ton, in vista della riaffermazione dei valori sociali naturalmente lesi dalla condotta criminosa Sez. 4 numero 5507 del 2012 . Qualora siano sindacate le modalità di valutazione adottate dal giudice di pace in ordine alla idoneità dell'attività risarcitoria e riparatoria a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione ex art. 35 D.Lvo 274/2000, non può ritenersi consentito porre in evidenza un automatismo tra risarcimento del danno eventualmente valutabile ai sensi dell'art. 62 numero 6 cod.penumero e declaratoria di estinzione del reato ex art. 35 cit, senza valutare in concreto l'eventuale sussistenza di conseguenze dannose e pericolose del reato. Sez. 4 numero 27439 del 2008 rv 240561 . La necessità che anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione vengano soddisfatte è richiesta dall'art. 35, comma 2, in esame ed è confermata dalla uniforme giurisprudenza di legittimità sul punto v. Sez. 5, 18 gennaio 2007 numero 5581, Napoli, rv. 236519 22 settembre 2005 numero 40818, Mirabelli, rv. 232802 24 marzo 2005 numero 14070, Del Testa, rv. 231777 Sez. 4, 9 dicembre 2003 numero 11522, Milesi, rv.228030 . Nel solo caso in cui sia resa una incensurabile ed esaustiva valutazione di congruità del risarcimento del danno, può affermarsi che non si pone l'esigenza di una motivazione specifica in ordine alle esigenze di riprovazione e di quelle di prevenzione, essendo questa implicita nell'assunto che le suddette condotte riparatorie, attuate mediante le restituzioni o il risarcimento, siano ex se idonee a soddisfare anche tali esigenze come può dirsi usualmente accada nel caso di lesioni colpose cagionate nella circolazione stradale . Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche specifiche del caso di specie che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare,nel senso che la natura del reato può richiedere effettivamente un dippiù rispetto ad una generica e implicita esigenza di riprovazione e di prevenzione Sez. 4 numero 1831 del 2009 rv. 245998 Giova ancora osservare che l'applicazione della speciale causa di estinzione del reato prevista dal D.Lgs. 28 agosto 2000, numero 274, art. 35, postula una valutazione, da parte del giudice della idoneità in concreto delle attività riparatorie poste in essere dall'imputato a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. La circostanza che l'operatività della causa di estinzione in esame non sia subordinata al consenso della persona offesa dal reato Cass. penumero , Sez. 5, 21/04/2006, numero 22323 non esclude l'obbligo del giudice di adeguatamente motivare le ragioni per le quali ritenga la congruità dell'offerta pur in presenza di contestazioni a riguardo da parte della p.o. Sez. 5 numero 45355 del 2008 . Trattasi, in definitiva, di giudizio del tutto omogeneo a quella che presidia il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 numero 6 cod. penumero , nel quale il giudice è chiamato, in via incidentale, ad apprezzare - e quindi in sostanza a delibare - la completezza dell'attività riparatoria del danno e quindi anzitutto la sufficienza della somma corrisposta o offerta ai fini dell'integrale ristoro del danno Sez. 1, 28 aprile 2006, numero 18440 Sez. 5, 29 novembre 2005, numero 46866 Sez.4 numero 36516 del 2008 . Ciò posto, rileva il Collegio come il Giudice a quo non abbia applicati il surriferiti insegnamenti. Con motivazione apodittica e carente ha dato atto dell'avvenuta corresponsione alla parte offesa della somma di Euro 3.300,00, giustificandone l'efficacia satisfattiva delle ragioni creditorie della stessa, sul presupposto della responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro invero per nulla specificata od in alcun modo chiarita al pari della disamina analitica delle stesse voci di danni subite . Ha poi concluso il Giudice di pace affermando l'estinzione del reato per l'intervenuta riparazione del danno e conseguentemente per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dello stesso parafrasando in sostanza la lettera della disposizione normativa senza esplicitare alcun riferimento al caso concreto onde dare contezza del raggiunto convincimento. Fatta eccezione per il fugace accenno ai quindici giorni di malattia subiti dalla persona offesa a cagione del sinistro anche alla luce dell'elaborato delle Cattolica Assicurazioni s.p.a. non precisando tuttavia se quest'ultimo sia riferito alla dinamica dell'incidente od a valutazioni medico -legali svolte nell'interesse della parte offesa ad iniziativa del proprio assicuratore non ha poi minimamente preso in considerazione, come lamentato dalla ricorrente, l'eventuale incidenza del proseguimento della malattia per altri ottanta giorni oggetto di apposita certificazione nonché dell'invalidità al 7% oltre ai danni materiali per Euro 16.000,00. È del tutto ovvio che, posto l'assoluto difetto di motivazione sulla obiettiva e razionale congruità, ai fini del risarcimento finalizzato alla pronunzia di proscioglimento ex art. 35 D.l.vo citato, della somma versata alla parte offesa dalla propria compagnia assicuratrice in regime di indennizzo diretto, deve escludersi possano ritenersi implicitamente” valutate anche le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione cui pure deve aversi riguardo in corretta applicazione della normativa de qua. L’impugnata sentenza deve quindi esser annullata con rinvio al Giudice di pace di Civitanova Marche, per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Civitanova Marche, per l’ulteriore corso.