Violazione del c.d.s con emissione di cartelle esattoriali, sull’opponente grava l’onere di allegazione

Per l’opposizione a cartelle esattoriali emesse a seguito di accertamenti di violazioni del codice della strada occorre produrre in giudizio la cartella impugnata, in modo da rendere verificabile la tempestività dell’impugnazione.

Lo ha deciso la Seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza numero 18591/12. Il caso. Il Comune di Roma emette alcune cartelle esattoriali a seguito di accertamenti di violazioni del codice della strada, avverso le quali il sanzionato propone opposizione deducendo la nullità della notifica. Il Giudice di pace adito rigetta l’opposizione ritenendola inammissibile l’opponente avrebbe omesso di allegare le copie notificategli delle cartelle esattoriali, sottraendosi così al controllo circa la tempestività del ricorso. Notifica e allegazione Con il ricorso per cassazione deciso dalla sentenza in commento il ricorrente impugna la pronuncia del Giudice di pace proprio in punto di nullità della notifica e onere di allegazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, ritenendo valida l’argomentazione proposta dal ricorrente. Egli, infatti, aveva provveduto a produrre in udienza le copie delle cartelle esattoriali notificategli, ma il giudice non aveva chiesto all’Amministrazione comunale l’esibizione delle relate di notifica in originale, valutando oltretutto in modo erroneo il dies a quo del termine 30 giorni per l’impugnazione dell’atto. assolto l’onere, la tempestività è salva. Nel caso di specie - posto che in sede di opposizione la mancata produzione della cartella determina un’impossibilità soltanto provvisoria di verificare la tempestività dell’impugnazione - la parte ricorrente ha esibito gli originali delle cartelle impugnate e, di conseguenza, «ha errato la sentenza impugnata a ritenere che la mancata osservanza dell’onere di cui al terzo comma dell’articolo 22 della l. numero 689/81 allegazione unitamente al ricorso della cartella notificata avesse impedito il controllo circa la tempestività del ricorso in opposizione». In simili condizioni, prosegue la S.C., il giudice poteva, anche d’ufficio, ben verificare la tempestività dell’opposizione, dato che il relativo termine inizia a decorrere non dall’emissione dell’atto ma dalla sua notificazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 settembre – 29 ottobre 2012, numero 18591 Presidente Bucciante – Relatore Giusti Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato il 5 aprile 2005 C P. ha proposto opposizione avverso 5 cartelle esattoriali emesse a seguito di accertamenti di violazioni al codice della strada, deducendo la nullità delle notifiche di tutte le cartelle e, in subordine, la prescrizione del diritto dell'amministrazione alla riscossione delle somme e la mancata notifica dei verbali indicati nelle cartelle. Il Comune di Roma si è costituito, resistendo e depositando le copie dell'avvenuta notifica, sin dall'anno 1996, dei verbali indicati nelle cartelle esattoriali. L'adito Giudice di pace di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 ottobre 2005, ha rigetta[to] l'opposizione perché inammissibile a rilevando che, in violazione dell'articolo 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, numero 689, il ricorrente aveva omesso di allegare all'opposizione le copie notificategli delle cartelle esattoriali, così sottraendosi al controllo circa la tempestività del ricorso entro trenta giorni dalla notifica di ciascuna cartella b considerando che - essendo due delle cartelle emesse nel 2001, due nel 2002 ed una nel 2003 - era configurabile la ragionevole presunzione che il ricorrente avesse inutilmente fatto trascorrere il termine di trenta giorni dalla notifica di ogni singola cartella prima di sperimentare il rimedio processuale. 2. - Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 ottobre 2006, sulla base di due motivi. L'intimato Comune ha resistito con controricorso. Considerato in diritto 1. - Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del Comune a quella relativa alla mancata formulazione, a corredo di ciascun motivo di impugnazione, del quesito di diritto, ai sensi dell'articolo 366-bis cod. proc. civ., giacché quella prescrizione formale non è applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40, che ha introdotto nel codice di rito il citato articolo 366-bis b quella concernente la mancata indicazione della sentenza impugnata, perché - contrariamente a quanto dedotto dal controricorrente - il ricorso riporta esattamente il numero e la data di pubblicazione dell'impugnata sentenza del Giudice di pace di Roma, a nulla rilevando che l'atto di impugnazione non rechi anche la sezione di appartenenza o il nominativo del giudice decidente, l'una e l'altro non essendo richiesti dall'articolo 366, numero 2, cod. proc. civ 2. - Con il primo motivo nullità del procedimento in relazione alla nullità della notifica delle cartelle esattoriali impugnate illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla eccepita nullità della notifica violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 22, terzo comma, della legge numero 689 del 1981 si censura che pur avendo il ricorrente allegato le copie delle cartelle esattoriali notificategli a mani e pur avendo il giudicante visionato in udienza le notifiche apposte sugli originali vedi verbale di udienza 25 ottobre 2005 , quest'ultimo ha rigettato l'opposizione , laddove il Giudice di pace ben avrebbe potuto chiedere al Comune di Roma l'esibizione delle relate di notifica in originale . La sentenza impugnata non avrebbe inoltre considerato che il termine di trenta giorni per impugnare l'atto decorre, non dalla sua emissione, ma dalla notifica all'interessato di qui la non concludenza della circostanza - valorizzata invece dal Giudice di pace - che le cartelle risultavano emesse nel 2001, nel 2002 e nel 2003. 2.1. - Il motivo è fondato. In sede di opposizione recuperatoria proposta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada, la mancata produzione, insieme al ricorso, della cartella determina un'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio Cass., Sez. VI-2, 12 luglio 2011, numero 15320, sulla scia di Cass., Sez. Unumero , 28 gennaio 2002, numero 1006 . Poiché nella specie dal verbale della prima udienza, tenutasi il 25 ottobre 2005, del processo dinanzi al Giudice di pace risulta che la parte ricorrente ha esibito, in quella sede, gli originali delle cartelle impugnate, ha errato la sentenza impugnata a ritenere che la mancata osservanza dell'onere di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge numero 689 del 1981 allegazione, unitamente al ricorso, della cartella notificata avesse impedito il controllo circa la tempestività del ricorso in opposizione. Difatti, in corso in giudizio, per effetto dell'esibizione delle cartelle impugnate, il giudice era stato posto nelle condizioni di verificare, anche d'ufficio, la tempestività dell'opposizione cfr. Cass., Sez. II, 25 novembre 2008, numero 28147 Cass., Sez. II, 9 luglio 2009, numero 16184 . Né merita condivisione l'ulteriore ratio che sostiene la sentenza impugnata, ossia il fatto che la tardività del ricorso depositato in data 4 aprile 2005 discendeva dalla emissione delle cartelle impugnate negli anni precedenti al 2005, giacché, ai sensi dell'articolo 22 della legge numero 689 del 1981, il termine per impugnare l'ordinanza-ingiunzione o la cartella decorre, non dalla emissione dell'atto, ma dalla notificazione dello stesso. 3. - L'accoglimento del primo mezzo determina l'assorbimento del secondo mezzo, con cui ci si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, che il primo giudice non abbia esaminato la questione della prescrizione del diritto per l'amministrazione procedente a richiedere le somme indicate nelle cartelle impugnate. 4. - La sentenza impugnata è cassata. La causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.