Pedone investito, omicidio colposo e sanzione amministrativa accessoria per il padre istruttore

Il padre che accompagna il figlio, munito di foglio rosa, durante un’esercitazione alla guida è responsabile a titolo di cooperazione colposa per la morte di un pedone investito dal figlio e subisce anche la sanzione amministrativa della sospensione della patente.

Così la Cassazione, sez. Quarta penale, sentenza numero 42104/12. Il caso. Un uomo viene condannato a titolo di cooperazione colposa nel delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale articolo 122 c.d.s. perché, nel corso di una ‘lezione’ di guida al figlio munito di foglio rosa, quest’ultimo investiva un pedone uccidendolo. In seguito, il P.G. presso la Corte territoriale che ha emesso la sentenza di condanna propone ricorso per cassazione, evidenziando la mancata applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente per violazione dell’articolo 122 c.d.s La patente va sospesa. La Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo che in effetti l’articolo 222, comma 2 c.d.s. prevede espressamente che all’accertamento del reato in parola debba conseguire la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La durata della sanzione, come insegna la sentenza numero 5/98 delle SS.UU., deve essere determinata in concreto con riferimento alla gravità della violazione commessa e all’entità del danno apportato, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe comportare.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 settembre – 26 ottobre 2012, numero 42104 Presidente Romis – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11.10.2010 il giudice del Tribunale di Prato applicava a P.A. la pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'articolo 589, co. 1 e 2, cod.penumero omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, e precisamente dell'articolo 122 del c.d.s., fatto commesso l'XXXXXXXX . P. rispondeva del reato di omicidio colposo a titolo di cooperazione colposa, non avendo egli, in qualità di istruttore del figlio, munito di foglio rosa, vigilato sulla condotta di guida del medesimo, contribuendo in tal modo all'investimento del pedone che transitava sulla via. 2. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente collegata alla violazione dell'articolo 122 c.d.s Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. 1.1 L'articolo 222, comma 2, del Decreto legislativo 30.4.1992, numero 285, contenente il Nuovo codice della strada, nel testo vigente all'epoca dei fatti, espressamente prevede che all'accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a 4 anni e il comma 2 bis stabilisce che tale sanzione è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 e sgg. cpp. È dunque evidente che, come correttamente rilevato dal ricorrente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è prevista dalla legge per il reato attribuito all'imputato e il giudice avrebbe dovuto provvedere al riguardo. 1.2 Quanto alla determinazione della misura nel caso concreto, la sentenza delle sezioni unite Bosio Cass. S. U. 27.5.1998 numero 5 ha stabilito che vale la regola prevista in generale per l'autorità amministrativa dall'articolo 218, comma secondo. Dovrà dunque il giudice determinare tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti, fissandolo in concreto in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione del veicolo potrebbe comportare. 2. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto in questione con rinvio al Tribunale di Trani, che provvederà alla applicazione della sanzione accessoria secondo i principi sopra richiamati. P.Q.M. - Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della, patente giuda nei confronti di P.A. e rinvia sul punto al Tribunale di Prato.