Gare non più singole, ma “aggregate”

Il comma 4, dell'articolo 9, della recentissima legge numero 89/2014 conversione del decreto legge numero 66/2014 opera l’ennesima riscrittura del comma 3- bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, in tema di Centrali di committenza, già oggetto di ripetuti interventi normativi. La novella disciplina introdotta pone sicuramente chiare difficoltà organizzative alle stazioni appaltanti. In tal senso, è emblematica la richiesta urgente dell'A.N.C.I., rivolta ai ministeri competenti, di concedere una proroga, al fine di evitare il rischio di paralisi dell'attività contrattuale. Infatti, senza dar luogo ad inutili esagerazioni, occorre prendere atto che la costituzione di un’Unione di Comuni, di un accordo consortile o l’affidamento agli uffici della Provincia di ogni tipologia di appalto di lavori, servizi e/o fornitura, richiede un adeguamento organizzativo impraticabile in breve tempo.

Centrali di committenza. Viene, dunque, nuovamente riscritta la disciplina in tema di Centrali di committenza, ponendo in essere una nuova distinzione tra il regime applicabile ai Comuni non capoluogo di provincia e quello dei Comuni capoluogo, introducendo per i primi una disciplina speciale che riguarda anche l’affidamento di lavori pubblici. Per effetto del nuovo comma 3-bis dell’articolo 33, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante le seguenti modalità - Nell'ambito delle Unioni dei Comuni, di cui all'articolo 32 d.lgs. numero 267/2000. - Organizzando una centrale di committenza fra Comuni, mediante una specifica convenzione, ai sensi dell’articolo 30 d.lgs. numero 267/2000. Invero, la disposizione normativa fa riferimento ad un fantomatico “accordo consortile” tra i Comuni. Al riguardo, occorre osservare che il riferimento ai consorzi in questa delicata materia, è in palese contraddizione con quanto prescritto dal legislatore statale, che ha disposto la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali articolo 2, comma 186, lettera “e”, legge 191/2009. Il probabile “refuso” legislativo, che ancora permane ! , non può che essere interpretato in modo coerente con la normativa generale in materia di gestione associata dei servizi, che prevede due sole forme l'Unione e la convenzione. - Ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge numero 56/2014. Mercato elettronico. In alternativa ai sistemi ora indicati, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Pertanto, di regola, i Comuni non capoluogo di provincia non possono ricorrere a singole procedure autonome, salvo l’utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, dovendo invece ricorrere a modalità centralizzate. La novella versione del comma 3- bis ha, peraltro, non previsto la deroga per gli affidamenti diretti infra 40.000 euro. Con riferimento a quest’ultimo profilo, è interessante notare che la nuova disciplina assume rilevanza sopratutto per gli affidamenti di lavori. Infatti, per l’acquisto di beni e servizi il regime “derogatorio” previsto per l’amministrazione diretta e per l’affidamento diretto non poteva trovare un’effettiva applicazione nella prassi, atteso il tenore preciso e stringente della disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 450, Legge numero 296/2006 in tema di ricorso obbligatorio ai mercati elettronici e/o strumenti telematici gestiti a livello regionale. Così come, infatti, chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, con il parere numero 67 del 9 aprile 2014, nell’alveo applicativo della citata disposizione rientrano tutti gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Pertanto, le residue possibilità di ricorso a singole procedure autonome, per i Comuni non capoluogo di Provincia, possono essere individuate, come evidenziato dalla Corte dei conti sez. Valle d’Aosta, numero 7/2013 sez. Lombardia, numero 92/2013 , « nel caso di assenza di disponibilità sul mercato elettronico del bene o del servizio da acquisire e nel caso di inidoneità dell’uno o dell’altro alle esigenze dell’amministrazione per mancanza di qualità essenziali ». Invero, per completezza, occorre ricordare che è possibile non ricorrere al mercato elettronico, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, decreto legge numero 95/2012 convertito in legge numero 135/2012 , in presenza dei seguenti presupposti cumulativi - convenzione Consip non ancora disponibile - motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto. L’Autorità di Vigilanza, nelle more della determinazione annuale dei costi standardizzati, di cui all’articolo 7 del Codice, a partire dal 1° ottobre 2014 - fornisce alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione - pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. Al riguardo, occorre tener conto che tali prezzi di riferimento, aggiornati dall’Autorità entro il 1° ottobre di ogni anno - sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione articolo 271 Dpr numero 207/2010 - costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non sia presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, numero 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.