La tutela dell’infermo psichico nel codice penale non va coniugata al passato

L’appassionante lettura dei lavori preparatori al codice Rocco riserva sempre gradevoli e gradite sorprese, anche coniugata al presente.

Nomen iuris. Il c.d. infermo di mente è una categoria difficile da praticare , con le sue innumerevoli sfaccettature, come sa chiunque l’abbia incontrata nella professione. In una necessaria selezione di aspetti peculiari alla tutela penale si colgono stimoli insuperati nei lavori preparatori al codice penale vigente. Si tratta di parole scritte circa ottant’anni fa che compendiano felicemente una straordinaria sensibilità umana ed una precisione e profondità tecnico giuridica meritevoli del massimo encomio. Dai Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale volume V, Roma, 1929 il reato di circonvenzione del minore così come modificato estende la tutela a tutte le persone, che si trovino in stato di deficienza psichica, anche se non siano minorenni, interdetti o inabilitati pag. 464, paragrafo 753 . Superare il passato. Con estrema lucidità, la relazione continua l’indicazione del Codice in vigore si ritiene, a buona ragione, tassativa e, perciò, i soggetti passivi del reato previsto dall’articolo 415 debbono essere identificati alla stregua del significato tecnico, che alle parole usate deve darsi, in base all’ordinamento giuridico , così rilevando una costruzione dell’illecito penale di questo reato, in particolare su categorie giuridiche rivenienti dal sistema nel suo complesso. Il beneficio immediato della tecnica legislativa qui prescelta è indubbiamente quello della tassatività. L’esigenza di estendere l’intervento penale, ceteris paribus , non può che percorrere la strada dell’aggiunta di nuovi ambiti di tutela parimenti connotati da tecnicismo. Il primo passo della Commissione di modifica del codice penale è in questa direzione collocare nella stessa norma altre categorie di soggetti meritevoli e bisognosi della medesima tutela. Per costoro l’etichetta di infermi psichici/affetti da deficienze psichiche è nomen iuris utile ed efficace. A dirla tutta come vedremo la Commissione si spinge oltre. Significato tecnico vs senso comune. Il significato tecnico di cui si legge è facilmente contrapponibile al c.d. senso comune, che indefettibilmente ha spesso la prevalenza in diritto penale. Il tema è di trincea per la giustizia penale, sia dalla prospettiva del giudice, sia da quella dell’avvocato. Ancor prima, nelle aule universitarie si insegna che le clausole generali, spesso adottate dal legislatore penale chiunque cagiona la morte di un uomo , così come gli elementi sintetici gli atti osceni , in luogo di quelli analitici le sostanze stupefacenti , servono ad evitare un piatto adeguamento delle incriminazioni a classificazioni di varia provenienza. Il dato di partenza per una scelta di questo tipo è scongiurare la selezione di elementi non rispondenti alla realtà dei fenomeni provvisti di determinate caratteristiche meritevoli di tutela penale ben prima che intervenga una qualificazione giuridica per così dire aliunde basti citare, per la portata emblematica, il tema del funzionario di fatto in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, che non può non aprirsi ad una realtà di fatto sganciata dall’assunzione del munus . In direzione contraria, i c.d. termini tecnici e la tecnica analitica realizzano esigenze di determinatezza e di precisione oltre che di tassatività . La tutela dell’infermo di mente. A fronte di un vuoto di tutela la situazione dell’infermo psichico funge da paradigma l’opzione più semplice è senz’altro quella di superare classificazioni stringenti e dare spazio a clausole generali. Non è escluso che si scelga la via della tipizzazione di altri fatti, restando fedeli ad una modalità di incriminazione il più dettagliata possibile. Quale che sia la scelta il legislatore deve rilevare il vuoto di tutela e delimitarlo il più possibile in un secondo momento sorge il problema di colmare eventualmente la lacuna. Con parole ancora una volta memorabili la relazione continua appare evidente l’insufficienza della disposizione. Così, per esempio, è a dire per gli infermi di mente, che non siano ancora interdetti. Tali persone, per il Codice in vigore, con evidente incongruenza, sono escluse dalla tutela, sino al giorno in cui viene pronunciata la sentenza di interdizione, ossia fino al giorno, in cui si verifica la condizione giuridica prevista dalla legge, mentre è chiaro che le minorate condizioni psichiche di esse, preesistenti alla sentenza, esigono identica tutela penale, senza bisogno del riconoscimento formale delle stesse . Dietro condivisibili esigenze di tutela si erige prepotentemente il principio di uguaglianza, che impone di non lasciare privi di tutela soggetti che sono di fatto nella stessa condizione dei minorenni, e lo sono ben prima di un riconoscimento giuridico all’esito di procedimenti di interdizione o di inabilitazione. Il passo successivo percorso dalla Commissione è all’insegna di un’apertura a valutazioni che superano il tecnicismo per attingere l’essenza del fenomeno Altra ragione d’insufficienza della disposizione del Codice in vigore può essere tratta dalla considerazione di tutte quelle condizioni psichiche, che non realizzano gli elementi capaci di giustificare la dichiarazione d’interdizione o di inabilitazione, ma che rivelino nel soggetto uno stato di inferiorità, che può essere sfruttato, con la maggiore facilità, da chi ne conosce la potata. Così nei vecchi, nelle donne, nelle persone ignoranti viventi in campagne isolate, spesso si riscontrano stati di coscienza e di intelletto, sui quali può far resa l’attività suggestiva dell’agente, specie se questa si incontra con le particolari tendenze, che quegli stati producono nelle singole persone. Tali condizioni psichiche sfuggono alla previsione dell’art. 415 del Codice in vigore, mentre è evidente che esse obbiettivamente favoriscono la condotta criminosa e nei riguardi subbiettivi rivelano la maggiore pericolosità del colpevole . Il presente. Nella legislazione vigente si rileva il superamento della questione trattata l’adozione di un’espressione sintetica sic! utile a comprendere minorenni e infermi psichici e non solo connota ipotesi ricorrenti come la circonvenzione e l’abbandono. Le situazioni di minorata difesa lo abbiamo letto palesano un’identità di ratio che le colloca nella stessa fattispecie di reato. In definitiva, il frutto dei lavori preparatori al codice Rocco è nel superamento di restrizioni irragionevoli, per cogliere ed accogliere un nucleo concettuale ben caratterizzante i soggetti deboli. Al contempo ritengo questo il maggior beneficio non è superata, né mai lo sarà, l’indicazione che vuole la giustizia penale affrancata da categorizzazioni mal o nient’affatto rispondenti alla tutela della persona ma questo un buon avvocato e un buon giudice lo sa bene, anche senza leggere il ricco volume del 1929.