ENPAM, certificazione di regolarità contributiva

Il Ministero del Lavoro, con Interpello numero 15 di ieri, fornisce chiarimenti in merito alla certificazione di regolarità contributiva per le società operanti in regime di accreditamento con il S.S.N. e alla trasmissione dei dati necessari alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previdenziali.

Certificazione della regolarità contributiva. In particolare, l’ENPAM Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri aveva avanzato istanza di interpello avente ad oggetto la certificazione del corretto assolvimento degli obblighi contributivi gravanti sulle società operanti in regime di accreditamento con il S.S.N. nei confronti del Fondo degli specialisti esterni istituito presso il medesimo Ente articolo 1, comma 39, l. numero 243/2004 . La risposta del Ministero sottolinea che le Aziende Sanitarie, oltre all’acquisizione d’ufficio del DURC, sono tenute – sia in sede di stipula del contratto di accreditamento che al momento della liquidazione delle fatture – a richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui al citato articolo 1, comma 39, l. numero 243/2004. Trasmissione dei dati. In secondo luogo, l’ENPAM aveva chiesto delucidazioni in merito alla trasmissione dei dati relativi al fatturato annuo delle società accreditate, richiesti dall’Ente ai fini della tutela previdenziale obbligatoria dei medici chirurghi ed odontoiatri impiegati presso dette strutture. Il Ministero evidenzia che, sempre ai sensi dell'articolo 1, comma 39, l. numero 243/2004, l’obbligo contributivo di tali società risulta parametrato ad una percentuale del fatturato annuo afferente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N., con indicazione dei nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato e delle quote contributive di spettanza individuale. Il calcolo della base imponibile del contributo può, quindi, essere effettuato solo avvalendosi dei dati in possesso delle AA.SS.LL. che usufruiscono delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali dei medici e degli odontoiatri operanti per conto delle predette società, informazioni necessarie al fine di ottemperare agli obblighi di legge. Pertanto, la richiesta di fornitura di tali dati appare legittimata in quanto effettuata dall’Ente, nell’espletamento della sua specifica funzione “pubblicistica”, volta alla tutela previdenziale ed assistenziale dei medici chirurghi ed odontoiatri articolo 38 Cost. , nonché in applicazione del dovere di collaborazione previsto dall’articolo 1, comma 39, l. numero 243/2004 nei confronti delle società in argomento. fonte www.lavoropiu.info

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