Gli atti che importino la disposizione del diritto in contesta, quali transazione, confessione, rinunzia all’azione o all’intera pretesa nei confronti del convenuto, come anche la rinunzia agli atti del giudizio, non possono essere effettuati dal difensore se la procura alle liti è data con l’utilizzo di formule ampie e generiche.
Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza numero 19907/18, depositata il 27 luglio. Il caso. L’odierna ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro. Primi di occuparsi del merito della controversia i Giudici di legittimità si sono interessati della questione pregiudiziale circa la dichiarazione di rinunzia al ricorso presentata prima dell’udienza camerale dalla ricorrente e sottoscritta dal solo difensore «con dichiarazione di relativa accettazione della controparte sottoscritta sia dal difensore che dalla parte, con richiesta di compensazione delle spese». La disciplina della procura alle liti. La Cassazione ricorda che la legge distingue tra procura generale e speciale, stabilendo che il difensore può compiere e ricevere nell’interesse della parte gli atti del processo che non sia espressamente riservati, «mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa», se non ne ha ricevo il potere, ai sensi dell’articolo 84 c.p.c Alla procura alle liti, continua il Supremo Collegio, in assenza di un regolamentazione specifica, deve applicarsi la disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, compreso il principio secondo cui il mandato comprende gli atti necessari al compimento dell’incarico conferito. Tanto premesso la Corte ha precisato che al difensore è stato riconosciuto il potere di modificare la condotta processuale «in relazione agli sviluppi e agli orientamenti della causa nel senso ritenuto più rispondente agli interessi del proprio cliente». La rinunzia al ricorso. Al contrario si è escluso che la procura alle liti, come nel caso di specie, data con l’uso di formule ampie e generiche consenta al difensore di effettuare atti «che importino disposizione del diritto in contesta, come transazione, confessione, rinunzia all’azione o all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio». Di conseguenza, nella fattispecie in esame la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di rinunzia, sprovvista dei requisiti di cui all’articolo 390, comma 2, c.p.c., non produce l’effetto dell’estinzione del processo per avvenuta rinunzia, ma è idonea a rilevare il difetto sopravvenuto d’interesse del ricorrente a proseguire il processo e a determinare la cessazione delle materia del contendere. Per queste ragioni la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 8 maggio – 27 luglio 2018, numero 19907 Presidente Amendola – Relatore Scarano Svolgimento del processo La sig.ra S.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro numero 336/17. Resiste con controricorso la società Calabria Solventi di P.D. & amp C. s.a.s Motivi della decisione Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza camerale la ricorrente ha in data 14/4/2018 depositato in Cancelleria dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta dal solo difensore con dichiarazione di relativa accettazione della controparte sottoscritta sia dal difensore che dalla parte, con richiesta di compensazione delle spese. Diversamente da quanto sostenuto dal difensore nel suindicato atto, la procura rilasciatagli dalla parte in calce al ricorso non lo abilita espressamente e specificatamente anche a disporre del diritto in contesa mediante la rinunzia in oggetto. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, la legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale articolo 82, 2 co., c.p.c. , e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere articolo 84 c.p.c. . Orbene, alla procura alle liti, in assenza di specifica regolamentazione, si applica la disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente un carattere generale rispetto a quella processualistica v. Cass., Sez. Unumero , 14/3/2016, numero 4909 Cass., Sez. Unumero , 4/5/2006, numero 10209 Cass., Sez. Unumero , 28/7/2005, numero 15783 Cass., Sez. Unumero , 6/8/2002, numero 11759 , ivi compreso in particolare il principio generale posto all’articolo 1708 c.c. secondo cui il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell’incarico conferito v. Cass., Sez. Unumero , 14/3/2016, numero 4909 Cass., 18/4/2003, numero 6264 Cass., 4/4/1997, numero 2910 Cass., 6/3/1979, numero 1392 . Pertanto, pur in presenza di una procura ad litem di contenuto scarno e generico, si è riconosciuto il potere del difensore di modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi e agli orientamenti della causa nel senso ritenuto più rispondente agli interessi del proprio cliente v. Cass., 4/2/2002, numero 1439 Cass., 3/7/1979, numero 3762 , nonché di compiere con effetto vincolante per la parte, tutti gli atti processuali non riservati espressamente alla stessa, come ad esempio consentire od opporsi alle prove avversarie e di rilevarne l’utilità, rinunziare a singole eccezioni o conclusioni, ridurre la domanda originaria e rinunziare a singoli capi della domanda, senza l’osservanza di forme rigorose v. Cass., Sez. Unumero , 14/3/2016, numero 4909 Cass., 24/9/2013, numero 21848 Cass., 8/1/2002, numero 140 Cass., 10/4/1998, numero 3734 . Si è viceversa escluso che la procura alle liti come nella specie data al difensore con l’utilizzo di formule ampie e generiche nella specie, Conferisce procura speciale all’avv. Angelo Francesco Callea del Foro di Cosenza per rappresentarla e difenderla nel giudizio innanzi a Corte di Cassazione al fine di proporre ricorso per la cassazione della sentenza numero 336/2017 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 28/02/2017, depositata in data 09/03/2017. Conferisce al predetto difensore ogni più ampio potere di legge” consenta a quest’ultimo di effettuare atti che importino disposizione del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinunzia all’azione o all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio v. Cass., Sez. Unumero , 14/3/2016, numero 4909 Cass., 17/12/2013, numero 28146 Cass., 5/7/1991, numero 7413 Cass., 28/10/1988, numero 5859 Cass., 7/1/1984, numero 99 Cass., 20/6/1978, numero 3033 Cass., 2/8/1977, numero 3396 . Tale atto denota peraltro la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso giacché la dichiarazione di rinunzia che nel caso di specie, sia sprovvista dei requisiti di cui all’articolo 390, 2 co., c.p.c., non è idonea a produrre l’effetto dell’estinzione del processo per avvenuta rinunzia ai sensi del combinato disposto dagli articolo 390 e 391 c.p.c., ma si palesa idonea a rivelare il sopravvenuto difetto d’interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso e a determinare così la cessazione della materia del contendere v. Cass., 15/01/2015, numero 963 Cass., 11/10/2013, numero 23161 Cass., 15/9/2008, numero 23685 Cass., 6/12/2004, numero 22806 . Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’articolo 13, 1 co. quater, del d. P. R. 30 maggio 2002, numero 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.