In tema di patrocinio a spese dello Stato, sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che comportino un ammontare inferiore del reddito già indicato e consentano l’ammissione al beneficio dell’istante.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 20053, depositata il 14 maggio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Milano revocava l’ammissione di un imputato al gratuito patrocinio, concesso dal gip di Voghera nel dicembre 2009, assumendo la mancanza ab origine delle condizioni reddituali di ammissibilità, in quanto nel 2008, anno antecedente all’ammissione, l’uomo aveva goduto di un reddito di 13.762 euro. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver considerato le variazioni reddituali in diminuzione intervenute nel 2009. Riduzione del reddito dopo la dichiarazione. La Corte di Cassazione sottolinea che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che comportino un ammontare inferiore del reddito già indicato e consentano l’ammissione al beneficio dell’istante, su cui grava comunque la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto. Nel caso di specie, il ricorrente aveva indicato e documentato nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, presentata nel settembre 2009, i mutamenti reddituali peggiorativi, rispetto al 2008, intervenuti proprio nel 2009 l’uomo era stato licenziato a febbraio. Di conseguenza i giudici di merito avrebbero dovuto considerare anche questi elementi. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Milano.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 aprile – 14 maggio 2015, numero 20053 Presidente Brusco – Relatore Massafra Ritenuto in fatto 1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di R.M. avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano in data 6.10.2014 che, aderendo alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate del 2010, revocava l'ammissione al gratuito patrocinio concesso al predetto dal G.i.p. del Tribunale di Voghera in data 14.12.2009, assumendo la mancanza ab origine in capo all'imputato delle condizioni reddituali di ammissibilità, poiché nell'anno 2008 precedente all'ammissione, lo stesso aveva goduto di un reddito pari a € 13.762,00. 2. II ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale assumendo l'erroneità dell'interpretazione data dalla Corte territoriale agli articolo 76 e 79 dPR 115/2002, laddove non aveva preso in considerazione le variazioni reddituali in diminuzione intervenute nell'anno 2009. 3. Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 5. Infatti questa Corte ha affermato recentemente che in tema di patrocinio a spese dello Stato, sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le quali comportino un ammontare inferiore del reddito già indicato e consentano l'ammissione al beneficio dell'istante, sul quale, comunque, incombe la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto Cass. penumero Sez. IV, numero 34456 del 23.6.2011. Rv. 251099 seguita da quella numero 46382 del 14.10.2014, Rv. 260954 . Pertanto, avendo il ricorrente indicato e documentato nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata il 21.9.2009 i mutamenti reddituali peggiorativi rispetto all'anno 2008 intervenuti nel corso del medesimo anno 2009 licenziamento nel mese di febbraio , la Corte di appello avrebbe dovuto tenerne conto, onde il provvedimento di revoca impugnato si appalesa illegittimo. 6. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame.