La prova del certificato medico per il legittimo impedimento dell'imputato a comparire in appello

Il Giudice può negare l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire dell’imputato provata dal certificato medico privo, però, dell’indicazione del luogo di degenza?

Sulla questione la Cassazione con sentenza numero 28222/18 depositata il 19 giugno. Il fatto. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la decisione di prime cure, rideterminava la pena irrogata agli imputati ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro tale decisione di merito. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso promosso dal difensore del secondo imputato relativo alla violazione dell’articolo 420-ter c.p.p. Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore . Certificazione medica e impedimento dell’imputato. Infatti il ricorrente rileva che la Corte territoriale aveva ingiustamente respinto la richiesta di rinvio del giudizio di appello a fronte di certificato attestante l’impedimento a comparire dell’imputato. Nella specie, secondo la Corte di merito dal certificato medico non risultava il luogo di degenza e per questo doveva ritenersi insufficiente la certificazione prodotta. Rilevano i Giudici di Cassazione che l’istanza di rinvio era fondata su allegata documentazione medica. Ciò premesso, secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso è fondato in quanto «la mancata indicazione, nella certificazione sanitaria, del luogo di degenza o di quello della visita non implica che detta certificazione non debba essere presa in considerazione e che non possa, se del caso, disporsi una visita di controllo all’indirizzo conosciuto, dovendosi semmai escludere che gravi sul Giudice l’onere di rintracciare altrove l’imputato, effettuando a tal fine mirate ricerche». Nella fattispecie in esame, inoltre, la documentazione medica veniva rilasciata da un medico del Comune di residenza dell’imputato. In conclusione la Suprema Corte ha ritenuto che il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio ha prodotto la nullità del giudizio di appello nei confronti dell’imputato, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata, nei confronti del secondo imputato, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 aprile – 19 giugno 2018, numero 28222 Presidente Fidelbo – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 8/7/2016 la Corte di appello dell’Aquila, in parziale riforma di quella del Tribunale di Chieti del 22/10/2015, ha, previa disapplicazione della recidiva, rideterminato la pena irrogata a N.M. e C.P. , chiamati a rispondere il primo dei delitti di furto aggravato ex articolo 624, 625, comma primo, nnumero 2 e 7, cod. penumero e di resistenza ex articolo 337 cod. penumero , il secondo di concorso nel furto aggravato. 2. Ha proposto ricorso il N. tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nel furto. Gli argomenti spesi dalla Corte non consideravano quanto riferito concordemente dagli imputati circa l’estraneità del C. al furto. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti. La Corte aveva da un lato disapplicato la recidiva sulla base dei parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità, ma aveva omesso di considerare il sostanziale stato di incensuratezza, a fronte dell’unico remoto precedente, consacrato in decreto penale non opposto, e l’estraneità del ricorrente ad ogni circuito criminale. La disapplicazione della recidiva dunque strideva con il diniego delle attenuanti e del giudizio di prevalenza. 3. Ha proposto ricorso il C. tramite il suo difensore. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di norme stabilite a pena di nullità in relazione all’articolo 420-ter cod. proc. penumero . La Corte aveva respinto la richiesta di rinvio del giudizio di appello a fronte di certificato attestante l’impedimento a comparire dell’imputato, avendo sottolineato che non risultava il luogo di degenza, cosicché la certificazione avrebbe dovuto reputarsi insufficiente. Ma in realtà l’imputato aveva fin dall’arresto e dalla convalida dello stesso indicato la propria residenza ad un indirizzo di omissis e non aveva poi comunicato un domicilio diverso, cosicché si sarebbe dovuto presumere che colà fosse altresì il luogo di degenza, risultando inidonea la motivazione della Corte. 3.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso nel delitto di furto. La Corte aveva utilizzato argomenti che non tenevano conto delle concordi dichiarazioni degli imputati in ordine all’estraneità del C. al furto. 3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della prevalenza delle attenuanti. La corte aveva disapplicato la recidiva, ma aveva omesso di considerare la sostanziale estraneità del C. al circuito penale dal 2002 e la comunque minima partecipazione del ricorrente al fatto, cosicché la disapplicazione della recidiva strideva con il diniego delle attenuanti generiche e del giudizio di prevalenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso presentato da N.M. è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto si discute della responsabilità per il delitto di furto, in ordine al quale il N. è reo confesso, risultando il motivo di ricorso non più che un refuso rispetto a quello presentato nell’interesse del C. . 1.2. Il secondo motivo è volto a prospettare un diverso giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità. In realtà la Corte, tutt’altro che arbitrariamente e illogicamente, ha da un lato disapplicato la recidiva, ma dall’altro ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione non solo del precedente penale ma anche e soprattutto della gravità del delitto di resistenza, nella cui esecuzione il ricorrente aveva messo a repentaglio l’incolumità dei poliziotti, e della professionalità palesata nella commissione del furto. Tali elementi hanno inoltre indotto la Corte ad escludere la prevalenza della riconosciuta attenuante sulle aggravanti relative al delitto di furto, fermo restando che nei confronti del ricorrente la pena è stata determinata soprattutto in ragione della gravità del delitto di resistenza, caratterizzato dallo speronamento di una volante e dal quasi investimento di un agente. 2. Il ricorso di C.P. è fondato in relazione all’assorbente primo motivo. 2.1. Risulta che nell’interesse del C. era stata presentata istanza di rinvio per impedimento a comparire dell’imputato, fondato su allegata documentazione medica. La Corte, senza valutare nel merito l’addotto impedimento, ha ritenuto che lo stesso non potesse reputarsi idoneamente rappresentato, giacché la documentazione non recava l’indicazione del luogo di degenza e neppure di quello in cui era stata effettuata la visita. 2.2. Sul punto la censura esposta nel primo motivo risulta fondata, in quanto la mancata indicazione, nella certificazione sanitaria, del luogo di degenza o di quello della visita non implica che detta certificazione non debba essere presa in considerazione e che non possa, se del caso, disporsi una visita di controllo all’indirizzo conosciuto, dovendosi semmai escludere che gravi sul Giudice l’onere di rintracciare altrove l’imputato, effettuando a tal fine mirate ricerche sul punto va richiamato quanto rilevato da Cass. Sez. U. numero 36635 del 27/9/2005, Gagliardi, rv. 231810, che ha sottolineato come in mancanza di indicazioni contrarie la visita di controllo debba essere disposta al domicilio dell’imputato ma in senso non dissimile vanno valutate anche Cass. Sez. 2, numero 47622 del 29/10/2008, Di Tuccio, rv. 242295, e Cass. Sez. 2, numero 34651 del 22/9/2005, Caprioli, rv. 232500, secondo cui non può ipotizzarsi l’obbligo di svolgere d’ufficio ulteriori ricerche per rintracciare l’imputato in base a informazioni fornite in loco, dopo che sia stata disposta visita di controllo presso il domicilio . Nel caso di specie va aggiunto che in realtà la documentazione medica era stata rilasciata da un medico di omissis , cioè dello stesso Comune in cui l’imputato aveva dichiarato il domicilio e in cui aveva ricevuto pochi giorni prima la notifica della citazione, sussistendo dunque la possibilità di effettuare in luogo mirato l’eventuale visita di controllo. In concreto il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio ha prodotto la nullità del giudizio di appello nei confronti del C. . 3. In conclusione deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del N. , che va condannato al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Nei confronti del C. deve invece annullarsi la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.P. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso di N.M. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.