La querela è valida anche se recapitata da un incaricato

Se la legge ammette che la querela, previa autenticazione da parte di un soggetto abilitato, possa essere spedita per posta, è possibile ritenere che sia valida anche se presentata, senza necessità di una delega effettiva, da parte di un incaricato.

E’ quanto affermato dalla Cassazione, con la sentenza numero 6169/16, depositata il 15 febbraio scorso. Il caso. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Potenza ricorre in Cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Sapri, che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’accusato di diffamazione per un difetto relativo la validità della querela. Validità della querela recapitata. Gli Ermellini, alla luce della precedente giurisprudenza Cass., numero 26268/13 , ritengono che il ricorso sia fondato. Nel caso concreto, la querela è stata sottoscritta dalle persone offese e, successivamente, la firma dei diffamati è stata autenticata dal difensore, che ha poi proceduto al deposito. Infatti, seguendo il dettato normativo, ex articolo 337 c.p.p., la querela può essere recapitata da un incaricato o spedita per posta, a patto che la firma dei querelanti sia stata autenticata da un soggetto abilitato. Conseguentemente, se la legge ammette che la querela possa essere spedita per posta, è possibile ritenere che possa essere presentata, senza necessità di una delega effettiva, da parte di un incaricato, che viene identificato al momento del deposito presso l’ufficio ricevente. Per questi motivi la Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la restituzione degli atti al Giudice di pace.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 ottobre 2015 – 15 febbraio 2016, numero 6169 Presidente Fumo – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza avverso la sentenza dei Giudice di Pace di Sapri del 10/7/2014, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di I.E. per il reato di diffamazione a lui contestato per difetto di una valida querela la querela era stata presentata dal difensore - privo di delega - delle persone offese . Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Va premesso che, nella specie, la querela è stata sottoscritta dalla persone offese e che la firma dei querelanti è stata autenticata dal difensore, il quale ha poi proceduto al deposito. Tale forma di presentazione è conforme ai dettami dell'articolo 337 cod. proc. penumero , per il quale la querela può essere recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, purché la firma dei querelanti sia autenticata da un soggetto abilitato. E' evidente, allora, che, se può essere spedita per posta, la querela può essere presentata - senza necessità di apposita delega - da parte di un incaricato, che viene oltretutto identificato al momento dei deposito presso l'ufficio ricevente in questo senso, già Cass., numero 13813 del 26/3/2015 Cass., n 26268 del 28/3/2013 . S'impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la trasmissione degli atti al giudice in dispositivo indicato, per la celebrazione del relativo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Giudice di pace di Sapri per il giudizio.