Il decreto di espulsione è nullo se non tradotto nella lingua dello straniero

In materia di obbligo di traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero, il provvedimento è nullo qualora sia stato tradotto in lingua c.d. veicolare inglese, francese e spagnolo a causa della mera irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7588/18, depositata il 28 marzo. Il fatto. Il Giudice di Pace di Reggio Calabria confermava il decreto prefettizio di espulsione di un cittadino straniero escludendo la dedotta violazione del diritto di difesa per l’assenza della traduzione del provvedimento nella lingua presumibilmente meglio conosciuta dallo straniero sul rilievo che consultando gli atti, redatti in italiano, inglese e francese, egli aveva provveduto a contattare un legale di fiducia per la predisposizione delle argomentazioni difensive, ben interpretando dunque il provvedimento. Avverso tale pronuncia, lo straniero ricorre in Cassazione. Traduzione. Il Collegio, richiamando la sentenza n. 24341/14 della medesima Corte, ribadisce che, in materia di obbligo di traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero, il provvedimento è nullo qualora sia stato tradotto in lingua c.d. veicolare inglese, francese e spagnolo a causa dell’irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salva l’impossibilità di precedere a tale traduzione per la rarità della lingua ovvero per l’inidoneità del testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. La possibilità di derogare all’obbligo dell’autorità procedente alla traduzione del decreto di espulsione può, dunque, essere ammessa solo per ragioni impeditive di natura tecnico-organizzativa che devono essere adeguatamente attestate che abbiano imposto dunque il ricorso ad una delle lingue c.d. veicolari. L’obbligo in parola viene meno anche laddove il giudice abbia accertato la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto. Nel caso di specie, essendo la motivazione fornita dal giudice di merito del tutto carente sotto i profili richiamati, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 30 gennaio – 28 marzo 2018, n. 7588 Presidente Campanile – Relatore Di Virgilio Fatto e diritto Rilevato che Con provvedimento depositato il 10/5/2016, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha confermato il decreto prefettizio di espulsione adottato dal Prefetto di Reggio Calabria il 6/4/2016 nei confronti di B.M., rilevando che era stato soddisfatto il requisito della motivazione col richiamo alle previsioni di legge né era stato menomato il diritto di difesa per la mancata traduzione nella lingua presumibilmente meglio conosciuta dallo straniero il provvedimento era stato notificato in lingua italiana, inglese e francese , atteso che il ricorrente, correttamente interpretandoli, aveva potuto contattare un legale di fiducia e predisporre le proprie argomentazioni difensive. Ricorre il B., sulla base di due motivi. L’Amministrazione non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata. Considerato che Va premesso che il ricorrente ha ottemperato all’ordine di rinnovazione della notificazione all’Avvocatura generale dello Stato, nel termine concesso. Ciò posto, va accolto il secondo motivo di ricorso. Come ribadito, tra le altre, nell’ordinanza 24341/2014, La giurisprudenza di legittimità è ormai univoca in materia di obbligo di traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero nell’affermare i seguenti principi. È nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta Cass. civ. sezione 6-1 n. 3676 dell’8 marzo 2012 . In tema di opposizione a decreto di espulsione, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari inglese, francese e spagnolo siffatto obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato Cass. civ. sezione 6-1 n. 24170 del 29 novembre 2010 . Nella specie, a fronte della mancata traduzione, il giudice del merito si è limitato a ritenere non menomato il diritto di difesa, per avere il ricorrente contattato un legale e predisposto le sue difese, argomento del tutto incongruente ed anzi in collisione con il principio sopra riportato. Accolto il primo motivo, assorbito il secondo, va cassata la pronuncia impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito,va decisa nel merito la controversia, con l’annullamento del provvedimento impugnato. Le spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della Prefettura e sono liquidate a favore dello Stato, atteso che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a carico dello Stato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento impugnato condanna la Prefettura alle spese in favore dell’Erario, liquidate, per il giudizio di merito, in Euro 700,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge, e per il presente grado, in Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito, ed accessori di legge.