Rispondendo ad un quesito proposto dal COA di Pesaro, il Consiglio Nazionale Forense, con il parere numero 1/2017, pubblicato il 22 marzo 2018, si è espresso sul tema della conservazione delle fatture elettroniche da parte dell’avvocato e sugli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il quesito. Con il parere numero 1/2017, pubblicato il 22 marzo 2018, il CNF si è espresso in merito al quesito posto dal COA di Pesaro così riassunto «se un Avvocato, per la conservazione di fatture elettroniche, debba sempre e comunque affidarsi ad una società di gestione e conservazione delle fatture elettroniche, che dia seguito agli obblighi previsti dalla legge o se, in alternativa, egli possa custodire la documentazione presso un commercialista o presso il proprio Studio. Il COA chiede inoltre chi sia tenuto a dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate del luogo dove le scritture contabili siano conservate, trasmettendo altresì i dati relativi a denominazione, indirizzo, codice fiscale e Partita IVA». Il parere del CNF. La Commissione ha risolto la questione affermando che l’avvocato ha la possibilità di conservare le proprie scritture contabili relative alla fatturazione elettronica sia presso il proprio studio avvalendosi di adeguati supporti che presso altri soggetti che ne abbiano la capacità tecnica, come ad esempio commercialisti o società di gestione e conservazione. In merito alle comunicazioni fiscali previste dalla legge, aggiunge il parere, soggetti obbligati sono sia l’avvocato contribuente che l’eventuale soggetto terzo affidatario delle scritture contabili.