La responsabilità del datore di lavoro non discende dalla esecuzione delle specifiche mansioni da parte del dipendente, essendo sufficiente che la condizione lavorativa sia occasione necessaria per la realizzazione o anche solo l'agevolazione della condotta dannosa e che questa non consista quindi in un'attività del tutto estranea al rapporto di lavoro.
In questo senso, ribadendo la propria giurisprudenza in tema di responsabilità ex articolo 2049 c.c., si è espressa la Terza Sezione Civile nella sentenza numero 6033/2017, depositata il 9 marzo 2017. Il fatto. Dopo che il proprio figlio aveva perso un occhio a seguito dello scoppio del pallone portato dal minore a far gonfiare con il compressore presso un'officina, dove tale operazione era stata eseguita da un apprendista non ancora maggiorenne, i genitori avevano agito nei confronti sia dell'apprendista e sia nei confronti del titolare dell'officina. Il Tribunale, dopo aver dichiarato che al 50% la responsabilità era stata dei genitori del bambino, aveva condannato l'apprendista e il titolare a risarcire i danni. Nel successivo giudizio di secondo grado la Corte d'appello aveva invece rigettato la domanda nei confronti del titolare dell'officina, fermo il resto. Il danneggiato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando in due distinti motivi la mancata dichiarazione di responsabilità in capo al titolare dell'officina. Per attribuire la responsabilità al datore di lavoro è sufficiente il nesso di occasionalità necessaria. La Cassazione nella sua decisione di accoglimento del ricorso, anzitutto precisa i fatti ritenuti pacifici ovvero che il bambino si era recato presso per chiedere un funzionamento del pallone e si era poi verificato lo scoppio di questo per l'uso di uno degli attrezzi specificamente il compressore dell'officina effettuato da un dipendente. Ciò premesso la Terza Sezione ha ricordato come la giurisprudenza consolidata ritenga sufficiente per l'affermazione della responsabilità datoriale ex articolo 2049 c.c. «un nesso di occasionalità necessaria» da intendersi nel senso che le mansioni del dipendente debbono almeno aver agevolato il comportamento causante il danno. Mentre il giudice di primo grado aveva correttamente fatto applicazione di tale principio, la corte territoriale aveva poi “svuotato” per riprendere lo stesso verbo utilizzato nella motivazione della sentenza in commento il profilo oggettivo della responsabilità datoriale sulla base della mancata prova dell'espresso incarico affidato al dipendente di gonfiare il pallone al bambino con il compressore. Tale inversione dell'onere della prova, o, per meglio dirsi, introduzione di elementi estranei al dato oggettivo della mera occasionalità necessaria, è stato per l'appunto ritenuto errato dalla Suprema Corte, in considerazione della propria giurisprudenza sul punto per cui «la responsabilità del datore di lavoro non discende dall'esecuzione delle specifiche mansioni da parte del dipendente, essendo sufficiente che la condizione lavorativa sia occasione necessaria per la realizzazione o anche solo l'agevolazione della condotta dannosa, e che questa non consista quindi in un'attività del tutto estranea al rapporto di lavoro» in questo senso, tra le altre, Cass. Civ. 24/01/2007, Cass. Civ. 22/09/2005 numero 18691 . Risulta a questo punto evidente come l'interpretazione della Corte territoriale inevitabilmente ma erroneamente, ha detto la Cassazione abbia condotto la stessa a dimenticarsi del concetto di “occasionalità” per approdare invece ad una responsabilità da specifico incarico. Ad abundantiam, ha concluso la Terza Sezione, la Corte d'appello ha pure omesso di considerare l'obbligo di vigilanza che è insito nel rapporto datore di lavoro-dipendente, e che avrebbe dovuto portare il titolare a controllare il corretto utilizzo dell’attrezzatura.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 gennaio – 9 marzo 2017, numero 6033 Presidente Vivaldi – Relatore Graziosi Fatti di causa 1. Con atto del 12 giugno 1987 T.E. e S.A.R. citavano davanti al Tribunale di Matera M.L. , M.P. , Mo.Vi. e V.F. perchè fossero condannati a risarcire i danni subiti dal loro figlio minorenne, T.M. , il quale il omissis , nell’officina di V.F. , dove si era recato per farsi gonfiare un pallone - operazione questa compiuta dall’apprendista diciassettenne M.L. -, aveva perso per lo scoppio del pallone l’uso dell’occhio destro. I convenuti si costituivano, resistendo. Con sentenza parziale numero 714/2006 il Tribunale - per quanto qui interessa - accertava la responsabilità di M.L. e di V.F. , nonché la responsabilità al 50% dei genitori del minore e con sentenza definitiva numero 623/2009 condannava quindi V.F. e M.L. a risarcire i danni a T.M. , T.E. e agli eredi di S.A.R. . Avendo proposto appello principale il V. e appelli incidentali M.L. , M.P. e Mo.Vi. , con sentenza del 9 gennaio-6 febbraio 2013 la Corte d’appello di Potenza ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti del V. e dichiarato inammissibili gli appelli incidentali. 2. Ha presentato ricorso T.M. sulla base di due motivi. Il primo motivo, ex articolo 360, primo comma, numero 5 c.c., denuncia erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa, mancanza, insufficienza e contraddittorietà motivazionale e violazione degli articoli 115-116 c.p.c La dinamica dell’evento dannoso ricostruita dalla corte territoriale contrasterebbe con le risultanze processuali. In particolare la corte territoriale avrebbe eluso la dichiarazione resa dall’apprendista alla polizia giudiziaria del 28 giugno 1986 - secondo la quale fu il V. che lo incaricò di gonfiare il pallone con il compressore, avendolo chiesto il bambino proprio al V. - nonché le dichiarazioni della sorella dell’attuale ricorrente, T.M.E. , rese il omissis alla polizia giudiziaria per cui sarebbe stato presente il V. quando il pallone venne gonfiato dal suo apprendista e in data 1 luglio 1986 sempre in questura per cui il minore aveva chiesto al V. che gli fosse gonfiato il pallone, e il V. aveva consentito dando l’incarico al suo apprendista . Soprattutto, la corte non avrebbe tenuto conto dell’importanza della dichiarazione di M.L. e quanto alla testimonianza di C.P. , presente nell’officina quando avvenne il fatto, questi non si era accorto dell’entrata in officina del bambino, ma ciò nulla toglie al fatto che l’apprendista chiese al V. se poteva gonfiare il pallone. Dal verbale della polizia giudiziaria del omissis risulterebbe poi che il V. provocò lo scoppio con la marcia indietro di una vettura, versione poi totalmente cambiata in sede di giudizio . Comunque la corte territoriale non avrebbe motivato per quale ragione la dichiarazione di M.L. non fosse attendibile, come invece ritenuto dal primo giudice. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nnumero 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2049 c.c. e dei principi riguardanti la responsabilità dei committenti, nonché violazione di legge per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge per la carente e contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta. La Corte d’appello, pur prendendo le mosse da un corretto approccio ermeneutico , nella sua decisione non sarebbe sorretta da una coerente apparato argomentativo escludendo la responsabilità del V. per il - discutibile - assunto che l’uso del compressore non rientrasse tra le mansioni dell’apprendista. E comunque il V. non avrebbe svolto le funzioni di vigilanza su quanto accadeva nella sua officina l’impegno motivazionale della corte avrebbe dovuto confrontarsi col nesso tra le modalità di esecuzione delle prestazioni del lavoratore vigilanza e uso del compressore e il comportamento produttivo del danno lo scoppio del pallone per stabilire se tali modalità hanno reso possibile o agevolato lo scoppio. Invece il giudice d’appello avrebbe eluso ciò con una non condivisibile lettura del concetto di occasionalità . L’insufficienza argomentativa verrebbe poi dimostrata dal non avere la corte territoriale valutato correttamente le acquisizioni probatorie, da cui invece risulterebbe che per le sue mansioni l’apprendista aveva la disponibilità del compressore. Ma anche se quest’ultimo avesse operato oltre le sue competenze, rimarrebbe la responsabilità indiretta del V. ex articolo 2049 c.c., per cui è sufficiente che le mansioni del dipendente abbiano reso possibile o agevolato il comportamento produttivo del danno. La corte non avrebbe rilevato che M.L. , quale dipendente del V. , avrebbe dovuto porre in essere particolari attenzioni alle quali solo V. , titolare dell’attività lavorativa, poteva sovraintendere e vigilare . Si difende con controricorso e successiva memoria ex articolo 378 c.p.c. V.F. , il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque sia rigettato. Ragioni della decisione 3. Il ricorso è fondato. Seguendo una evidente priorità logica, deve essere esaminato in primo luogo il secondo motivo, che verte, come si è visto nella sintesi di cui sopra, sulla corretta applicazione dell’articolo 2049 c.c., essendo pacifico che, nel caso in esame, V.F. era il titolare dell’officina ove si recò il bambino a chiedere il gonfiamento del suo pallone e si verificò lo scoppio di questo per l’uso di uno degli attrezzi dell’officina - il compressore - effettuato dal suo dipendente M.L. . È opportuno, allora, descrivere il percorso motivazionale che al riguardo offre la sentenza impugnata. Dato atto che la giurisprudenza consolidata ritiene sufficiente per la responsabilità ex articolo 2049 c.c. un nesso di occasionalità necessaria nel senso che le mansioni del dipendente abbiano almeno agevolato il comportamento causante il danno, la corte richiama la sentenza di primo grado, affermando che ha ritenuto la responsabilità del V. per aver desunto in via presuntiva, dagli elementi agli atti, che egli fosse stato consapevole e/o consenziente a che il suo dipendente usasse il compressore d’aria per gonfiare il pallone o comunque nulla avesse fatto per impedirlo, segnalando altresì come fatto notorio la pratica, pur occasionale ma generalmente tollerata dai datori di lavoro, di utilizzo del compressore per finalità diverse da quelle dell’officina meccanica, nonché l’accertata presenza in officina del V. quando avvenne il fatto. La corte, però, reputa che tutti questi elementi presuntivi siano superati , poiché l’esito dell’istruttoria non ha dimostrato che il titolare dell’officina avesse espressamente incaricato il dipendente di gonfiare il pallone al bambino con il compressore, né che avesse in altre circostanze autorizzato tale utilizzazione del compressore per analoga finalità, né che avesse avuto consapevolezza dell’iniziativa dell’apprendista. Passa poi il giudice d’appello ad un’elencazione dei risultati delle testimonianze assunte testi C. , Ve. e Ca. per giungere quindi ad affermare che non appare condivisibile la conclusione alla quale perviene il primo Giudice, che sostanzialmente finisce per ancorare il vincolo di occasionalità necessaria tra le incombenze del dipendente .ed il fatto generatore del danno .alla mera presenza del compressore all’interno della stessa officina ed alla pratica, presunta solo in via astratta, della possibilità di utilizzo dello stesso per scopi diversi ed ultronei rispetto alle mansioni del medesimo dipendente , contro la lettera dell’articolo 2049 c.c L’impostazione della corte territoriale, in tal modo, viene però a svuotare proprio il profilo oggettivo della responsabilità ex articolo 2049 c.c., come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, per cui la responsabilità del datore di lavoro non discende dalla esecuzione delle specifiche mansioni da parte del dipendente, essendo sufficiente che la condizione lavorativa sia occasione necessaria per la realizzazione o anche solo l’agevolazione della condotta dannosa, e che questa non consista quindi in un’attività del tutto estranea al rapporto di lavoro v. Cass. sez. 3, 24 gennaio 2007, che precisa come, ai fini della responsabilità ex articolo 2049 c.c., è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro sul concetto di occasionalità necessaria cfr. pure Cass. sez. 3, 22 settembre 2205 numero 18691, Cass. sez. 3, 22 agosto 2007 numero 17836, Cass. sez. 3, 6 marzo 2008 numero 6033, Cass. sez. 3, 4 aprile 2013 numero 8210, Cass. sez. 3, 24 settembre 2015 numero 18860 e Cass. sez. 6-3, ord. 15 ottobre 2015 . Al contrario, la corte territoriale ha preteso, quale presupposto di responsabilità del V. , la prova che fosse stato proprio lui a incaricare espressamente l’apprendista, o che lo avesse autorizzato specificamente in tal senso in passato, o comunque fosse a conoscenza di quello che l’apprendista stava per fare. Tutti elementi estranei, come si è appena visto, al dato oggettivo della mera occasionalità necessaria. In questo modo non si tratterebbe, invero, di una responsabilità da occasionalità , bensì da specifico incarico, autorizzato espressamente quella volta oppure altre volte precedenti - e quindi riconducibile a una volontà del datore di lavoro già manifestata e perciò divenuta usuale, con evidente incidenza sull’esatto contenuto delle mansioni - oppure anche tacitamente concesso mediante la consapevolezza di quel che l’apprendista intendeva fare. E la corte non considera neppure - si nota ormai ad abundantiam - l’ulteriore profilo, correttamente addotto nel motivo in esame, dell’obbligo di vigilanza che è insito nel rapporto datore di lavoro-dipendente cfr. p. es. Cass. sez. 3, 11 febbraio 2010 numero 3095, che infatti congiunge ai poteri direttivi i poteri di vigilanza l’utilizzo di attrezzatura dell’officina meccanica da parte del suo dipendente non può non essere vigilato, in effetti, dal titolare dell’officina, per stornare il rischio che una persona non sufficientemente esperta venisse a cagionare danni a sé o ad altri con un uso mal governato o comunque improprio. Il che peraltro riconduce, da un ulteriore punto di vista, proprio alla correlazione di occasionalità necessaria tra l’attività del dipendente e il fatto dannoso che l’articolo 2049 c.c., con un dettato normativo di evidente pregnanza preventiva/precauzionale. in quanto responsabile della condotta del dipendente anche al di là dei suoi specifici ordini, il datore di lavoro vigilerà 7 stabilisce. In conclusione, il ricorso deve essere accolto quanto al primo motivo, assorbito logicamente il secondo, per cui va cassata in relazione la sentenza con rinvio, anche per le spese del grado, alla stessa corte territoriale in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del grado, alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione.