Per la configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 46328, depositata il 10 novembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Milano condannava un imputato per aver guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, causando un incidente stradale. Le sue condizioni erano state accertate mediante analisi cliniche che avevano evidenziato la presenza delle sostanze nelle urine. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver dedotto lo stato di alterazione unicamente dal risultato delle analisi cliniche. Inoltre, deduceva la mancanza di ogni prova sul fatto che si fosse messo alla guida in stato alterato, in quanto gli esami clinici avrebbero potuto evidenziare un’assunzione avvenuta diversi giorni prima. Rilevamento dell’alterazione. La Cassazione, però, approva il percorso logico seguito dai giudici di merito, che si sono uniformati al principio secondo cui, per la configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica. Il giudice può, infatti, desumere tale stato dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, insieme all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui si è verificato il fatto. Nel caso di specie, a prescindere dalla presenza di tracce significative di sostanze nelle urine, rilevate dalle analisi di laboratorio, lo stato di alterazione era stato anche dedotto dai verbalizzanti dall’«abnorme comportamento di guida» del ricorrente, che aveva causato la collisione della sua auto con un mezzo dei carabinieri. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 settembre – 10 novembre 2014, numero 46328 Presidente Romis – Relatore D’Isa Ritenuto in fatto Con sentenza del Tribunale di Milano del 6.06.2012 E.L. è stato ritenuto colpevole del reato previsto dall'articolo 187 co. 1 e co. 1 bis del C.d.S. per aver guidato, il 17.06.2010, in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagionando un sinistro stradale, condizioni accertate mediante analisi cliniche che hanno evidenziato la presenza di cocaina e cannabis nelle urine. La Corte d'appello dello stesso capoluogo, adita dall'imputato, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorre per cassazione l'E. denunciano violazione di legge per avere i giudici di merito dedotto lo stato di alterazione psicofisica unicamente dal risultato delle analisi cliniche. L'accertamento di tale stato è da ricondurre e senza possibilità di equivoco ad una valutazione da parte degli operanti e di altri soggetti personale sanitario intervenuti dopo l'incidente. Con altro motivo si denuncia vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata si affretta a ritenere destituito di fondamento l'assunto difensivo in base al quale non vi era prova alcuna che l'E. si fosse messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ben potendo gli esami clinici fotografare una assunzione avvenuta diversi giorni prima. Ritenuto in diritto I motivi esposti, che possono essere analizzati congiuntamente afferendo essi ad un denunciato vizio motivazionale in ordine al ritenuto stato di alterazione psicofisica per uso di sostanza stupefacente, sono infondati e determinano il rigetto del ricorso. In effetti, la Corte ha rigettato l'appello dell'imputato ritenendo acquista la prova del suo stato di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti nel momento in cui è stato colto alla guida dell'autovettura, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte Sez. 4, Sentenza numero 1494 del 09/07/2013 Ud. Rv. 258175 Sez. 4, Sentenza numero 11848 del 02/03/2010 Cc. Rv. 246540 Sez. 4, Sentenza numero 48004 del 04/11/2009 Ud. Rv. 245798 secondo cui ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti articolo 187 del codice della strada , lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato. Nel caso di specie, rimasta accertata la presenza nelle urine di tracce significative di diverse sostanze stupefacenti, all'esito delle analisi di laboratorio, è stato ben evidenziato che lo stato sintomatico di alterazione psicofisica è stato dedotto dai verbalizzanti dall'abnorme comportamento di guida dell'E. che causava la collisione della sua auto con un veicolo dei carabinieri in servizio di pronto intervento per rapina in corso con lampeggianti e sirena in funzione. Trattasi, dunque, di una situazione di fatto valutata dai giudici del merito con congrua motivazione, sottratta, pertanto, al sindacato di questa Corte. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.