L'avvocato richiedente non risulta nell'anagrafica distrettuale

Colgo lo spunto da una delle tante segnalazioni che mi sono in questi giorni giunte. Nei miei ultimi convegni ho spesso citato una situazione, nota a molti ma non a tutti, riguardante i depositi effettuati da avvocati, regolarmente iscritti al ReGIndE del Ministero, presso alcune sedi di Tribunali e Corti di Appello, in particolare della Lombardia

Il caso è questo. L'avvocato, non appartenente al Distretto di Corte di Appello dell'UG presso cui effettua il deposito telematico, riceve un regolare esito positivo dei controlli automatici e successivamente un inatteso e sorprendente rifiuto degli atti, come esito dell'accettazione da parte del cancelliere. La motivazione di norma è la seguente per comodità di lettura ho eliminato i vari “'” che tempestano solitamente i messaggi del PCT. Oggetto ACCETTAZIONE DEPOSITO Atto di _D23-06-15_11-02-21 Codice esito -1. Descrizione esito -- Altro. L'avvocato richiedente non risulta nell'anagrafica distrettuale, si prega di inoltrare la richiesta di iscrizione nell'anagrafica distrettuale delle Corte di Appello di _____ con tutti i dati sensibili, tramite la email anagrafichecivili.ca.________@giustizia.it. Atti rifiutati il 23/06/2015. Questo accade perché esistono due anagrafiche diverse, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici unico e nazionale e l'anagrafica del Distretto di Corte di Appello. Nel tempo sono state effettuate diverse e ripetute operazioni di bonifica dei dati a seguito dell'unificazione dei vari archivi informatici delle cancellerie e per non “sporcare i dati” l’inserimento automatico dei nominativi nelle anagrafiche distrettuali di alcune Corti di Appello, è stato volutamente bloccato. In questi casi, nell'elenco dei depositi telematici visualizzati dal cancelliere nel SICID o SIECIC, viene mostrato il codice fiscale del mittente nella colonna “Firmato da” e non il suo nome e cognome, pur essendo il depositante regolarmente iscritto al REGIndE. L'iscrizione a tale registro ministeriale può essere controllata autonomamente dall'avvocato attraverso un qualsiasi Punto di Accesso mentre la sua presenza nell'anagrafica distrettuale di un imprecisato ufficio giudiziario, è una scoperta postuma, conseguente al rifiuto degli atti regolarmente depositati telematicamente. Se non ci fosse il suddetto blocco, selezionando il deposito per il cosiddetto “Intervento manuale”, verrebbe semplicemente proposto all'operatore di cancelleria, di procedere all'inserimento del soggetto nell'anagrafica distrettuale e quindi accettare l'atto. Evidentemente il pericolo, giustificato agli albori del PCT quando ancora non c'era l'obbligatorietà dei depositi e molto si inseriva a mano ma oggi anacronistico, di “sporcare” le anagrafiche del distretto, preoccupa fortemente i responsabili di diverse cancellerie. Inutile qui ricordare l'articolo 7 “Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico” della circolare DOG del 28 ottobre 2014 a firma dott. Mancinetti , la cui lettura a volte, più che confortare, rattrista nel suo essere costantemente disattesa, tutti coloro che operano per il miglioramento del processo telematico. In conclusione, per superare il problema, all'avvocato non resta altro che seguire le indicazioni ricevute nel rifiuto, cioè compilare un modulo, scansionare il suo tesserino e un documento d'identità e spedire il tutto fortunatamente via mail in alcuni casi viene ancora chiesto un fax e attendere, sperando di essere ancora nei termini per rifare il deposito, oppure alzare la cornetta del telefono, chiamare la competente cancelleria e fare l'Avvocato, questa per far valere i propri diritti.