Facendo seguito alla circolare n. 18, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il 27 novembre la circolare n. 19 che fornisce istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive in favore delle imprese con contratti di solidarietà, con riferimento alla modalità di richiesta dello sgravio.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18 del 22 novembre 2017 , ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito alla decontribuzione per le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà. Sono pervenuti, però, numerosi dubbi da parte delle aziende circa la presentazione di un'unica istanza ovvero di più domande in caso di contratti di solidarietà successivi, riferiti alla medesima unità produttiva, siano essi in continuità ovvero intervallati da periodi di ripristino dell'orario normale di lavoro. Chiarimenti. Per ovviare a questa situazione il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 19 del 27 novembre 2017, con la quale fornisce istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive menzionate e la presentazione delle relative domande. Nell'atto ministeriale in oggetto si legge che lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo. Fonte lavoropiu.info
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