Poiché ricorre identità tra il reato commesso dal giornalista e quello dell’intervistato, attesa la cooperazione necessaria tra i due soggetti, la remissione della querela estende i suoi effetti alla posizione dell’intervistato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 42918, depositata il 14 ottobre 2014. Il fatto. Il difensore dell’Ispettoria Salesiana propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare, con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell’imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa in quanto, quale soggetto intervistato, avrebbe offeso la reputazione dell’ordine religioso dei Salesiani. Del medesimo reato rispondeva anche l’autore dell’articolo, per il quale all’udienza la parte civile aveva depositato atto di remissione di querela regolarmente accettata dall’imputato. Identità tra reati. È intervenuta la Corte di Cassazione rilevando come dalle risultanze processuali emerge pacificamente che, nei confronti dell’autore dell’articolo, la parte civile ha depositato atto di remissione di querela, regolarmente accettata dall’imputato. Preliminarmente, pertanto, si pone la questione relativa agli effetti estensivi di tale atto ai sensi dell’articolo 155 c.p.p. attesa la cooperazione tra intervistatore ed intervistato che caratterizza la posizione del destinatario diretto della remissione della querela. È noto il risalente principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo il quale la remissione della querela proposta nei confronti del direttore di un giornale per il reato ex articolo 59 c.p. non si estende in favore dell’autore dell’articolo incriminato, stante la diversa struttura dei due reati, uno dei quali è punito a titolo colposo. La giurisprudenza di questa sezione ha ritenuto applicabile tale principio anche nella fattispecie opposta, in cui la remissione è stata effettuata nei confronti dell’autore dell’intervista e non anche del direttore. Nel caso in esame, la fattispecie determina l’affermazione di responsabilità del giornalista, a titolo di concorso con il dichiarante, per la pubblicazione delle dichiarazione di terzi lesive della reputazione altrui. La remissione di querela estende i suoi effetti. Sulla base di queste considerazioni, è stato ritenuto che, poiché ricorre identità tra il reato commesso dal giornalista e quello dell’intervistato, attesa la cooperazione necessaria tra i due soggetti, la remissione di querela estende i suoi effetti alla posizione dell’intervistato, non trovando applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di mancata estensione degli effetti, attesa l’insussistenza dei profili impeditivi, rappresentati dalla autonomia dei reati, dalla diversità dell’elemento soggettivo e dalla esclusione del concorso di persone nel reato. Pertanto, alla declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela consegue l’annullamento della decisione impugnata.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 febbraio – 14 ottobre 2014, numero 42918 Presidente Fumo – Relatore Positano Ritenuto in fatto 1. Il difensore dell'Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in data 12 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di C.G. , imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa in quanto, quale soggetto intervistato, avrebbe offeso la reputazione dell'ordine religioso dei Salesiani affermando che, dopo avere denunziato Don R.M. di violenza sessuale sulla figlia, i Salesiani gli avevano fatto terra bruciata intorno , chiudendo le porte dell'oratorio, impedendo ai figli di fare la comunione, l'iscrizione ai campi estivi e descrivendo i Salesiani come una mafia , precisando che i superiori del prete sotto accusa non si erano limitati ad insabbiare, ma avevano reagito ribaltando le parti, trasformando la vittima in colpevole. Del medesimo reato rispondeva anche l'autore dell'articolo pubblicato su omissis del omissis , F.L. , per il quale all'udienza del 17 maggio 2013 la parte civile aveva depositato atto di remissione di querela regolarmente accettata dall'imputato. 2. Il giudice ha ritenuto che le espressioni utilizzate da C. nell'intervista non integravano il delitto di diffamazione, avendo l'imputato fornito una rappresentazione della verità del fatto, segnalando comportamenti gravi tenuti dal prete salesiano ai danni della figlia ha poi evidenziato che il reato di diffamazione non può essere ravvisato quando vengono pronunziate frasi offensive nei confronti di una categoria limitata, nell'ipotesi in cui le persone alle quali le frasi si riferiscono, non sono individuabili, come nel caso dell'Ordine salesiano. Quanto all'espressione mafia , ha ritenuto scriminata la fattispecie, trattandosi di una definizione che si colloca in un contesto di polemica del padre di una bambina abusata, al fine di sottolineare il disvalore di scelte compiute da appartenenti all'Ordine salesiano, in contrasto con l'interesse collettivo. 3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell'Ispettoria Salesiana, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'articolo 595 c.p. attesa la differente vicenda relativa alla posizione di Don R.M. rispetto a quella dell'Ispettoria Salesiana. 4. In secondo luogo, censura la decisione del primo giudice che ha escluso la legittimazione dell'Ispettoria, quale parte civile, attesa la impossibilità di individuare le singole persone destinatane della diffamazione, evidenziando, al contrario che l'Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana è un ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica, che consente di individuare, in maniera non equivoca, il soggetto destinatario della diffamazione, seppur non indicato in maniera nominativa. 5. Con il terzo motivo, rilevato che con il termine mafia C. intendeva riferirsi proprio alle regole dell'ente salesiano, come emerge dal riferimento, presente in altre frasi, alla reazione dell'intero ordine contro la famiglia C. . 6. Con il quarto motivo lamenta il difetto di motivazione sulla falsità delle accuse rivolte da C. ai Salesiani, evidenziando la mancanza del presupposto della verità della notizia, che costituisce il limite del diritto di cronaca ed enucleando i diversi episodi oggetto di imputazione. 7. Con l'ultimo motivo deduce l'inosservanza della legge processuale, in relazione alla valutazione del compendio probatorio, ai sensi dell'articolo 425 c.p.p., avendo il primo giudice esaminato gli atti al fine di accertare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato e non per verificare la idoneità del materiale probatorio a fondare l'accertamento della responsabilità in dibattimento. Considerato in diritto 1. Come rilevato in narrativa, dalle risultanze processuali emerge pacificamente che, nei confronti dell'autore dell'articolo pubblicato su omissis del omissis , F.L. , la parte civile ha depositato atto di remissione di querela all'udienza del 17 maggio 2013, regolarmente accettata dall'imputato. 2. Si pone, pertanto e preliminarmente, la questione relativa agli effetti estensivi di tale atto ai sensi dell'articolo 155 c.p.p. attesa la cooperazione tra intervistatore ed intervistato che caratterizza la posizione del destinatario diretto della remissione di querela. 3. La questione merita approfondimento poiché la remissione della querela, proposta nei confronti dell'intervistato, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, non estende i suoi effetti nei rapporti tra direttore del giornale, responsabile ai sensi dell'articolo 57 cod. penumero e giornalista, stante l'autonomia delle fattispecie criminose che vengono in considerazione, la quale è ostativa all'effetto estensivo di cui all'articolo 155, comma secondo, cod. penumero , che presuppone il concorso di più persone nel medesimo reato Sez. 5, Sentenza numero 40446 del 09/07/2009 Ud. dep. 16/10/2009 - Rv. 244628 . È noto, in particolare, il risalente principio pacificamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo il quale la remissione della querela proposta nei confronti del direttore di un giornale per il reato di ex articolo 57 c.p. non si estende in favore dell'autore dell'articolo incriminato, stante la diversa struttura dei due reati, uno dei quali è punito a titolo colposo cfr. Cass. sez. 6A, 21.3.1978 numero 3291, rv. 138390 . La giurisprudenza di questa sezione ha ritenuto applicabile tale principio, mutatis mutandis, anche nella fattispecie opposta, in cui la remissione è stata effettuata nei confronti dell'autore dell'intervista e non anche del direttore. Sussisterebbe, infatti, anche in tale ipotesi, la ragione giuridica ostativa alla produzione dell'effetto di cui all'articolo 155, comma secondo, c.p., che postula il concorso di più persone nel medesimo reato, ove invece nel caso sopra indicato ricorrerebbero fattispecie delittuose distinte ed autonome Sez. 5, numero 36078 del 25/05/2004 - dep. 08/09/2004, Carta, Rv. 229329 . 4. La fattispecie in esame non presenta, invece, le ragioni giuridiche ostative poste a fondamento delle decisioni citate e che risiedono, a rigore, in un principio di autonomia strutturale delle fattispecie di reato in questione esclusione del concorso di persone nel reato e natura dolosa del delitto contestato all'intervistato o al giornalista e carattere colposo del reato del direttore responsabile che rappresenta il profilo insuperabile, indipendentemente dalla stretta connessione ed interdipendenza esistente tra le condotte dei responsabili. 5. Nel caso in esame, infatti, la fattispecie determina, secondo la giurisprudenza prevalente, l'affermazione di responsabilità del giornalista, a titolo di concorso con il dichiarante, per la pubblicazione delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui. In particolare, al fine di verificare se il giornalista si sia limitato a riferire l'evento, piuttosto che a divenire strumento della diffamazione, l'indagine avrà ad oggetto il contesto, valutativo e descrittivo, nel quale sono riportate le dichiarazioni altrui, la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni. Ciò al fine di valutare, attraverso una puntuale interpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato, applicandosi, in quest'ultimo caso, la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all'articolo 110 c.p 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, poiché ricorre identità tra il reato commesso dal giornalista e quello dell'intervistato, attesa la cooperazione necessaria tra i due soggetti, la remissione di querela estende i suoi effetti alla posizione dell'intervistato, non trovando applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di mancata estensione degli effetti, nei rapporti tra giornalista e direttore responsabile del giornale e viceversa, attesa l'insussistenza dei profili impeditivi, rappresentati dalla autonomina dei reati, dalla diversità dell'elemento soggettivo e dalla esclusione del concorso di persone nel reato. 7. Alla declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela consegue l'annullamento della decisione impugnata, restando assorbiti tutti i motivi di gravame. Le spese sono a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela pone le spese del procedimento a carico del querelato.