Riliquidazione della pensione di anzianità e decadenza

La decadenza di cui all’articolo 47 d.P.R. numero 639/1970, come sostituito dall’articolo 38, comma 1, lett. d , d.l. numero 98/2011 conv. in l. numero 111/2011 , non trova applicazione in relazione alle domande relative all’adeguamento di prestazioni economiche già riconosciute, ancorché in misura inferiore a quella dovuta, e liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della disciplina sopravvenuta

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 26270/17, depositata il 6 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Roma condannava l’INPS alla riliquidazione della pensione di anzianità spettante ad un iscritto con 35 anni di contribuzione previo riconoscimento della maggiorazione di cui all’articolo 4 d.l. numero 501/1995 conv. in l. numero 11/1996 . L’INPS ricorre per la cassazione della pronuncia deducendo il mancato riconoscimento dell’assoggettamento della domanda di riliquidazione della pensione al termine di decadenza. Decadenza. Come già sottolineato dalle Sezioni Unite sentenza numero 12720/2009 , la decadenza di cui all’articolo 47 d.P.R. numero 639/1970, come sostituito dall’articolo 38, comma 1, lett. d , d.l. numero 98/2011 conv. in l. numero 111/2011 , non trova applicazione in relazione alle domande relative all’adeguamento di prestazioni economiche già riconosciute, ancorché in misura inferiore a quella dovuta, e liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della disciplina sopravvenuta. Essendosi la Corte capitolina adeguata a tale principio, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 5 luglio – 6 novembre 2017, numero 26270 Presidente D’Antonio – Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 14.3.2011, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a riliquidare la pensione di anzianità spettante a I.U. sulla base di 35 anni di contribuzione, in virtù della maggiorazione di cui all’articolo 4, d.l. numero 501/1995 conv. con l. numero 11/1996 che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura che I.U. ha resistito con controricorso che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto dell’impugnazione. Considerato in diritto che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 47, d.P.R. numero 639/1970, come sostituito dall’articolo 4, d.l. numero 384/1992 conv. con l. numero 438/1992 , e dell’articolo 38, comma 1, lett. d , d.l. numero 98/2011 conv. con l. numero 111/2011 , per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda di riliquidazione della pensione non fosse assoggettata al termine di decadenza di cui al combinato disposto delle norme citate che questa Corte, sulla scorta del principio di diritto già fissato da Cass. S.U. numero 12720 del 2009, ha da ultimo chiarito che la decadenza di cui all’articolo 47, d.P.R. numero 639/1970, cit., come adesso modificato dall’articolo 38, comma 1, lett. d , d.l. numero 98/2011, parimenti cit., non trova applicazione in relazione alle domande amministrative aventi ad oggetto l’adeguamento di prestazioni pensionistiche già riconosciute, ancorché in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina Cass. numero 21319 del 2016 che, avendo la Corte di merito correttamente deciso in base al superiore principio di diritto, il ricorso va conseguentemente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.900,00, di cui Euro 2.700,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.