Anche al convivente di fatto spetta la partecipazione agli utili dell’impresa familiare

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 134/E pubblicata il 26 ottobre Si ritiene che il reddito spettante alla convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa del convivente sia a lei imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione .

Si ritiene che il reddito spettante alla convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa del convivente sia a lei imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione . Così l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 134/E, con la quale il Fisco ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale della quota che un contribuente titolare di impresa individuale intendeva imputare a titolo di partecipazione agli utili alla sua convivente di fatto. L’interpello. Nel caso analizzato dall’Agenzia, in risposta all’interpello di un contribuente, il trattamento fiscale della quota a titolo di partecipazione agli utili, a decorrere dal 2017, in esecuzione dell’atto modificativo di impresa familiare dal 31 dicembre 2016, infatti, era cessata la prestazione d’opera resa dalla madre, ed era stata inserita la convivente di fatto. La risposta dell’Agenzia delle Entrate si inserisce nel solco tracciato dalla legge n. 76/2016 in tema di regolamentazione delle unioni civili secondo l’Agenzia, la scelta del legislatore, che ha introdotto una specifica disciplina per il convivente, è sintomo di voler mantenere distinte la collaborazione del convivente rispetto al familiare. Regime tributario. L’art. 5 del T.U.I.R., che regola il regime tributario dell’impresa familiare, non richiama infatti i diritti spettanti al convivente che partecipa all’impresa dell’altro convivente. Ciò osserva l’Agenzia porterebbe ad escludere l’applicazione a tale ultima ipotesi della norma fiscale richiamata. Tuttavia, il riferimento alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare spettanti al convivente, contenuto nell’art. 230- ter c.c., consente di applicare anche a questa fattispecie i principi generali che hanno portato alla collocazione dell’impresa familiare all’interno dell’art. 5 del T.U.I.R. . Fonte fiscopiu.it

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