Covid-19: l’intervento della Consob in tema di assemblee societarie e di informativa d'impresa

La Consob hareso pubblici in data 10 aprile 2020una Comunicazione Comunicazione numero 3/2020 del 10aprile2020 e un Richiamo di attenzione Richiamo di attenzione numero 6/20 del 9 aprile 2020 al fine di fornire agli emittentiindicazioni operative in materia di modalità di svolgimento delle prossime assemblee ordinarie e straordinarie e in materiadi informazioni finanziarie da rendere nei documenti di rendicontazione periodica. Vengono altresì fornite specifiche indicazioni ai componenti degli organi di amministrazione, agli organi di controllo anche ai fini dello svolgimento delle loro funzioni di Comitati per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell’articolo 19 delD.Lgs.39/2010 e alle società di revisione incaricate della revisione legale dei conti di società quotate.

1. Premessa Con due diversi provvedimenti, la Consob ha fornito in data 10 aprile 2020 indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento delle prossime assemblee ordinarie e straordinarie delle società quotate in materia di informazioni finanziarie da rendere nei documenti di rendicontazione periodica e nei prospettiein materia di svolgimento della revisione legale dei conti. Si tratta, in particolare dellaComunicazione numero 3/2020 del 10 aprile 2020e delRichiamo di attenzione numero 6/2020 del 9 aprile 2020. Come meglio analizzato nel prosieguo, la Comunicazione relativa allo svolgimento delleassemblee si è resa necessaria alla luce dell'emergenza sanitaria in corso per effetto dell'epidemia da coronavirus Covid-19 e, in particolare,con riferimento alle disposizioni del decreto-legge Cura Italia del 17 marzo2020, che ha introdotto, tra l'altro, disposizioni temporanee, volte a contemperare l'obiettivo prioritario di contrastare la diffusione dell'epidemia con le esigenze delle dinamiched'impresa delle società quotate e l’esercizio dei diritti dei soci in assemblea. Per quanto concerne, invece, le informazioni finanziarie dafornirenelle rendicontazioni contabili e nei prospetti informativi, il Richiamo di attenzione sollecita le società ad evidenziare con la maggiore trasparenza possibile come richiesto dai principi contabili internazionaliIAS/IFRS gli effetti che l'emergenza sanitaria da coronavirus potrà avere sulle attività aziendali, con riferimento sia ai bilanci al 31 dicembre 2019 incorso diapprovazione sia alle successive rendicontazioniperiodiche.Analogorichiamo viene rivolto ai revisoricontabiliperquanto riguarda la valutazione delle informazioni rese nei bilanci sugli effetti dell'epidemia.Unrichiamo di attenzione èrivolto, infine,agli organi di controllo delle società quotate collegio sindacale, nell’ambito del modello di amministrazione e controllo c.d. “tradizionale” , anche nel loro ruolo diaudit committeesecondo le previsioni di cui all’articolo 19 delD.Lgs.39/2010, sulla necessità di rafforzare in questo periodo le interlocuzioni con gli organi di amministrazione e lo scambio di informazioni con i revisori. 2I contenuti dellaComunicazione in merito allo svolgimento delle assemblee delle società con azioni quotate La Consob, richiamatati i contenuti deldecreto-legge 17 marzo 2020, numero 18 “Decreto Cura Italia”, attualmente in corso di esame da parte del Parlamento per la sua conversione in legge econtenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,evidenzia come lo stessodettispecifiche disposizioni in relazione allo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, anche allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all’epidemia da COVID-19. Come noto, il decreto-legge 18/2020introducederoghe alla disciplina vigente, rimuovendo limiti normativi e statutari all’utilizzo di strumenti di partecipazione a distanza all’assemblea.La Consob, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica,nel periodo di vigenza delle misure di contenimento del COVID-19,auspica chegli emittenti con azioni quotate, come definiti dall’articolo 119 del d.lgs. numero 58/98 “TUF” , assumanoiniziative per avvalersi dialmenouno degli strumenti di partecipazione e voto a distanza contemplati dall’articolo 106 del Decreto Cura Italia, consentendo l’esercizio del diritto dei soci a votare nelle assemblee. Ciòimporta l’osservanza delle pertinenti prescrizioni e l’adozione di appropriati accorgimenti operativi. In particolare, con riguardo agli strumenti di partecipazione e voto a distanza, vengono in considerazione le regole previste dall’articolo 127 del TUF “Voto per corrispondenza o in via elettronica” , dall’articolo 135-undeciesdel TUF e dalle relative norme di attuazione contenute nel Regolamento Consob numero 11971 del 14 maggio 1999 “Regolamento Emittenti” per l’espressione del voto per corrispondenza il ricorso a una o più forme di partecipazione in assemblea con mezzi elettronici l’espressione del voto prima dell’assemblea mediante mezzi elettronici il ricorso al rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. La Consob raccomanda l’attenzione degli emittenti sulle disposizioni che richiedono la riservatezza del voto fino all’inizio dello scrutinio in assemblea sia con riferimento al voto esercitato per corrispondenza e al voto espresso prima dell’assemblea ai sensi dell’articolo 143-terdel Regolamento Emittenti, sia con riguardo alle deleghe con istruzioni di voto conferite dagli azionisti al rappresentante designato dalla società.La Consob sottolinea altresì cheil presidente dell’organo di controllo nonché gli eventuali dipendenti e ausiliari di quest’ultimo sono responsabili, fino allo scrutinio in assemblea, della custodia e della riservatezza delle schede di voto e delle dichiarazioni di revoca, nel caso di voto per corrispondenza, ovvero della riservatezza dei dati relativi ai voti e alle eventuali revoche , nel caso di esercizio del voto mediante mezzielettronici prima dell’assemblea. Per quanto attiene alle disposizioni relative alrilascio delle deleghe al rappresentante designato dalla società,viene richiamatala responsabilità di quest’ultimo digarantirelariservatezza sulle istruzioni di voto fino all’inizio dello scrutinio in assemblea, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri eventuali dipendenti e ausiliari soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Relativamente all’identificazione dei soggetti legittimati alla partecipazione e al voto in assemblea,la Consobrichiama l’attenzione sull’articolo 106, comma 2, del Decreto Cura Italia che prevede che le società possono utilizzare in via esclusiva i mezzi di telecomunicazione purché sia garantita l’identificazione dei soggetti che con i predetti mezzi partecipano all’assemblea sui requisiti previsti dalle società per l’identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto nel caso di voto per corrispondenza ovvero di partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 140, comma 1, e dell’articolo 143-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti. Nelle ipotesi in cui le società prevedano la partecipazione in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensidell’articolo 135-undeciesdel TUF,tutte le proposte di deliberazione su ciascun punto all’ordine del giornodevono esserepubblicate prima della stessa assemblea, in tempo utile per permettere agli azionisti di esercitare il diritto di voto attraverso la delega al rappresentante designato in tempo utile per eventuali adeguamenti al relativo modulo di delega .Ne consegue la particolare attenzione che deve essere riservata affinché che l’ordine del giorno sia formulato in modo analitico per consentire agli azionisti di votare attraverso il conferimento di deleghe al rappresentante designato su ciascuna delle materie su cui è richiesta una decisione assembleare gli amministratoripresentino una relazione illustrativa su ciascuna materia all’ordine del giorno, nelle ipotesi in cui non sia già previsto da altre norme di legge.Le predette relazioni dovrebbero contenere delle proposte dell’organo amministrativo su ciascuno dei punti all’ordine del giorno. La Consob precisa chenon sempre le relazioni ex articolo 125-terdel TUF contengono proposte su ciascuna materia all’ordine del giorno con riguardo ad alcune scelte che la legge o lo statuto rimette all’assemblea, in quanto, tra l’altro, per prassi applicativa alcune proposte di delibera vengono presentate direttamente in assemblea dai soci solitamente di maggioranza . Pertanto, nelle situazioni in cui sia esclusa la partecipazione diretta dei soci in assemblea, al fine di consentire la raccolta delle deleghe di voto su ciascuna materia all’ordine del giorno,vienerichiamatal’attenzione degli azionisti di maggioranza che intendono presentare proprie proposte di delibera sulla necessità che tali proposte siano trasmesse alla società con congruo anticipo rispetto alla data dell’assemblea o in conformità a quanto previsto dall’articolo 126-bisdel TUF per gli azionisti titolari di partecipazioni qualificate o al momento della presentazione delle liste, per le materie connesse al rinnovo degliorgani sociali, ovvero entro il termine eventualmente indicato dalla società nell’avviso di convocazione per la presentazione di proposte individuali di delibera sull’importanza che, con specifico riguardo alle assemblee di rinnovo degli organi sociali, coloro che presentano liste di candidati alla nomina di amministratori e/o sindaci indichino il candidato che intendono proporre all’assemblea come presidente dell’organo amministrativo, nell’ipotesi in cui lo statuto rimetta tale scelta all’assemblea, e/o il candidato che si intende proporre come presidente dell’organo di controllo qualora la lista dovesse risultare come “lista di minoranza” a meno che lo statuto non contenga clausole per l’individuazione automatica del presidente dell’organo di controllo . Con riferimento alla presentazione in assemblea di proposte individuali di delibera sulle materie all’ordine del giorno, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, nei casi in cui sia previsto che la partecipazione avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del Decreto Cura Italia,la Consob richiamal’attenzione su la circostanza che non risulta possibile la presentazione di proposte individuali direttamente in sede assembleare tramite lo stesso rappresentante designato la circostanza che, qualorale società prevedanonell’avviso di convocazione un adeguato termine per la presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all’ordine del giorno da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, da pubblicare sul sito internet della società, taleterminesiaindividuato in modo tale da consentire ai soci l’esercizio del voto per delega tramite il rappresentante designato su ciascuna proposta di delibera pubblicata. Al riguardo,la Consob evidenziache alcune società hanno individuato come termine adeguatoper lapresentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all’ordine del giorno quello di 15 giorni antecedenti la data dell’assemblea, termine mutuato da quello previsto dall’articolo 126-bis, comma 2, del TUF per la pubblicazione delle proposte di delibera sulle materie all’ordine del giorno presentate da minoranze qualificate titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale. Per quanto attiene alrappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undeciesdel TUF, l’articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia prevede che a quest’ultimo possano essere conferite deleghe esubdelegheai sensi dell’articolo 135-noviesdel TUF, in deroga al comma 4 dell’articolo 135-undeciesdel TUF e, pertanto, senza la necessità di compilare e sottoscrivere i moduli di delega il cui contenuto è definito dal Regolamento Emittenti della Consob . La Consob precisa che al rappresentante designato dalla società possonoessere conferite solo deleghe conistruzioni di voto sulle singole materie all’ordine del giorno su cuil’azionistaintendavotare anche le deleghe olesubdelegheex articolo 135-noviesdel TUF devonocontenere istruzioni di voto per essere considerate efficaci. Con specifico riguardo al diritto di porre domande prima dell’assemblea ai sensi dell’articolo 127-terdel TUF, si rammenta che la citata norma, come da ultimo modificata con il decreto numero 49/201910 , prevede due diversi e alternativi termini per la presentazione delle domande da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto ossia per gli azionisti che siano tali anche alla data della c.d.recorddateindicata dall’articolo 83-sexies, comma 2, del TUF . La scelta tra i due termini è rimessa agli emittenti e della stessa dovrà essere data notizia nell’avviso di convocazione dell’assemblea, ai sensi del citato articolo 127-ter del TUF, per consentire agli azionisti di conoscerla. Nelleipotesi in cui le società optinoper l’esercizio del voto esclusivamente tramite il rappresentante designato o il voto per corrispondenza ossia senza la partecipazione fisica dei soci in assemblea, si richiama l’attenzione delle società sui seguenti aspetti il diritto di presentare domande prima dell’assemblea sulle materie all’ordine del giorno, in attuazione della direttiva sui diritti degli azionisti, è volto a consentire l’esercizio del voto in modo informato e consapevole da parte dei soggetti legittimati in mancanza di un’adunanza assembleare con la partecipazione dei soci, delle risposte fornite durante lo svolgimento della stessa assemblea non potrebbe beneficiare alcun azionista. Al fine dicontemperare l’interesse della società ad avere tempo sufficiente per rispondere alle domande e quello degli azionisti di conoscere le risposte prima della scadenza del termine per conferire o revocare le deleghe al rappresentante designato,la Consob rappresenta la sceltagiàadottatada diverse società, di prevedere per la presentazione delle domande il termine di sette giorni di mercato aperto prima dell’assemblea previsto dall’articolo 127-ter, comma 1-bis, del TUF, valutando la possibilità di ridurre, anche se di poco, il termine a disposizione della società per rispondere almeno due giorni prima dell’assemblea ai sensi dell’articolo 127-ter, comma 1-bis, del TUF , così da fornire tali risposte prima della scadenza del citato termine per conferire o revocare la delega. La Consob, ulteriormente,sottolineal’importanza del rispetto della disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto di cui agli articolo 136 e seguenti del TUF, come attuata dagli articolo 135 e seguenti del Regolamento Emittenti, che restacomunqueferma anche nell’ipotesi in cui le società decidano di consentire l’intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato.In tema, al fine di garantire la completezza delle informazioni per gli azionisti sollecitati ai sensi dell’articolo 143 del TUF, nelle ipotesi in cui la società abbia previsto la partecipazione all’assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato,vienerichiamatal’attenzione sulla necessità di chiarire le specifiche modalità di svolgimento della sollecitazione di deleghe nell’avviso previsto dall’articolo 136, comma 1, del Regolamento Emittenti, nonché nel prospetto pubblicato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Da ultimo, la Consobrichiama l’attenzione delle società sulla disposizione contenuta nell’articolo 83-sexies, comma 4, del TUF secondo la quale “ Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione”. 3. Il contenuto del richiamo di attenzione sull’informativa finanziaria relativamente ai bilanci 2019 Per quanto attiene all’informativa di bilancio, la Consob nel richiamo di attenzione del 9 aprile 2020 fa riferimento anzitutto ai contenuti deipublic statementsdell’ESMA del marzo 2020relativi sugli impatti del COVID-19 sull’informativa finanziaria delle società quotate, contenenti raccomandazioni a cui la Consob invita gli emittenti a fare riferimento. Ulteriormente, la Consob richiamal’attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti sulla necessità di osservare i principi che presiedono al processo di produzione dell’informativa finanziaria come di seguito illustrato. In relazione alle rendicontazioni finanziarie, redatte dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine e dagli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del D. Lgs. numero 58/1998 che applicano i principi contabili internazionali, l’epidemia da COVID-19 può essere considerata per la maggior parte come un evento sorto dopo la data di chiusura dell’esercizio e, in quanto tale, in conformità allo IAS 10, i correlati effetti non dovrebbero comportare rettifiche agli importi rilevati nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Diverse considerazioni dovranno essere effettuate nei casi in cui le conseguenze dell’epidemia rappresentano il concretizzarsi di situazioni di criticità già esistenti prima della data di riferimento del bilancio. Al riguardo, con riferimento ai “fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica”, i principi contabili internazionali richiedono di riportare nelle rendicontazioni contabili informazioni in merito all’evento e, se rilevante, una stima dei connessieffetti futuri sui valori contabili delle attività e delle passività si veda C. Sottoriva e A. Cerri,L'informativa di bilancio relativa ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio,in ilsocietario.it . Qualora tale stima non possa essere effettuata dovrà esserne data specifica evidenza ai sensi del principio contabile internazionaleIAS 10 paragrafo 21 edel principio contabile internazionaleIAS 1 paragrafo 125 . In aggiunta, eventi sorti successivamente alla chiusura dell’esercizio possono assumere rilievo sulle stime delle previsioni future sottostanti, in particolare, alle verifiche relative alla continuità aziendale iprincipi contabili internazionali chiariscono, infatti, che gli amministratori devono considerare anche eventi sorti successivamente alla data di chiusura dell’esercizio così come previsto dal principio contabile internazionaleIAS 1 paragrafo 26 edal principio contabile internazionaleIAS 10 paragrafi 15 e 16 . Al riguardola Consobrichiama l’attenzione sulla corretta applicazione dei principi sopra indicati, che richiedono agli amministratori di basare le proprie valutazioni circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale su tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio, acquisite fino alla data di approvazione del bilancio. Inoltre, l’attuale contesto di incertezza può assumere rilievo per le valutazioni delle attività cd.impairment test , in particolare nei casi di utilizzo del c.d.value in usequale base per la stima del valore recuperabile. Il principio richiede infatti che le proiezioni dei flussi finanziari utilizzate per la determinazione del valore recuperabile devono essere basate sul più recente budget/piano approvato dalla direzione aziendale nonché su presupposti ragionevoli e dimostrabili in grado di rappresentare la migliore stima delle condizioni economiche future, attese lungo la durata della vita utile delle attività, dando maggior peso alle evidenze provenienti dall’esterno IAS 36 paragrafo 33 . In particolare, considerata l’attuale situazione di incertezza, gli amministratori dovranno prestare particolare attenzione nel fornire informazioni dettagliate sugli assunti di base utilizzati per la proiezione dei flussi di cassa IAS 36 paragrafo 134 . Ulteriormente, significativa attenzione dovrà essere prestata nello svolgimento delle analisi di sensitività, previste dal citato IAS 36, in merito ai potenziali impatti derivantidallapandemia sulle assunzioni sottostanti le stime effettuate.In particolare ilparagrafo33 dello IAS 36 “Riduzione di valore delle attività” richiede che un’entità basi le proiezioni dei flussi finanziari a su presupposti ragionevoli e dimostrabili, in grado di rappresentare la migliore stima effettuabile da parte della direzione aziendale di una serie di condizioni economiche che esisteranno lungo la restante vita utile dell'attività, dando maggior peso alle evidenze provenienti dall’esterno b sul più recente budget/piano approvato dalla direzione aziendale. Per quanto attiene invece l’informativa da fornire nella relazione sulla gestione ex articolo 2428 del Codice Civile,laddove rilevante,la Consobrichiama l’attenzione degli emittenti, a fornire informazioni aggiornate sui rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi sui potenziali impatti che sono staticonsiderati per la stima dell’andamento futuro della società. La Consob precisa che, fermi gli obblighi di comunicazione al pubblico richiesti dal Regolamento MAR, gli amministratori devono valutare se fornire in occasione delle assemblee di bilancio, qualora disponibili e rilevanti, informazioni in merito a tali impatti, aggiornate rispetto a quelle già eventualmente comunicate al mercato in occasione dell’approvazione dei dati 2019. In aggiunta,viene richiamata l’attenzione degli amministratori a valutare attentamente, nelle rendicontazioni successive al 31 dicembre 2019, l’attualità della pianificazione industriale al fine di considerare i principali rischi correlati alla pandemia in oggetto che potrebbero precludere il raggiungimento degli obiettivi strategici e/o compromettere la continuità aziendale. Tali elementi potrebbero costituire un’indicazione che le attività iscritte in bilancio potrebbero aver subito una riduzione di valore evidenziando, pertanto, la necessità di procedere alla stima del valore recuperabile dell’attività IAS 36 paragrafi 9 e seguenti . Specifiche valutazioni andranno, altresì, effettuate sulle altre aree di bilancio che potrebbero risultare impattate dallaemergenza epidemiologica in atto. Sempre avuto riguardo all’informativa di bilancio, la Consob invita i revisori,a prestare particolare attenzione alle procedure di revisione previste dai principidi revisioneISA che possono trovare applicazione nelle particolari circostanze createsi a seguito del COVID-19e, in particolare,alcontenuto delloStatementdel24 marzo2020del CEAOB nel quale vengono evidenziate le principali aree che possono essere interessate dall’impatto del COVID-19 nello svolgimento dell’attività di revisione sui bilanci chiusi al 31.12.2019 continuità aziendale disclosuredegli effetti connessi agli “eventi successivi” confronto con i responsabili dell’attività di governance delle società rappresentazione degli “aspetti chiave” nella relazione di revisione i componenti degliorgani di controllo delle società quotate anche nel loro ruolo diaudit committee, ai sensi dell’articolo 19 delD.Lgs. numero 39/2010 , a i rafforzare i flussi informativi con l’organo di amministrazione preposto alla redazione del progetto di bilancio ii promuovere un’efficace e tempestiva comunicazione con i revisori, al fine del reciproco scambio di informazioni utili per lo svolgimento dei rispettivi compiti anche ai sensi dell’articolo 150, comma 3, del TUF. In relazione agli obblighi di comunicazione al pubblicoprice sensitivela Consob ribadisce come sianecessario mantenere un adeguato livello di comunicazione sugli impatti dell’epidemia sulla gestione dell’attività degli emittenti soggetti a tali obblighi di informativa, tenendo in considerazione le particolarità legate ad ogni settore di attività. Con particolare riferimento alle società assoggettate alla disciplina del Regolamento MAR, ai fini dell’individuazione delle informazioni privilegiate rilevanti per tale disciplina – relative anche alla eventuale necessità di pubblicare tempestiviprofit warning–la Consobrichiama le Linee Guida per la gestione delle informazioni privilegiate pubblicate nell’ottobre del 2017. Guida all’approfondimento Codice delle Societa’,a cura di L. Nazzicone, Giuffrè Francis Lefebvre Editore, Milano, 2018. Consob,Linee Guida per la gestione delle informazioni privilegiate,2017. ConsobComunicazione numero 3/2020 del 10 aprile 2020. ConsobRichiamo di attenzione numero 6/20 del 9 aprile 2020. Superti Furga F.,Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2017. Fonte ilsocietario.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus