Rateazione: decadenza dal beneficio dopo 8 rate non pagate

Si applica anche ai piani di rateizzazione già predisposti alla data del 22 giugno 2013, e non solo a quelli predisposti successivamente, l’innalzamento da 2 a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione del debito per somme iscritte a ruolo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 19 marzo 2014, n. 32/E.

Applicazione retroattiva per l’art. 52, comma 1, lett. a , n. 2 d.l. n. 69/2013 cosiddetto Decreto Fare”, convertito nella Legge n. 98/2013 , che prevede l’innalzamento da 2 a 8 del numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione del debito per somme iscritte a ruolo. La norma, dunque, sarà riferibile non solo ai piani di rateizzazione predisposti dopo il 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del citato decreto, ma anche ai piani già in essere a quella data. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 19 marzo 2014, n. 32/E, rispondendo alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni contribuenti. Innalzamento da 2 a 8 rate del numero di rate non pagate A detta conclusione l’Ufficio è giunto applicando in via interpretativa la ratio sottesa all’art. 4 del decreto di attuazione del 6 novembre 2013, Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'art. 52, comma 3, d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013” . La norma disciplina l'attuazione dell'art. 52 citato, comma 1, lett. a , n. 1, secondo cui il debitore, ove si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può chiedere di aumentare la rateazione delle somme iscritte a ruolo fino a 120 rate mensili. L'art. 4 dispone che tale possibilità di rateazione, alla condizioni indicate, si applica anche ai piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa , ovvero il 22 giugno 2013 data di entrata in vigore del Decreto Fare . al fine della decadenza dal beneficio della rateazione del debito per somme iscritte a ruolo. L'Agenzia ritiene, dunque, che la medesima ratio possa essere applicata, in via interpretativa, con riferimento alla disposizione che ha innalzato da 2 a 8 il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione, per cui l’art. 19, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a , n. 2 , d.l. n. 69/2013, è applicabile anche i piani di rateizzazione già in essere - e, dunque, non decaduti - alla data del 22 giugno 2013 data di entrata in vigore del citato Decreto Fare” . fonte www.fiscopiu.it

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