Rateazione: decadenza dal beneficio dopo 8 rate non pagate

Si applica anche ai piani di rateizzazione già predisposti alla data del 22 giugno 2013, e non solo a quelli predisposti successivamente, l’innalzamento da 2 a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione del debito per somme iscritte a ruolo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 19 marzo 2014, numero 32/E.

Applicazione retroattiva per l’articolo 52, comma 1, lett. a , numero 2 d.l. numero 69/2013 cosiddetto “Decreto Fare”, convertito nella Legge numero 98/2013 , che prevede l’innalzamento da 2 a 8 del numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione del debito per somme iscritte a ruolo. La norma, dunque, sarà riferibile non solo ai piani di rateizzazione predisposti dopo il 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del citato decreto, ma anche ai piani già in essere a quella data. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 19 marzo 2014, numero 32/E, rispondendo alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni contribuenti. Innalzamento da 2 a 8 rate del numero di rate non pagate A detta conclusione l’Ufficio è giunto applicando in via interpretativa la ratio sottesa all’articolo 4 del decreto di attuazione del 6 novembre 2013, “Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, d.l. numero 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 98/2013” . La norma disciplina l'attuazione dell'articolo 52 citato, comma 1, lett. a , numero 1, secondo cui il debitore, ove si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può chiedere di aumentare la rateazione delle somme iscritte a ruolo fino a 120 rate mensili. L'articolo 4 dispone che tale possibilità di rateazione, alla condizioni indicate, si applica anche ai «piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa», ovvero il 22 giugno 2013 data di entrata in vigore del Decreto Fare . al fine della decadenza dal beneficio della rateazione del debito per somme iscritte a ruolo. L'Agenzia ritiene, dunque, che la medesima ratio possa essere applicata, in via interpretativa, con riferimento alla disposizione che ha innalzato da 2 a 8 il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione, per cui l’articolo 19, comma 3, d.P.R. numero 602/1973, come modificato dall’articolo 52, comma 1, lett. a , numero 2 , d.l. numero 69/2013, è applicabile anche i piani di rateizzazione già in essere - e, dunque, non decaduti - alla data del 22 giugno 2013 data di entrata in vigore del citato “Decreto Fare” . fonte www.fiscopiu.it

TP_FISCO_14AgEntrris32_s